Cassation appeal dismissed as extinguished by unilateral withdrawal without opposing party's acceptance requirement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished following the death of one plaintiff and the subsequent withdrawal by the heirs. Although the opposing party accepted the withdrawal, the court ruled that under Article 390 of the Civil Procedure Code, a withdrawal in cassation is a unilateral act effective without the other party's acceptance. The judgment was dismissed because the procedural requirement for acceptance was legally unnecessary for the extinction of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A withdrawal in cassation is a unilateral act that extinguishes the proceedings immediately upon notification, without requiring the acceptance of the opposing party, which serves only to avoid cost liability.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10494-2017 proposto da: CAZZANIGA MARIA, RIBOLDI ALBERTO, PEREGO ERMENEGILDA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. BERTOLONI 8, presso lo studio dell'avvocato UGO GIURATO, rappresentati e difesi dall'avvocato MARCO ERCOLE MANZONI; - ricorrenti - contro CASSANMAGNAGO MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 11, presso lo studio dell'avvocato UGO GIURATO, rappresentato e difeso dall'avvocato ELENA MAURI; - con troricorrenti - avverso la sentenza n. 58/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 09/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2021 dal Consigliere Dott.
ROSSANA GIANNACCARI; udito l'Avvocato; Rilevato che: - Perego Ermenegilda ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano N.58/2017 del 22.2.2017; - l'intimato Cassanmagnago Marco ha resistito con controricorso; - in seguito al decesso di Pergo Ermenegilda, gli eredi Cazzaniga Maria e Riboldi Alberto hanno depositato atto di rinuncia e Cassanmagnago Marco ha accettato la rinuncia; Ritenuto che: - ai sensi dell'art.390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; - nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c..
Trattandosi di atto unilaterale recettízio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perchè determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); - gli adempimenti previsti dall'art.390 c.p.c.- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr.
Cass. n. 2317/2016); Ric. 2017 n. 10494 sez. 52 - ud. 22-11-2021 -2- - ai sensi dell'art.391, comma 4 c.p.c., infatti, la condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altri parti perso o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; - nella specie, l'atto di rinuncia è stato accettato dal controricorrente; - il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcune statuizione sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 22 novembre 202A. Il Presidente Rosa ariai Virgilio ., \ , L_, , ,12 i, DEPOSITATO