Cassation court dismisses appeal regarding construction setback distances, ruling the distance itself is decisive regardless of building orientation. The court rejects the argument that buildings must face each other for the rule to apply.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by the Bellin brothers against the lower court's rejection of their claim for construction setback reduction. The appellants argued that the three-meter distance required by local planning rules should apply, but the lower court correctly identified that the buildings did not face each other and relied on a 1997 garage built closer to the boundary. The court held that the statutory distance requirement is absolute and independent of whether the structures are oriented to face one another, thereby upholding the lower court's decision to deny the reduction request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 8.5 and Art. 8.6 of the NTSA of the Venice General Plan; The distance between a new building and the boundary is the decisive element for compliance, regardless of whether the buildings face each other or the existence of windows.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 2758/2017 R.G. proposto da: BELLIN FLAVIO E BELLIN PAOLO, rappresentati e difesi dagli avv.ti Nicola Marcone e Pier Vettor Grimani; – ricorrenti – contro IMMOBILIARE LE QUERCE, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Favaron, Francesco Landi, Raffaela Mainardi e Angela Stani; – controricorrente – F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a :
L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 2758/2017 avverso la sentenza n. 1389/2016 della Corte d’Appello di Venezia, Numero sezionale 308/2022Numero di raccolta generale 7954/2022 depositata il 16.6.2016 Data pubblicazione 11/03/2022 Udita la relazione della causa svolta dal consigliere Lorenzo Orilia;
Uditi il Procuratore Generale e i Difensori delle parti;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 1389/2016 la Corte d’Appello di Venezia ha respinto il gravame proposto da Flavio e Paolo Bellin contro la sentenza di primo grado (n. 756/2014 del locale Tribunale) che aveva a sua volta disatteso la loro domanda di arretramento di un fabbricato realizzato sul fondo contiguo di proprietà della Immobiliare Le Querce srl e posto a distanza inferiore a cinque metri dal confine. Secondo la Corte territoriale: - nel caso di specie la distanza da rispettare non era quella di metri cinque prescritta dall’art. 8.5. delle NTSA del Piano Regolatore Generale di Comune di Venezia, bensì quella di tre metri fissata dal successivo art. 8.6, rientrando gli immobili nella prescrizione della suddetta disposizione (distacco di tre metri dal confine nel caso in cui sul fondo contiguo preesista un edificio realizzato prima del 1997 a distanza inferiore a quella imposta dalle presenti norme, qualora una delle due pareti non sia finestrata e l’edificio da realizzare non superi i dodici metri); - la norma in esame non richiede che i due edifici si fronteggino per tutta la lunghezza e nessuno dei due edifici è dotato di pareti finestrate.
Contro tale pronuncia i Bellin hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria e contrastato con controricorso dalla società Immobiliare. Con ordinanza interlocutoria emessa nell’adunanza del 14.7.2021 il Collegio ha rimesso la trattazione del ricorso alla pubblica udienza ai sensi dell’art. 375 ultimo comma cpc. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a :
L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 2758/2017 Numero sezionale 308/2022 Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.Numero di raccolta generale 7954/2022Data pubblicazione 11/03/2022
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo i ricorrenti denunziano violazione degli artt. 872 e 873 cc, integrato dagli artt. 8.5. e 8.6 delle NTSA del PRG del Comune di Venezia e dall’art. 9 del DM n. 1444/1968 rimproverando alla Corte d’Appello di avere malamente interpretato la norma dell’art. 8.6 delle NTA del Piano Regolatore del Comune di Venezia. Sostengono che, a differenza di quanto ritenuto dai giudici di merito, una corretta interpretazione dell’art. 8.6 della disposizione locale doveva portare, nel rispetto della disciplina di cu al DM n. 1444/1968, a ritenere che la deroga all’obbligo di osservare il distacco minimo di cinque metri dal confine imposto dal precedente art. 8.5 opera solo per la porzione di edificio che fronteggia quello preesistente: ragionando diversamente – osservano i ricorrenti – la loro facoltà di futura edificazione verrebbe penalizzata in quanto si vedrebbero costretti, per la presenza del fabbricato dei convenuti posizionato a tre metri dal confine per tutta la sua lunghezza, a dover edificare le loro fabbriche a sette metri per assicurare il distacco tra fabbricati di dieci metri imposto dal DM 1968.
