Cassation court dismisses appeal on contract validity and property transfer claims regarding a preliminary sales agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's cassation appeal against a second-instance judgment that dismissed her claims regarding a property purchase. The appellant argued that the contract was merely a preliminary agreement and that she should have been recognized as a de facto partner or promissory buyer entitled to price reduction and damages. The court held that since the lower court rejected the claim of ownership based on the contract's nature, all dependent claims for damages and price reduction were logically inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 183 c.p.c.; Art. 345 c.p.c.: A modification of the claim under Art. 183 c.p.c. is permissible only in the first instance and must not compromise the opponent's defensive potential; consequently, claims dependent on a finding of ownership are inadmissible if the ownership claim itself is rejected.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 2787-2017 proposto da: CORREALE MARIA RAFFAELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUIRINO VISCONTI, 103, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO IZZO, rappresentata e difesa dall'avvocato ANGELO SCALA; - ricorrente - contro MAUTONE GIOVAN BATTISTA QUALE SOCIO ACCOMANDATARIO 2021 DELLA I.E. MAUTONE SAS, rappresentato e difeso 2180 dall'avv. ANNA IOSSA; "Z.-- - controricorrente - avverso la sentenza n. 2725/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;
11. R.G. n. 2787/2017 PREMESSO CHE 1. Maria Raffaella Correale citava in giudizio Giovan Battista Mautone (nato nel 1966), in qualità di amministratore unico della IE Mautone Costruzioni sas, e Giovanbattista Mautone (nato nel 1955), deducendo di avere acquistato dai convenuti un immobile in base a un contratto di acquisto denominato "compromesso di vendita". L'attrice chiedeva al Tribunale di Noia di accertare l'autenticità della sottoscrizione apposta dall'amministratore della IE Mautone Costruzioni all'atto di acquisto; di dichiararla unica ed esclusiva proprietaria dell'immobile; di affermare la qualità di socio di fatto della società di Mautone Giovanbattista; di dichiarare la responsabilità in solido di quest'ultimo con la società TE Mautone rispetto agli obblighi discendenti dal contratto; di ridurre il prezzo e di condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni.
Costituendosi, la società IE Mautone chiedeva di rigettare le domande, deducendo che il contratto aveva natura di contratto preliminare con effetti meramente obbligatori; in via riconvenzionale domandava la risoluzione del contratto per inadempimento dell'attrice con diritto a trattenere la caparra (pari ad euro 50.000) e la condanna di Correale al risarcimento del danno. Si costituiva anche Giovanbattista Mautone, dichiarandosi estraneo alla compagine sociale. Con sentenza n. 1595/2011 il Tribunale di Noia ha accolto la sola domanda di accertamento della autenticità della sottoscrizione apposta all'atto di acquisto, rigettando tutte le altre domande dell'attrice e quelle riconvenzionali della società convenuta.
2. La sentenza è stata impugnata in via principale da Maria Raffaella Correale e in via incidentale dalla società TE Mautone. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza 4 luglio 2016, n. 2725, ha rigettato sia l'appello principale che quello incidentale.
3. Avverso la sentenza della Corte d'appello ricorre per cassazione Maria Raffaella Correale.Resiste con controricorso Giovan Battista Mautone, quale socio accomandatario della I.E. Mautone sas, che ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza in camera di consiglio. L'intimato Giovanbattista Mautone non ha proposto difese. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in tre motivi.
