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Ordinanza — n. 6733/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of valid power of attorney and failure to establish standing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6733/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to produce a valid power of attorney authorizing its representative. The lower court had previously ruled in favor of the lawyer, but the appellant could not prove its legal standing to challenge the decision. The court held that without a notarized power of attorney deposited with the case file, the judge cannot verify the legitimacy of the representation, rendering the appeal procedurally void.

Regesto Legislator

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DPR 115/2002, art. 13; Art. 360, n. 5 c.p.c.: The appeal is inadmissible if the appellant fails to prove its standing through a valid power of attorney deposited with the case file, as the court cannot verify the legitimacy of the representation without such proof.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal power of attorney legal standing procedural defect representation validity ripetibili dell'avvocato rappresentanza valida indennità del difensore d'ufficio

Disposizioni normative citate

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DPR 115/2002, art. 13
ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R.
Art. 360, n. 5 c.p.c.
Con il secondo motivo lamenta l'omesso esame, ex art. 360, n.
Art. 380 bis 1 c.p.c.
Nel caso di specie, nonostante la specifica eccezione contenuta nel controricorso e reiterata nella memoria ex art. 380- bis.1 c.p.c., Peca Brummel non ha prodotto la procura rilasciata dal notaio Cavallotti in data 15 maggio 2017, che avrebbe consentito di esaminare l'estensione dei poteri conferiti al dott.
Art. 372 c.p.c.
380 bis 1 c.p.c., della visura storica della società ricorrente, dalla quale risultava la nomina a suo procuratore, per il compimento di alcuni atti, del soggetto indicato come tale nel ricorso per cassazione, poiché detta visura non era stata notificata al controricorrente ai sensi dell'art. 372 c.p.c.
art. 373 c.p
Con istanza ex art. 373 c.p.c.
art. 372 c.p
380 bis 1 c.p.c., della visura storica della società ricorrente, dalla quale risultava la nomina a suo procuratore, per il compimento di alcuni atti, del soggetto indicato come tale nel ricorso per cassazione, poiché detta visura non era stata notificata al controricorrente ai sensi dell'art. 372 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 11898/2019
Cass., n. 1334/2022
11898/2019 nonché, da ultimo, Cass., n. 1334/2022).
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Testo completo

er DPR 115/02 ORDINANZA sul ricorso 20256-2019 proposto da: PRECA BRUMMEL s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. STEFANIA PATTARINI, VANNI MARCO RIBECHI e FRANCESCO MAINETTI per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro FARINA LORENZO, rappresentato e difeso dall'avv. PAOLO LUIGI GIUSEPPE FERRARA per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1673/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 15/4/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2021 dal Consigliere Dott.

LUIGI LA BATTAGLIA; MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Preca Brummel s.p.a. propose, dinanzi al Tribunale di Milano, opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, nei suoi confronti, dall'avv. Lorenzo Farina, a titolo di compenso per l'attività professionale (giudiziale e stragiudiziale) svolta negli anni 20 10- 2012, per complessivi C 490.083,07 (detratto l'importo già pagato di C 118.262,30). Il Tribunale, esaminata l'attività complessivamente svolta dall'avvocato, quantificò il compenso dovutogli in complessivi C 151.200,00, in applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 55/2014, decurtati del 20%.

Accolse, dunque, l'opposizione, condannando peraltro la società opponente al pagamento della residua somma di C 42.849,12 (tenuto conto delle anticipazioni pari a C 9.911,42). L'avv. Farina propose appello, rilevando che erroneamente erano stati applicati i criteri di cui al d.m. n. 55/2014, venendo in questione un'attività professionale esauritasi anteriormente, pertanto ricadente sottò il vigore della precedente tariffa di Cui al d.m. n. 127/2004. La Corte d'Appello di Milano accolse tale motivo, e, nel ricalcolare le spettanze del professionista, in base alla tariffa da ultimo richiamata, escluse alcune voci liquidate dal Tribunale; ne riconobbe altre, negate dal giudice di prime cure; rideterminò nel quantum i crediti portati da altre parcelle, giungendo a quantificare il credito dell'avvocato Farina in C 419.952,93 (dal quale dovevano essere detratti gli C 118.262,30 già versati dalla cliente).

Condannò, quindi, Preca Brummel s.p.a. a pagare, in favore dell'appellante, la somma di C 301.690,63, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.

2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione Preca Brunnmel s.p.a., sulla base di quattro motivi. Con il primo motivo la ricorrente censura la violazione delle disposizioni di cui alla tariffa forense ex d.m. n. 127/2004, lamentando l'eccessiva quantificazione dei compensi per le Ric. 2019 n. 20256 sez. 52 - ud. 10-12-2021 -2- singole prestazioni e l'erronea determinazione del valore della pratica (stragiudiziale) o della controversia (giudiziale). Con il secondo motivo lamenta l'omesso esame, ex art. 360, n. 5, c.p.c., di alcuni fatti, ritenuti decisivi per il giudizio.

Il riferimento, in particolare, è alla comunicazione dell'avv. Farina al collegio sindacale della società (datata febbraio 2011), secondo cui gli onorari non ancora fatturati ammontavano a soli C 2.500,00; alla lunga trattativa intercorsa tra le parti per formalizzare un contratto di consulenza con compensi predeterminati (notevolmente inferiori a quelli infine pretesi dal professionista); alle risultanze della prova testimoniale raccolta, dalla quale era emerso che lo stesso avv. Farina aveva dichiarato di essere creditore di qualche migliaia di euro e di non aver svolto l'attività di redazione dei contratti, pur riportata nelle parcelle in questione.

