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Ordinanza — n. 7522/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses claim for damages due to erroneous credit reporting, ruling no proven prejudice existed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7522/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected Maria Sausa's appeal against the Bank of Intesa Sanpaolo regarding erroneous credit reporting. The court found that while an error existed, the lower court correctly determined no actual damage occurred because the appellant still owed interest on pre-amortization and failed to prove that subsequent loan denials were causally linked to the reporting error. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the bank's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 1218, 2043, 1226, 2056 cod. civ.; The court established that a mere erroneous credit reporting does not constitute damage unless the plaintiff provides concrete evidence of a specific causal link between the error and the resulting financial prejudice.

Parole chiave

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erroneous credit reporting causal link requirement proven financial prejudice bad name commercial damages liability Central Rischi registry loan denial causation offesa al credito

Disposizioni normative citate

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Art. 51, 53, 57, 107 T.U.B.
Circolare Banca d'Italia n° 139/91
51, 53, 57 e 107 del T.U.B., delle regole poste dalla Circolare Banca d'Italia n° 139/91 e delle disposizioni portate negli artt.
Art. 1175, 1176, 1374, 1375 cod. civ.
Art. 112, 115, 116 cod. proc. civ.
Art. 1218, 2043, 1226, 2056 cod. civ.
Art. 13 comma 1 quater dPR 115/02
Art. 13 comma 1 bis dPR 115/02
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 3261-2017 proposto da: SAUSA MARIA, rappresentata e difesa dall'avv. ETTORE LO RE; - ricorrente - contro BANCA INTESA SANPAOLO SPA , elettivamente domiciliato in ROMA, L.G0 DI TORRE ARGENTINA 11, presso lo studio dell'avvocato DARIO MARTELLA, che la rappresenta e 2021 difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1990/2016 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 23/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2021 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN; Fatti di causa Maria Sausa ebbe a proporre, avanti il Tribunale di Torino, causa per ristoro danni avverso la spa Intesa Sanpaolo in dipendenza di erronea segnalazione di crediti in sofferenza a lei riconducibili presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, così gettando discredito sul suo buon nome commerciale ed incidendo negativamente sulla sua affidabilità in relazione alla possibilità di ricevere credito da altri Istituti bancari.

Il Tribunale cisalpino, resistendo la spa Intesa Sanpaolo che pure proponeva domanda riconvenzionale, rigettò la domanda ed accolse l'istanza proposta dalla banca e la Sausa propose gravame avanti la Corte d'Appello di Torno. Il Collegio subalpino ebbe a rigettare l'impugnazione, osservando come, se effettivamente sussisteva erronea segnalazione alla Centrale rischi per la parte afferente al mutuo concesso e non ancora in ammortamento, tuttavia l'appellante era debitrice di somma a titolo di interessi su preammortamento ed, inoltre, alcun elemento aveva versato in causa per individuare un effettivo danno in dipendenza dell'errata segnalazione.

La Sausa ha proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi, illustrato anche con memoria difensiva redatta dal nuovo difensore. La spa Intesa Sanpaolo ha resistito con controricorso ed ha pure depositato nota difensiva. Ragioni della decisione Il ricorso proposto da Maria Sausa appare privo di fondamento e va rigettato. Con il primo mezzo d'impugnazione sviluppato la ricorrente denunzia violazione delle norme ex artt. 51, 53, 57 e 107 del T.U.B., delle regole poste dalla Circolare Banca d'Italia n° 139/91 e delle disposizioni portate negli artt. 1175, 1176, 1374, 1375 cod. civ. ed artt. 112. 115 e 116 cod. proc. civ. in quanto il Collegio cisalpino ha ritenuto effettivamente concorrente errore nella segnalazione alla Centrale Rischi operata dalla banca resistente, ma solo di natura quantitativa ed ha ritenuto un tanto, comunque, irrilevante ai fini della configurazione del pregiudizio, senza tener conto dell'assoluta sproporzione tra l'ammontare del credito in sofferenza e quello superiore segnalato, invece influente per le ripercussioni avute sulle sue domande di ulteriore finanziamento.

La censura appare priva di fondamento giuridico posto che si compendia nella rivalutazione del materiale probatorio per sostenere tesi meramente contrapposta alla statuizione al riguardo adottata dalla Corte piemontese. Difatti, il Collegio cisalpino ha puntualmente messo in rilievo come la segnalazione, operata dalla banca resistente alla Centrale Rischi, era parzialmente errata posto che la Sausa era, bensì, debitrice dell'importo mutuato segnalato, ma riguardo a detto debito non era ancora iniziato l'ammortamento poiché non ancora verificatasi la previsione contrattuale al riguardo, sicché in effettiva sofferenza era solo il debito per interessi da preammortannento effettivamente contrattualmente dovuti e non pagati.