Il motivo è infondato. La questione di diritto che il Collegio è chiamato a risolvere (e che ha determinato la trattazione del ricorso in pubblica udienza) riguarda l’interpretazione della disposizione contenuta nell’art. 8.6 delle NTSA del Piano Regolatore Comunale. Occorre premettere che gli immobili si trovano nella sottozona B/3 in cui è prevista una distanza dal confine “(Dc): 0 o 5 ml” (art. 8.5 NTSA). L’art. 8.6 delle stesse NTSA prevede però che “Nelle sottozone di cui al presente articolo, nel caso di nuova edificazione e/o di demolizione con ricostruzione e di nuova costruzione in ampliamento o sopralzo che avvenga in lotti adiacenti a lotti in cui F i r m a t o D a :
O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 2758/2017 Numero sezionale 308/2022 esista una costruzione realizzata in data antecedente al 1.7.1997 la Numero di raccolta generale 7954/2022Data pubblicazione 11/03/2022 cui distanza dal confine sia difforme a quella prescritta dalle presenti norme, è consentita una Dc di 3 ml. qualora una delle due pareti non sia finestrata fatto salvo il rispetto della disciplina di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 e il corpo di fabbrica edificando non superi i 12 ml.
In tal caso la Dc è prevalente sulla Df. È altresì ammessa una Dc di ml 3 qualora gli interventi anzidetti avvengano su lotti adiacenti a lotti inedificabili ai sensi del presente P.R.G.”. Nel caso in esame il giudice di merito (cfr. sentenza impugnata pagg. 6 e 7) ha accertato le seguenti circostanze di fatto: -Il fabbricato dei convenuti ha una lunghezza inferiore a 12 metri ed è privo di pareti finestrate; -sul fondo contiguo degli attori insiste un garage realizzato prima del 1997, anch’esso privo di pareti finestrate e posizionato a meno di cinque metri dal confine; - sul fondo degli attori insistono altri fabbricati posti a circa mt 13 dalla proprietà dei convenuti.
Così ricostruito il quadro normativo e la situazione di fatto (peraltro assolutamente pacifica tra le parti, come riconoscono gli stessi ricorrenti a pag. 3 del ricorso), osserva la Corte che l’interpretazione della norma regolamentare fornita dalla Corte territoriale è giuridicamente corretta. Depone in tal senso innanzitutto il tenore letterale della disposizione, che non contiene alcuna limitazione alle sole porzioni di edifici che si fronteggiano. Inoltre, la stessa previsione regolamentare prevede espressamente che “la Dc è prevalente sulla Df” per cui una interpretazione conforme a quella proposta dai ricorrenti finirebbe di fatto per vanificare tale previsione regolamentare.
F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 2758/2017 La tesi degli attori (secondo cui il distacco dai confini previsto Numero sezionale 308/2022Numero di raccolta generale 7954/2022 dalla norma dell’art. 8.6 deve intendersi riferita solo alle porzioni Data pubblicazione 11/03/2022 che si fronteggiano) non può condividersi.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, le norme dei regolamenti edilizi che impongono distanze tra le costruzioni maggiori rispetto a quelle previste dal codice civile o stabiliscono un determinato distacco tra le costruzioni e il confine sono volte non solo a regolare i rapporti di vicinato evitando la formazione di intercapedini dannose, ma anche a soddisfare esigenze di carattere generale, come quella della tutela dell'assetto urbanistico, così che, ai fini del rispetto di tali norme, rileva la distanza in sé, a prescindere dal fatto che gli edifici si fronteggino (Sez. 2 - , Ordinanza n. 22054 del 11/09/2018 Rv. 650320;
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3854 del 18/02/2014 Rv. 629629). Nel caso in esame, si discute proprio di norme che prevedono un determinato distacco tra le costruzioni e il confine e quindi in applicazione della suddetta regola, di carattere generale, il fatto che i due edifici si debbano necessariamente fronteggiare non è un elemento decisivo. Parimenti non sono rilevanti le considerazioni sulle future ed eventuali modalità costruttive da osservare. A parte il rilievo che, come accertato dai giudici di merito, il fondo degli attori è già edificato e la distanza tra costruzioni in relazione ai fabbricati ivi esistenti è già rispettata, occorre considerare che gli stessi attori, in epoca anteriore al 1997 realizzarono un garage a meno di cinque metri dal confine, per una loro libera scelta edificatoria, così imponendo all’epoca al vicino, qualora avesse a sua volta voluto costruire un manufatto di adattarsi alla scelta da loro effettuata quali prevenienti (c.d. principio della prevenzione).
In conclusione, il ricorso va respinto con inevitabile aggravio di spese per i ricorrenti. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 2758/2017 Numero sezionale 308/2022 Sussistono i presupposti processuali per il versamento Numero di raccolta generale 7954/2022Data pubblicazione 11/03/2022- ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi €. 4.200,00 di cui €. 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 10.2.2022. Il Cons. est. Il Presidente Lorenzo Orilia Luigi G. Lombardo F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : N E R I V A