Cassation appeal dismissed for late filing due to unreasonable delay in reactivating service of process after initial failure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to reactivate the service of process within the legally required timeframe after the first attempt failed. Although the appellant initiated service early, she waited nearly four months before reactivating the procedure, which the Court deemed unreasonable and excessive. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits of the underlying inheritance dispute regarding the property and easement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 325 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002: An appeal is inadmissible if the appellant fails to reactivate the service of process with immediate urgency after a failed initial attempt, exceeding the half-term limit for completion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 28392-2016 proposto da: MENINI CARLA, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE B.BUOZZI 77, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO TORNABUONI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO SCOPSI; - ricorrente - contro PEDRETTI ADRIANO, PEDRETTI IVANO; - intimati - avverso la sentenza n. 957/2016 della CORTE D'APPELLO2493 &L di GENOVA, depositata il 22/09/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;
17. R.G. 28392/2019 PREMESSO CHE 1. Con sentenza n. 358/2013 il Tribunale di La Spezia ha accolto la domanda di Adriano e Ivano Pedretti di accertamento che nella eredità del padre Enzo Pedretti erano caduti in successione ed erano quindi di proprietà degli eredi un fondo sito in Portovenere e alcuni quadri. Il Tribunale ha dichiarato la nullità, per difetto di causa, della scrittura privata sottoscritta da Carla Menini ed Enzo Pedretti il 31 marzo 2004, nella quale quest'ultimo riconosceva la proprietà esclusiva del fondo in capo a Carla Menini; il Tribunale ha quindi condannato Carla Menini a rilasciare il fondo, ha rigettato la domanda risarcitoria degli attori, ha condannato la convenuta a restituire i quadri e infine ha condannato gli attori a restituire alla convenuta euro 6.153,61, somma dalla stessa anticipata per spese funerarie.
2. Carla Menini ha impugnato la sentenza, anzitutto deducendo che il primo giudice aveva sbagliato a ritenere priva di causa la scrittura, essendo il mutuo dissenso negozio risolutorio autonomo rispetto al contratto oggetto di scioglimento. La Corte d'appello di Genova, con sentenza 22 settembre 2016, n. 957, ha rigettato il gravame, unicamente condannando - in parziale accoglimento dell'appello - Ivano e Adriano Pedretti a corrispondere a Carla Menini gli interessi maturati sulla somma di euro 6.153,61 dalla data dell'esborso al saldo.
3. Avverso la pronuncia Carla Menini ricorre per cassazione. Gli intimati Adriano e Ivano Pedretti non hanno proposto difese. CONSIDERATO CHE I. Preliminare all'esame dei due motivi di ricorso è la verifica della regolarità dell'instaurazione del contraddittorio. La ricorrente ha dedotto nel ricorso che la sentenza impugnata le è stata notificata in data 14 novembre 2016, come d'altro canto risulta dalla relazione di notificazione allegata alla pronuncia impugnata. Risulta dagli atti che il ricorso è stato notificato a Ivano Pedretti, presso lo studio dei suoi difensori all'indirizzo indicato nell'intestazione della sentenza impugnata, il 15 dicembre 2016 e che l'ufficiale postale ha dichiarato di non avere recapitato l'atto in quanto l'indirizzo era "inesatto" e il destinatario sconosciuto.
In data 13 dicembre 2016 il ricorso è stato notificato ad Adriano Pedretti, presso lo studio del suo difensore all'indirizzo indicato nell'intestazione della sentenza impugnata, e l'ufficiale postale ha dichiarato di non aver consegnato l'atto per irreperibilità del destinatario. Il ricorso è poi stato nuovamente notificato ad Ivano Pedretti, ad un diverso indirizzo, in data 6 aprile 2017 e ad Adriano Pedretti, ad un diverso indirizzo, in data 7 aprile 2017, questa volta con esito positivo per entrambi. Il ricorso va considerato tardivamente proposto in quanto tra la notizia della prima, mancata consegna dell'atto e la riattivazione del procedimento notificatorio, poi andato a buon fine, è passato un intervallo di tempo non ragionevole e superiore a quanto indicato dalle sezioni unite di questa Corte.
Secondo la pronuncia delle sezioni unite n. 14594/2016 il notificante, appreso dell'esito negativo della notificazione, "per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art.325 c.p.c.". Nel caso in esame, invece, la ricorrente, che pure aveva inizialmente attivato il procedimento notificatorio ben prima della scadenza del termine ex art. 325 c.p.c., ha poi atteso quasi quattro mesi prima di riattivare il procedimento, senza peraltro nulla indicare al riguardo nello svolgimento del ricorso.
II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Non vi è provvedimento sulle spese non essendosi gli intimati difesi nel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 23 novembre 2021. Il Presidente (Rosa Mar