1. I primi due motivi sono tra loro strettamente connessi e vanno pertanto congiuntamente esaminati:
a) il primo motivo denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 329 e 112 c.p.c.; la Corte d'appello, nel rinunciare a fare un nuovo esame circa la natura preliminare o definitiva del contratto perché non vi era stato gravame sul punto, avrebbe attribuito ad una mera qualificazione giuridica l'attitudine a costituire capo di sentenza la cui mancata impugnazione determina giudicato interno, quando invece l'atto di appello coinvolgeva il capo della sentenza con cui era stata ritenuta infondata la domanda di accertamento del diritto di proprietà sulla base della qualificazione del contratto in termini di preliminare, così che andava considerato devoluto in appello l'intero capo comprensivo anche della qualificazione giuridica; sarebbe poi stato violato l'art. 112 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 99 c.p.c., relativamente all'esercizio dei poteri officiosi di qualificazione giuridica dei fatti da parte del giudice di merito;
b) il secondo motivo contesta nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2932 c.c., 112, 183, comma 4, 101, comma 2 c.p.c.; per la Corte d'appello non vi è fungibilità tra la domanda di accertamento della proprietà sulla base di un contratto vendita e la domanda di trasferimento della proprietà in esecuzione di un contratto preliminare, in quanto le due domande hanno petita diversi e differente causa petendi; in tal modo la Corte d'appello non ha considerato che,e1 caso concreto, l'attrice voleva una pronuncia di dichiarazione giudiziale del suo diritto di essere considerata proprietaria dell'immobile e non avrebbe tenuto conto dell'orientamento di questa Corte in tema di modificabilità della domanda.
I motivi non possono essere accolti. La ricorrente, nel contestare alla Corte d'appello di non avere proceduto alla riqualificazione del contratto, non considera che, nell'atto di appello, ella non aveva contestato l'interpretazione del primo giudice circa la natura dell'atto quale mero preliminare di vendita, ma aveva invece affermato che era irrilevante che il contratto concluso avesse efficacia reale o meramente obbligatoria, dovendo comunque il giudice pervenire "al medesimo risultato di dichiarare l'attrice proprietaria", così che coerentemente il secondo giudice si è occupato della "fungibilità - prospettata dalla ricorrente - tra una domanda di accertamento della proprietà sulla base di un contratto di vendita per scrittura privata e una domanda di trasferimento in esecuzione di un preliminare di vendita".
Al riguardo la Corte d'appello ha correttamente affermato che le due domande hanno petita immediati diversi, così che, una volta proposta - come nel caso in esame - in primo grado una domanda di accertamento della proprietà di un bene immobile sulla base di un contratto di vendita per scrittura privata prima, è inammissibile la proposizione in grado di appello della domanda costitutiva di trasferimento della proprietà dello stesso bene in esecuzione di un preliminare di vendita. Non vale al riguardo il rinvio alla pronuncia delle sezioni unite di questa Corte n. 12310/2015, con la quale si è stabilito che "la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, in modo da non determinare la compromissione delle potenzialità difensive della controparte e l'allungamento dei tempi processuali"; tale modificazione è infatti possibile unicamente nel giudizio di primo grado e nel rispetto delle barriere preclusive di cui all'articolo 183 c.p.c.
È vero che in una pronuncia (Cass. n. 659/2017) questa Corte ha affermato che, a fronte di una domanda di mero accertamento del già avvenuto effetto traslativo, la domanda avanzata in appello volta a conseguire il trasferimento della proprietà ai sensi dell'articolo 2932 c.c. non è domanda nuova agli effetti dell'articolo 345 c.p.c., ma tale pronuncia non è condivisibile proprio alla luce della richiamata sentenza delle sezioni unite.
2. Il terzo motivo contesta "nullità della sentenza ex art. 360, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 1492 e 1494 c.c.": la sentenza impugnata è inoltre affetta da errore laddove ritiene che le azioni di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno, nonché quella di risarcimento per mancato godimento dell'immobile siano infondate in quanto aventi per presupposto il trasferimento proprietario dell'immobile; la Corte d'appello non avrebbe infatti considerato che il promissario acquirente è legittimato ad esercitare le azioni dirette a garantire i suoi diritti, indipendentemente dall'avvenuto trasferimento dell'immobile.
Il motivo non può essere accolto. La Corte d'appello ha affermato il rigetto "di tutte le altre domande" della ricorrente in quanto ella stessa le aveva fondate sul suo essere proprietaria dell'immobile e non sulla sua qualità di promissaria acquirente. Il rigetto della domanda di accertamento della proprietà dell'immobile non poteva, pertanto, che comportare il rigetto delle domande che su tale presupposto si fondavano. II. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore del controricorrente che liquida in euro 7.200 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Anna Iossa che si è dichiarata antistataria. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adun