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Ordinanza — n. 7368/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7368/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7368/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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zA. ---(3 ORDINANZA sul ricorso 17462-2017 proposto da: PAVANI GIUSEPPE, rappresentato e difeso da sé stesso e dall'Avvocato GIOVANNA FIORE per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro KELESIS S.R.L., rappresentata e difesa dall'Avvocato GIOVANNI LORENZO GUSELLA per procura in calce al controricorso; controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA, depositata il 3/2/2017; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza non partecipata del 1/2/2022 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO; FATTI DI CAUSA 1.1. Il tribunale, con sentenza del 2010,- ha rigettato la domanda che Renata Bonamici, con il patrocinio dell'avv.

Regesto Legislator

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art. 93 c.p, artt. 654 c.p; Ordinanza — n. 7368/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ric. 2017 n. 17462 - Sez. 2 - CC del 1 febbraio 2022 7. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Parole chiave

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colpa del patrocinatore procedimento per falsità falsa testimonianza negligenza professionale dell'avvocato ripetibili dell'avvocato rappresentanza senza poteri

Disposizioni normative citate

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art. 93 c.p
Giuseppe Pavani, a norma dell'art. 93 c.p.c., al pagamento, in favore della società appellata Kelesis s.r.I., delle spese processuale di entrambi i gradi di giudizio.
artt. 654 c.p
Con l'unico motivo articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 654 c.p.p.
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Testo completo

zA. ---(3 ORDINANZA sul ricorso 17462-2017 proposto da: PAVANI GIUSEPPE, rappresentato e difeso da sé stesso e dall'Avvocato GIOVANNA FIORE per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro KELESIS S.R.L., rappresentata e difesa dall'Avvocato GIOVANNI LORENZO GUSELLA per procura in calce al controricorso; controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA, depositata il 3/2/2017; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza non partecipata del 1/2/2022 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO; FATTI DI CAUSA 1.1. Il tribunale, con sentenza del 2010,- ha rigettato la domanda che Renata Bonamici, con il patrocinio dell'avv.

Giuseppe Pavani, aveva proposto nei confronti della Kelesis s.r.l.. 1.2. Renata Bonamici, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Pavani, ha proposto appello avverso tale sentenza. 1.3. La corte d'appello, con la pronuncia in epigrafe, ha dichiarato la nullità della sentenza appellata per difetto del mandato contenuto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto della procura spesa con l'atto d'appello, condannando l'avv. Giuseppe Pavani, a norma dell'art. 93 c.p.c., al pagamento, in favore della società appellata Kelesis s.r.I., delle spese processuale di entrambi i gradi di giudizio. 1.4.

La corte, in particolare, per quanto ancora interessa, dopo aver rilevato che il tribunale di Ferrara, con sentenza del 13/4/2016, passata in giudicato, aveva accertato, a definizione del procedimento penale n. 527/2013, la falsità delle sottoscrizioni apparentemente apposte da Renata Bonamici sul mandato ad litem conferito all'avv. Giuseppe Pavani tanto nell'atto di citazione che ha introdotto il giudizio di primo grado, quanto nell'atto d'appello avverso la sentenza impugnata, ha ritenuto che, a fronte di tali procure, il difensore assume l'esclusiva responsabilità in ordine alle spese di giudizio. 1.5.

In effetti, ha osservato la corte, in materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di procura ad litem inesistente o falsa ovvero rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta un'attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio. 1.6.

Né, ha aggiunto la corte, rileva il fatto che il tribunale di Ferrara, con la predetta sentenza, ha assolto l'avv. Pavani dai Ric. 2017 n. 17462 - Sez. 2 - CC del 1 febbraio 2022 („) reati che gli erano stati contestati, essendo risultato che, all'insaputa dello stesso, era stato il figlio della Bonamici ad aver falsificato la firma della madre. L'assenza di una condotta dolosa, infatti, non esonera l'avv. Pavani da una responsabilità colposa, essendo suo dovere assistere personalmente all'apposizione della firma o comunque accertarsi che sia autentica. 2.1.

L'avv. Giuseppe Pavani, con ricorso notificato il 3/7/2017, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza. 2.2. La Kelesis s.r.l. ha resistito con controricorso. 2.3. Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 3.1. Con l'unico motivo articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 654 c.p.p. e 91 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello l'ha condannato al rimborso delle spese di lite senza, tuttavia, considerare che la sentenza del tribunale di Ferrara, con effetto vincolante relativamente ai fatti materiali, aveva accertato che le firme sui mandati difensivi erano state apposte dal figlio della Bonamici approfittando della buona fede dell'avv.

Pavani che non aveva motivo di sospettare dell'illecito. 3.2. Né rileva il fatto che, secondo la corte d'appello, l'avv. Pavani non avesse personalmente assistito all'apposizione della firma, non potendosi confondere la figura del notaio con quella dell'avvocato, il quale ha solo il dovere di certificare l'autografia della sottoscrizione e non anche di attestare che la sottoscrizione sia avvenuta in sua presenza, come invece è richiesto dall'art.2703 c.c. per l'autenticazione della scrittura privata. 3.3. L'avv. Pavani, quindi, ha concluso il ricorrente, come emerge dalla sentenza penale, non era stato né poteva essere a Ric. 2017 n. 17462 - Sez. 2 - CC del l febbraio 2022 conoscenza del difetto di autenticità delle procure risultate poi false e non può, dunque, assumere alcuna responsabilità professionale per aver coltivato l'azione ignorando, senza alcuna colpa, i vizi attinenti alle procure rilasciate, determinato esclusivamente dal comportamento doloso tenuto dalla Bonamici e dal figlio della stessa.

4. Il motivo è infondato. Il ricorrente, in effetti, non si confronta realmente con la sentenza impugnata: la quale, invero, ha condannato l'avv. Giuseppe Pavani al rimborso delle spese sostenute dalla Kelesis s.r.l. non già a titolo di responsabilità professionale, che può essere esclusa dalla mancanza di dolo o di colpa, ma, in forza del fatto oggettivo, rimasto del tutto incontestato, che le sottoscrizioni apposte sulle procure difensive rilasciate allo stesso non erano state, in realtà, apposte dalla parte, e cioè da Renata Bonamici, ma dal figlio.

Ed è noto che, in materia di disciplina delle spese processuali, in caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi, come nel caso di procura ad litem inesistente o falsa ovvero rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato, l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume in via esclusiva la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio (Cass.

SU n. 10706 del 2006; conf., Cass. n. 11551 del 2015; Cass. n. 27530 del 2017; Cass. n. 34638 del 2021).

5. Il ricorso dev'essere, quindi, respinto.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ric. 2017 n. 17462 - Sez. 2 - CC del 1 febbraio 2022 7. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in C. 3.200,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 febbraio 2022. Il Presidente Ros Maria Di Virgili