Inoltre la Corte territoriale ha pure messo in evidenza, con partita motivazione, come effettivamente il debito per interessi esisteva, sicché né ha omesso di valutare un fatto rilevante per il giudizio - come la ricorrente denunzia nella chiusa del suo motivo ma non lo indica in modo specifico -, né ha violato la congerie di norme afferenti alla disciplina bancaria in tema di segnalazione alla Centrale rischi, indicate nella rubrica del motivo, avendo puntualmente rilevato l'errore commesso dalla banca nella segnalazione e tenuto conto di ciò nella sua statuizione.

Con la seconda ragione di doglianza la Sausa deduce violazione delle regole di diritto portate negli artt. 1175 e 1375 cod. civ. artt. 1346, 1418, 1419, 1206 e 1207 cod. civ., artt. 117 le 119 T.U.B. nonché artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., in quanto la Corte subalpina ha ritenuto comunque esistente sua posizione di sofferenza debitoria segnalabile in relazione al mancato pagamento degli interessi di preammortamento, in effetti credito inesistente per difetto di collaborazione da parte della banca creditrice nell'individuare l'esatto ammontare dello stesso ad esito d'applicazione di un algoritmo contrattuale di calcolo complesso e criptico, con conseguente - come enfatizzato nella memoria difensiva - nullità della clausola pattizia.

Anche al riguardo l'argomentazione critica elaborata dalla Sausa si compendia nella mera contrapposizione di sua ricostruzione giuridico-fattuale della questione alla puntuale ed ampiamente motivata statuizione adottata dal Collegio cisalpino. Difatti la Corte torinese ha esaminato, anzitutto, il patto contrattuale che prevedeva il pagamento di interessi nel periodo in cui era bensì stata erogata sensibile somma a titolo di mutuo, ma non ancora avviato l'ammortamento - inizio previsto alla fine dei lavori di realizzazione dell'opera finanziata -; quindi ha valutato, anche con l'ausilio tecnico del consulente, la dedotta complessità e cripticità del calcolo, secondo l'algoritmo contrattuale, ritenendolo motivatamente di agevole soluzione; per infine rilevare come, anche senza l'invio di una nota di pagamento da parte della banca, tuttavia la debitrice era in grado di onorare autonomamente, secondo i patti, il suo debito.

Dunque non concorre alcuna violazione della congerie di norme evocate nella rubrica del motivo di censura né alcuna nullità della clausola pattizia in tema di calcolo degli interessi di preammortamento, posto che la doglianza si risolve nella contestazione circa il merito della statuizione adottata. Con il terzo mezzo d'impugnazione la ricorrente lamenta violazione delle norme ex artt. 1218, 2043, 1226 e 2056 cod. civ. nonché artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ. poiché il Collegio cisalpino non ha ritenuto concorrere pregiudizio, a seguito dell'accertato errore di segnalazione fatto dalla banca, omettendo di considerare che la sola segnalazione già incide negativamente sul buon nome commerciale e, comunque, omettendo di adeguatamente valutare l'evidenza desumibile dai documenti versati in atti e dalle prove orali esperite in corso di causa.Anche questa censura si compendia nella proposizione di propria ricostruzione del materiale probatorio, acquisito in atti, al fine di individuare l'esistenza di un pregiudizio che invece la Corte cisalpina ha, motivatamente, escluso, sicché il motivo d'impugnazione svolto s'appalesa privo di fondamento.

Difatti il Collegio subalpino ha partitamente analizzato le risultanze della prova orale, in particolare con riferimento ai funzionari bancari chiamati a riferire circa l'incidenza della segnalazione sulle pratiche in corso di ulteriori finanziamenti chiesti dalla Sausa. Inoltre la Corte piemontese ha puntualmente valutato la documentazione al riguardo versata in atti per concludere, non solo che comunque, anche se in misura assai ridotta, esisteva un debito in sofferenza, ma soprattutto che in causa non risultava provato che i mancati ulteriori finanziamenti fossero causalmente riconducibili all'errata segnalazione, posto che più furono nel periodo in questione le segnalazioni di sofferenza a carico della Sausa.

Quindi il Collegio subalpino ha partitamente esaminato la questione dell'incidenza ex se dell'errata segnalazione sul buon nome commerciale ma ha puntualmente precisato che anche in relazione a detto astratto pregiudizio necessita sempre un'adeguata prova di una effettiva ricaduta in concreto. A fronte di questa specifica ed ampia motivazione, la ricorrente si limita ad evocare i medesimi dati probatori utilizzati dai Giudici del merito per valutarli in modo difforme da questi senza un effettivo confronto con la statuizione motivata assunta dalla Corte distrettuale; ma ciò non configura il vizio di violazione di legge denunziato.

Al rigetto del ricorso la Sausa va condannata a rifondere alla spa Intesa Sanpaolo le spese di questo giudizio di legittimità tassate in C 5.250,00 di cui C 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense. Concorrono in capo alla ricorrente le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento del contributo unificato pari a quello versato, ove dovuto, all'atto dell'iscrizione a ruolo della lite. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla Banca resistente le spese di questo giudizio di legittimità, tassate in C 5.250,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense.

Ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, dPR 115/02 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dell'art 13 comma 1 bis dPR 115/02. Così deciso in Roma nell'adunanza di camera di consiglio del 21 dicembre