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Ordinanza — n. 7859/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of interest and improper waiver of claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7859/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's waiver of claims lacked the formal requirements of Article 390 of the Code of Civil Procedure. Although the appellant's lawyer claimed a transaction existed, the court found no evidence of personal signature or notification to the opposing party. Consequently, the interest in the decision was deemed to have vanished, rendering the appeal procedurally void.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; A waiver of claims or declaration of lack of interest must be personally signed and notified to the opposing party to extinguish the proceedings; otherwise, the appeal is inadmissible for lack of interest.

Parole chiave

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surrender of claims lack of interest inadmissibility Code of Civil Procedure procedural defect waiver formalities costs allocation contratto successorio di rinuncia

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
srl) non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio iniziato con il ricorso principale in quanto le parti hanno transatto la causa con separati accordi e, dunque, ai sensi dell’art. 390 c.p.c. dichiara di voler rinunciare al ricorso.
Art. 13, comma 1 bis, del d.P.R. n. 115 del 2002
La sopravvenienza della ragione di inammissibilità del ricorso determina l'insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dell'art. 13 del d.P.R.
art. 390 c.p
srl) non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio iniziato con il ricorso principale in quanto le parti hanno transatto la causa con separati accordi e, dunque, ai sensi dell’art. 390 c.p.c.
art. 390 cod. proc. civ
Infatti, pur non sussistendo i presupposti processuali necessari ai fini della pronuncia richiesta, tuttavia, nel giudizio di cassazione la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso, resa dal difensore munito procura, va equiparata alla rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. SU, 18/02/2010, n. 3876
Rileva il Collegio che, in assenza dei requisiti prescritti dall'art.390 c.p.c., l'atto di rinuncia non è idoneo a determinare l'estinzione del processo e comporta una declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione (Cass. SU, 18/02/2010, n. 3876, Rv.
Cass. sez. 3, 31/01/2013, n. 2259
611473 - 01; Cass. sez. 3, 31/01/2013, n. 2259, Rv.
Cass. sez. 3, 21/06/2016, n. 12743
Cass. sez. 6-5, 7/06/2018, n. 14782
640420 — 01; Cass. sez. 6-5, 7/06/2018, n. 14782, Rv.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13025-2017 proposto da: SE SOCIETA' ELETTRICA SRL IN LIQUIDAZIONE GIA' CESARINI SEI SRL , elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II, 326, presso lo studio dell'avvocato ANDREA FALZONE, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro E-DISTRIBUZIONE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, V. BOEZIO 14, presso lo studio dell'avvocato MARIO LIBERTINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato TIZIANA TOSTI; - controricorrente - Ric. 2017 n.13205 sez. S2 - ud. 01/02/2022 F i r m a t o D a :

D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 13025/2017 Numero sezionale 240/2022 Numero di raccolta generale 7859/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 avverso la sentenza n. 249/2017 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 14/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/02/2022 dal Consigliere Dott.

LUCA VARRONE; FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La società Cesarini S.E.I. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona Enel Distribuzione S.p.A., eccependo la nullità dell’articolo 6 del capitolato di appalto richiamato dal contratto numero D.L.1.Z.A.115.1 del 3 novembre 1999 sotto vari profili e per l’effetto, avendo compiuto lavori per un valore di lire 1.671.507.182, pari a euro 863.261,42 in favore della convenuta in forza del suddetto contratto ed avendo percepito il pagamento di sole lire 782.226.745 milioni pari ad euro 430.986,40 ne chiedeva la condanna al pagamento della somma di lire 889.280.437 pari ad euro 459.275,02 oltre agli interessi maturati dalla messa in mora per i lavori eseguiti e non contabilizzati dalla committente nonostante le riserve ritualmente proposte.

2. Si costituiva in giudizio Enel Distribuzione contestando i profili di nullità eccepiti e chiedendo il rigetto delle domande. Con memoria ex articolo 183, quinto comma, c.p.c. la società attrice rinunciava espressamente alle domande fondate sull’asserito abuso di posizione dominante dell’Enel e chiedeva, modificando la domanda, che venisse dichiarata la nullità del contratto di appalto del capitolato di appalto e che Enel venisse condannato alla restituzione dell’indebito ex articolo 2033 e 2041 c.c. e che, infine, venisse dichiarata la violazione da parte dell’Enel del principio della buona fede nella stipulazione e nell’esecuzione del contratto.

Ric. 2017 n.13205 sez. S2 - ud. 01/02/2022 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 13025/2017 Numero sezionale 240/2022 Numero di raccolta generale 7859/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 3.

