Cassation court allows VAT exemption retroactive application to advance payments violating non-retroactivity principle.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court quashed the appellate judgment regarding the calculation of the sale balance for two properties. The appellant argued that applying VAT exemption rules to advance payments made before the law's enactment violated the principle of non-retroactivity. The court ruled that the exemption must be applied retroactively to the payment dates, not the transfer date, and ordered the case to be remanded for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10, commi 8-bis e 8-ter del d.P.R. n. 633/1972; Art. 11 delle Preleggi: The exemption from VAT introduced by the 2006 decree applies retroactively to advance payments made prior to its enactment, provided the transfer of ownership occurred after the introduction of the exemption.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 13266-2019 proposto da: MIGOTTO SILVIO, FANTON ITALIA QUALE SUA AMMINISTRATRICE DI SOSTEGNO, rappresentato e difeso dall'avv. GIANLUCA SICCHIERO; - ricorrente - contro D'ANDREA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio 2021 dell'avvocato GIUSEPPE MARINI, che la rappresenta e 2492 difende unitamente all'avvocato CARLO AMATO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 353/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 06/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;
16. R.G. 13266/2019 PREMESSO CHE 1. Con sentenza n. 184/2011 il Tribunale di Venezia ha accolto la domanda degli eredi di Caterina Migotto e ha trasferito ex art. 2932 c.c. in favore delle figlie Alessandra e Maria D'Andrea (e del marito Pierangelo D'Andrea poi deceduto nel giudizio di secondo grado) la proprietà di due immobili, subordinando il trasferimento al pagamento del saldo del prezzo, pari a euro 15.080,54 per ciascuno degli immobili.
2. Silvio Migotto, il promittente venditore, ha impugnato la sentenza, contestando la quantificazione del saldo, ed in particolare - per quanto interessa il presente giudizio - la considerazione delle somme versate a titolo di imposta sul valore aggiunto (IVA). La Corte d'appello di Venezia, con sentenza 6 febbraio 2019, n. 353, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere nei confronti di Alessandra D'Andrea e ha rigettato il gravame nei confronti di Maria D'Andrea.
3. Avverso la pronuncia Silvio Migotto ricorre per cassazione. Resiste con controricorso Maria D'Andrea. Memoria è stata depositata dalla controricorrente. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in tre motivi.
1) I primi due motivi sono tra loro strettamente connessi e vanno pertanto congiuntamente esaminati.
a) Il primo motivo è rubricato "art. 360, n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 345 c.p.c.": in primo grado non si era discusso del fatto che il prezzo di vendita dell'immobile fosse esente da IVA ai sensi dei commi 8-bis o 8-ter dell'art. 10 del d.P.R. n. 633/1972 e la sentenza non menziona le disposizioni né parla dell'IVA; la stessa controparte aveva chiesto che il saldo del prezzo fosse compensato non con VIVA ma "con altri danni accampati e perfino rinunciati".
b) Il secondo motivo fa valere "art. 360, n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 11 delle preleggi e all'art. 10, commi 8-bis e 8-ter del d.P.R. n.633/1972": il richiamo da parte della Corte al menzionato comma 8-ter costituisce violazione dell'art. 11 delle preleggi, essendo la disposizione stata introdotta dal d.l. 223/2006, tre anni dopo l'inizio della causa di primo grado così che non poteva applicarsi ai rapporti pregressi e in particolare agli acconti versati e gravati d'imposte secondo la disciplina vigente al momento del pagamento. I motivi sono fondati laddove contestano l'applicazione dei commi 8-bis e 8-ter dell'art. 10 del d.p.r. 633/1972 agli acconti versati dai promissari acquirenti.
Come risulta dalla p. 12 del ricorso, i promissari acquirenti avevano versato gli acconti sul prezzo dal gennaio 2001 al luglio 2002 quando, secondo la stessa affermazione della Corte d'appello, non trovava ancora applicazione l'esenzione dall'IVA, introdotta nel 2006 dal d.l. n. 223. Nel momento del pagamento degli acconti, i medesimi erano pertanto assoggettati all'IVA, così che non assume rilevanza che il trasferimento dei due immobili sia avvenuto nel 2011 con la sentenza costitutiva del Tribunale di Venezia, essendo il momento del trasferimento del bene con la determinazione del saldo da versare non rilevante rispetto al momento del versamento degli acconti.
Detraendo dal saldo finale quanto versato a titolo di IVA sugli acconti, la Corte d'appello ha quindi applicato retroattivamente le disposizioni introdotte nel 2006, così violando l'art. 11 delle preleggi.
2) L'accoglimento dei primi due motivi comporta l'assorbimento del terzo motivo, rubricato "art. 360, n. 4 e in subordine n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 112 e 343 c.p.c. e 2909 c.c." (controparte non aveva appellato in via incidentale alcun capo della sentenza di primo grado, incluso il provvedimento di compensazione delle spese di lite e solo in sede di riassunzione del processo, interrotto a seguito della morte del padre Pierangelo D'Andrea, aveva chiesto la condanna alle spese anche del primo grado, così che il ricorrente non poteva essere condannato a rifondere a Maria D'Andrea le spese di lite del primo grado).‘›- II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Venezia, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo, cassa il provvedimento impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 23 novembre 2021. Il Presidente