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Ordinanza Interlocutoria — n. 7359/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 7359/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7359/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 18335-2018 proposto da: MOVARTIS LIMOUSINE SERVICE COOP IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SANTA COSTANZA 2, presso lo studio dell'avvocato STEFANO RUGGIERO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro ROMA CAPITALE IN PERSONA DEL SINDACO PRO-TEMPORE; - intimata - avverso la sentenza n. 4801/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 06/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 7359/2022 — snciv · Corte di Cassazione: ANTONELLO COSENTINO; RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE La società Movartis Limousine Service Coop (di seguito: Movartis) ha chiesto la cassazione della sentenza n. 4801/2018 con cui il Tribunale di Roma, confermando la sentenza del Giudice di Pace della stessa città, ha rigettato il suo ricorso avverso il verbale dell'8 agosto 2016 con cui la Polizia municipale di Roma Capitale le aveva contestato la violazione dell'articolo 85 del codice della strada, in riferimento alla legge n. 21/1992, conseguentemente sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo e ritirando la relativa carta di circolazione.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente stato difettoso del veicolo sorpasso non consentito contravvenzione alla circolazione autolimitazione abbandono del procedimento per infrazione stradale
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 18335-2018 proposto da: MOVARTIS LIMOUSINE SERVICE COOP IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SANTA COSTANZA 2, presso lo studio dell'avvocato STEFANO RUGGIERO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro ROMA CAPITALE IN PERSONA DEL SINDACO PRO-TEMPORE; - intimata - avverso la sentenza n. 4801/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 06/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere Dott.

ANTONELLO COSENTINO; RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE La società Movartis Limousine Service Coop (di seguito: Movartis) ha chiesto la cassazione della sentenza n. 4801/2018 con cui il Tribunale di Roma, confermando la sentenza del Giudice di Pace della stessa città, ha rigettato il suo ricorso avverso il verbale dell'8 agosto 2016 con cui la Polizia municipale di Roma Capitale le aveva contestato la violazione dell'articolo 85 del codice della strada, in riferimento alla legge n. 21/1992, conseguentemente sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo e ritirando la relativa carta di circolazione.

In particolare, l'impugnato verbale contestava il mancato rispetto delle condizioni fissate nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio con conducente , giacché il veicolo era uscito «dall'autorimessa sprovvisto di servizio con il cliente, servizio che poi reperiva in un secondo momento, come da dichiarazione resa da uno dei clienti trovati sul luogo» (pag. 1, primo cpv, della sentenza). Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto che la condotta della società fosse contraria al disposto degli artt. 3 e 11 della legge n. 21/1992, come modificata dall'articolo 29, comma 1 quater, del decreto-legge n. 207/2008, convertito con la legge n. 14/2009.

Il Tribunale ha ritenuto che all'epoca dei fatti le disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 207/2008 fossero vigenti. Il ricorso per la cassazione della società Movarits si articola in quattro motivi. L'intimata Roma Capitale non ha depositato controricorso. Il terzo mezzo di ricorso, riferito all'articolo 360, n. 3, c.p.c., denuncia la violazione dell'art. 9, comma 3, d.l. n. 244/16, convertito nella legge n. 19/2017, là dove esso prevede che «la sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7- bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017».

Tale disposizione, secondo il ricorrente, recherebbe una interpretazione autentica, con effetto retroattivo, delle norme contenenti le precedenti proroghe del termine originariamente stabilito dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto- legge n. 5/2009 per l'entrata in vigore delle modifiche portate alla legge n. 21/1992 dall'articolo 29 comma 1 quater del decreto-legge n. 207/2008. Interpretazione alla cui stregua, in definitiva, dette modifiche non sarebbero mai entrate in vigore prima del 31/12/2017. Il Collegio ritiene che la questione posta nel terzo mezzo di ricorso meriti l'approfondimento della pubblica udienza.

PQM Dispone rinvio della causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 23 novembre 2021. La Preside