Con il terzo motivo di ricorso, Preca Brummel censura l'applicazione del d.m. n. 127/2004, in luogo del d.m. 55/2014, richiamando le argomentazioni della sentenza di primo grado nel senso dell'applicabilità dei nuovi parametri a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, indipendentemente dal fatto che avessero ad oggetto prestazioni svolte prima. Con il quarto motivo, la società ricorrente si duole della circostanza che il giudice d'appello, nel procedere al regolamento delle spese processuali dei due gradi di merito del giudizio, non sia approdato a una (quanto meno parziale) compensazione delle stesse, nonostante la diminuzione del quantum di oltre il 40% e il rigetto della domanda formulata dall'avv.

Farina, volta all'applicazione degli interessi ex d. Igs. n. 231/2002.

3. Nel controricorso, l'avv. Farina ha eccepito la carenza di legittimazione processuale della società ricorrente, atteso che la Ric. 2019 n. 20256 sez. 52 - ud. 10-12-2021 -3- procura speciale in favore degli avv. Pattarini, Ribechi e Mainetti risulta rilasciata dal dr. Ferdinando Pandolfi, il quale rivestirebbe la qualità di procuratore speciale di Preca Brummel s.p.a., ma esclusivamente con riferimento alla "direzione del personale", dunque a materia estranea a quella involta dal contenzioso in esame. Con istanza ex art. 373 c.p.c. del 16.9.2019, Preca Brummel domandava la sospensione dell'esecutività della sentenza d'appello impugnata, che veniva rigettata dalla Corte d'Appello con ordinanza del 29.10.2019.

4. Il ricorso è inammissibile. La specifica contestazione del controricorrente imponeva alla società ricorrente di comprovare la sussistenza del potere rappresentativo della stessa in capo a colui che conferì il mandato professionale agli avvocati Pattarini, Ribechi e Mainetti. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Cdrte, infatti, "per la rappresentanza processuale della persona giuridica è sufficiente l'indicazione della funzione e del potere di rappresentanza del soggetto che ha rilasciato la procura, il quale non ha l'onere di dimostrare il proprio potere rappresentativo in assenza di una puntuale e tempestiva contestazione relativa all'effettiva esistenza del potere esercitato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto infondata l'eccezione relativa al difetto di rappresentanza del soggetto che - qualificatosi come "legale rappresentante della sede secondaria della società" straniera - aveva rilasciato la procura in calce al ricorso per cassazione, essendo stati dimostrati documentalmente ex art. 372 c.p.c., in seguito a precisa contestazione, sia la formale costituzione di una sede secondaria in Italia, sia il conferimento con atto notarile del potere di rappresentanza)" (Cass., n. 31963/2021).

Cass., n. 24893/2021, ha affermato, da parte sua, che, "qualora Ric. 2019 n. 20256 sez. 52 - ud. 10-12-2021 -4- la procura per la proposizione del ricorso per cassazione da parte di una società venga rilasciata da un soggetto nella qualità di procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile non depositata con il ricorso, né rinvenibile nel fascicolo, all'impossibilità del controllo, da parte del giudice di legittimità, della legittimazione del delegante ad una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica consegue l'inammissibilità del ricorso (nella specie, la S.C., nel dichiarare inammissibile l'impugnazione, ha ritenuto irrilevante l'avvenuto deposito, come allegato alla memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c., della visura storica della società ricorrente, dalla quale risultava la nomina a suo procuratore, per il compimento di alcuni atti, del soggetto indicato come tale nel ricorso per cassazione, poiché detta visura non era stata notificata al controricorrente ai sensi dell'art. 372 c.p.c. e, in relazione' a siffatto depbsito, non si era formato il contraddittorio, atteso che il medesimo controricorrente non aveva presentato memorie e che il suo difensore non era intervenuto all'udienza di discussione, essendo stata trattata la controversia in udienza camerale) (conforme, Cass., n. 11898/2019 nonché, da ultimo, Cass., n. 1334/2022).

Nel caso di specie, nonostante la specifica eccezione contenuta nel controricorso e reiterata nella memoria ex art. 380- bis.1 c.p.c., Peca Brummel non ha prodotto la procura rilasciata dal notaio Cavallotti in data 15 maggio 2017, che avrebbe consentito di esaminare l'estensione dei poteri conferiti al dott. Ferdinando Pandolfi, sì da verificare se egli fosse abilitato a rilasciare la procura speciale agli avvocati, per l'instaurazione del presente giudizio.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese Ric. 2019 n. 20256 sez. 52 - ud. 10-12-2021 -5- processuali le quali, liquidate in dispositivo, comprendono quelle del sub-procedimento ex art. 373 c.p.c. svoltosi dinanzi alla Corte d'appello di Milano (quantificate in C 200,00), sulla cui richiesta risulta essere stato costituito il contraddittorio mediante notifica telematica della stessa a Peca Brunnmel in data 28.11.2019. Poiché il ricorso principale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell'articolo 13 del d.p.r. n. 115/2002.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, Che liquida in C 8.030,00 (ivi compresi euro 200,00 per il procedimento ex art. 373 c.p.c. avanti alla Corte d'appello), oltre C 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi, ed accessori di legge. ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma deLcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.