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Ordinanza — n. 7796/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal by the appellant company under civil procedure rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7796/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal admissible but subsequently extinguished the proceedings because the appellant, Ediltecnologie s.r.l., formally withdrew its request. The appellant had filed a cassation appeal against a second-instance judgment regarding the bankruptcy liquidation of Edilvalmarecchia s.r.l., while the respondent curator and other parties had already joined the withdrawal declaration. The court ruled that no further judicial determination was necessary given the parties' explicit renunciation of the litigation.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The court proceedings are extinguished when the appellant formally renounces the appeal, thereby terminating the litigation without a substantive decision on the merits.

Parole chiave

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formal withdrawal extinction of proceedings cassation appeal bankruptcy liquidation civil procedure code condono delle spese procedurali proseguimento dell'erogazione delle prestazioni restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
ha allegato rituale rinuncia ex art. 390 cod.
Art. 391 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002
art. 390 cod. proc. civ
ha allegato rituale rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso n. 13627 - 2017 R.G. proposto da: EDILTECNOLOGIE s.r.l. - c.f./p.i.v.a. 02002200414 - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale autenticata in data 8.2.2022 a ministero notar Cristina Lorenzoni dall'avvocato Gemma Pirro ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Mario Fascetti, n. 5, presso lo studio dell'avvocato Gianluca Caporossi. RICORRENTE contro CURATORE del fallimento della "Edilvalmarecchia" s.r.l. in liquidazione, in persona della dottoressa Chiara Clementi, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall'avvocato Filippo Lupo ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Vito Artale, n. 6, presso lo studio dell'avvocato Donato Toma.

CONTRORICORRENTE e TRADING s.r.l. - p.i.v.a. 00474470408 - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall'avvocato Filiberto Perelli ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Piero Aloisi, n. 29, presso lo studio dell'avvocato Bruno Tempesta. CONTRORICORRENTE e VOLTECO s.p.a. - c.f. 01926260264 - in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATA avverso la sentenza n. 499 - 20.3/20.4.2016 della Corte d'Appello di Ancona, udita la relazione nella camera di consiglio del 25 febbraio 2022 del consigliere dott.

Luigi Abete, preso atto che la "Ediltecnologie" s.r.l. ha allegato rituale rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. datata 15.2.2022 al ricorso iscritto al n. 13627 - 2017 R.G.; preso atto che il controricorrente curatore del fallimento della "Edilvalmarecchia" s.r.l. in liquidazione ha ritualmente aderito alla dichiarazione di rinuncia; preso atto che la controricorrente "Trading" s.r.l. del pari ha ritualmente aderito alla dichiarazione di rinuncia; preso atto che l'intimata "Volteco" s.p.a. del pari ha ritualmente aderito alla dichiarazione di rinuncia; ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione; ritenuto che nessuna statuizione è da assumere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità; dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del medesimo d.p.r.; visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.;

P.Q.M.

la Corte dichiara l'estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto dalla "Ediltecnologie" s.r.l. ed iscritto al n. 13627 - 2017 R.G. Così deciso in Roma il 25 febbraio 2022 Il presidente dott. Rosa Maria Di Virgilio T' Funziorarb Gk - -