Il Tribunale di Ancona, espletata l’istruttoria ed acquisiti i documenti e le testimonianze, rigettava le domande della società attrice. Il giudice di primo grado riteneva valido l’articolo 6 del capitolato di appalto richiamato dal contratto sopra citato non sussistendo ipotesi di abuso di posizione economica, non essendo applicabile la legge n. 192 del 1998 in forza dell’esclusione prevista dall’articolo 1, comma 2, della medesima legge in ragione dell’oggetto del rapporto contrattuale relativo alla realizzazione di linee elettriche di distribuzione non rientranti fra le ipotesi di contratto di fornitura.

Riteneva inoltre che la clausola prevista dall’articolo 6 non poteva qualificarsi come clausola vessatoria e dichiarava inammissibili, in quanto tardive, le domande di nullità del contratto di appalto e del capitolato e della conseguente domanda di ripetizione dell’indebito.

4. La società attrice proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

5. Si costituiva in giudizio Enel Distribuzione chiedendo il rigetto dell’appello. La Corte d’Appello di Ancona accoglieva l’impugnazione e condannava Enel distribuzione al pagamento in favore dell’attrice/appellante della somma complessiva di euro 88.144,75 oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo. In particolare, il giudice del gravame riteneva fondato ma irrilevante il motivo con il quale la società appellante lamentava l’erroneità della sentenza gravata nella parte in cui aveva ritenuto inapplicabile la legge n. 192 del 1998 al contratto oggetto del giudizio, non rientrante fra i contratti di fornitura.

Ric. 2017 n.13205 sez. S2 - ud. 01/02/2022 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 13025/2017 Numero sezionale 240/2022 Numero di raccolta generale 7859/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 6.

La società elettrica Srl in liquidazione (già Cesarini S.E.I.) ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso.

7. Enel distribuzione S.p.A. ha resistito con controricorso.

8. La Società ricorrente in prossimità dell’udienza ha depositato irrituale atto di rinuncia al ricorso.

9. Il difensore della società ricorrente afferma che la S.E. Società elettrica srl in liquidazione (già Cesarini S.E.I. srl) non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio iniziato con il ricorso principale in quanto le parti hanno transatto la causa con separati accordi e, dunque, ai sensi dell’art. 390 c.p.c. dichiara di voler rinunciare al ricorso.

10. Per quanto emerge in atti, la rinuncia non è firmata dalla parte personalmente, né risulta notificata alla controparte ai fini dell’accettazione e, inoltre, non è depositata la transazione di cui si afferma l’esistenza nell’atto di rinuncia.

11. Rileva il Collegio che, in assenza dei requisiti prescritti dall'art.390 c.p.c., l'atto di rinuncia non è idoneo a determinare l'estinzione del processo e comporta una declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione (Cass. SU, 18/02/2010, n. 3876, Rv. 611473 - 01; Cass. sez. 3, 31/01/2013, n. 2259, Rv. 625136 — 01; Cass, sez. 3, 21/06/2016, n. 12743, Rv. 640420 — 01; Cass. sez. 6-5, 7/06/2018, n. 14782, Rv. 649019 — 01;). Infatti, pur non sussistendo i presupposti processuali necessari ai fini della pronuncia richiesta, tuttavia, nel giudizio di cassazione la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso, resa dal difensore munito procura, va equiparata alla rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. e, pertanto, in assenza dei requisiti richiesti dal comma 3 della disposizione citata, la stessa, seppure non idonea a Ric. 2017 n.13205 sez.

S2 - ud. 01/02/2022 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 13025/2017 Numero sezionale 240/2022 Numero di raccolta generale 7859/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 determinare l'estinzione del processo, comporta l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per carenza di interesse (Cass.

S.U. n. 3876/2010), atteso che quest'ultimo deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'impugnazione ma anche successivamente sino alla decisione della causa. Allo stesso modo non è possibile accogliere la richiesta di compensazione delle spese del giudizio di cassazione sulla base della sola dichiarazione unilaterale della Società ricorrente effettuata per mezzo del suo difensore. Pertanto, la Società ricorrente deve essere condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. La sopravvenienza della ragione di inammissibilità del ricorso determina l'insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e condanna la Società al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 5000 più 200 per esborsi. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 1° febbraio 2022. IL PRESIDENTE Rosa Maria DI Virgilio Ric. 2017 n.13205 sez. S2 - ud. 01/02/2022 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P