Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to generic arguments regarding a non-existent settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court rejected the appellant's cassation appeal against a second-instance decision that revoked an enforceable title based on prescription. The appellant argued the lower court failed to examine a purported settlement agreement, but the court found these arguments generic and unsupported by specific evidence. Consequently, the appeal was declared inadmissible for failing to meet the strict requirements for raising new legal issues or proving the existence of a binding agreement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 4 e n. 5 c.p.c.; New legal issues or facts must be specifically substantiated, and generic allegations regarding a non-proven settlement agreement do not justify the reopening of a closed case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2006/2017 R.G. proposto da CONTINI LAZZARO, rappresentato e difeso da se medesimo ex art.86 c.p.c., can domicilio eletto in Roma, via Toscana n. 10, presso lo studio legale Persiani - Rizzo; - ricorrente - contro STRADIOTTI BRUNO, rappresentato difeso dall'Avv. Antonio Mellone del foro di Lecce, cón domicilio eletto in Roma, via della Giuliana n. 44, presso lo studio dell'Avv. Raffaello Gioioiso; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce n. 1078 depositata il 9 novembre 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2021 dal Consigliere Milena Falaschi. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - il Tribunale di Lecce - Sezione distaccata di Casarano, con sentenza n. 459/2012, rigettava l'opposizione proposta da Bruno Stradiotti avverso il decreto ingiuntivo n. 210/2001 emesso su istanza dell'avv. Lazzaro Contini, per il pagamento della somma di Lire 5.929.895 a titolo di corrispettivo per le attività stragiudiziali e giudiziali da quest'ultimo compiute in favore dell'opponente e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione ex art. 2956 c.c. fatta valere dallo Stradiotti e rilevando che quest'ultimo non aveva allegato alcun documento idoneo a giustificare la propria pretesa, né fornito alcuna prova testimoniale a sostegno della sua tesi circa l'avvenuto pagamento delle competenze professionali richieste; rigettava, altresì, la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per carenza di prove, nonché la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non ravvisando alcun dolo o colpa grave nel comportamento dell'opponente; - sul gravame interposto da Bruno Stradiotti, la Corte di appello di Lecce, nella resistenza dell'appellato, con sentenza n. 1078/2016, accoglieva integralmente l'appello e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione del credito a norma dell'art. 2956 c.c. Nel dettaglio, la Corte distrettuale affermava che l'appellante aveva jh tempestivamente eccepito tanto l'avvenuto pagamento degli onorari dell'avvocato quanto l'intervenuta prescrizione ex art. 2956 c.c del relativo credito, assumendo che detto credito si riferiva alla sola attività professionale riguardante il procedimento di sfratto per finita locazione, terminata antecedentemente al 1991 e ritenendo al contempo che lo svolgimento di una diversa attività stragiudiziale, desunta dalla raccomandata inviata in data 16.05.2000, non poteva ritenersi prova della prosecuzione dell'originario incarico conferito all'appellato.
Ciò posto, il giudice del gravame riteneva altresì irrilevante la deposizione testimoniale assunta in primo grado, in cui il collaboratore dell'avvocato appellato dichiarava l'avvenuto riconoscimento del debito da parte del debitore, essendo detto riconoscimento intervenuto a prescrizione già maturata; - per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Lecce, Lazzaro Contini propone ricorso per cassazione fondato su cinque motivi, cui resiste con controricorso Bruno Stradiotti. Atteso che: - il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento in relazione agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. per aver il giudice di appello accolto l'eccezione di prescrizione, nonostante l'intervenuta ricognizione del debito.
In altri termini, ad avviso del ricorrente il riconoscimento del debito da parte dell'obbligato, dimostrato dalla prova documentale mai contestata dal debitore e dalla dichiarazione testimoniale dell'avv. Colazzo articolata in primo grado, non consentirebbe al debitore di avvalersi dell'eccezione presuntiva, la quale sarebbe pertanto incompatibile con la condotta tenuta dallo Stradiotti. Con il terzo motivo - da trattare congiuntamente al primo data la loro stretta connessione argomentativa - il ricorrente lamenta, ex art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento in relazione agli artt. 2959 e 2960 c.c., nonché in relazione agli artt. 184 e 233 c.p.c. per aver il giudice del gravame accolto l'appello ritenendo che l'unico mezzo per contrastare l'eccezione di prescrizione fosse il giuramento decisorio.
Aggiunge il ricorrente di aver chiesto il giuramento decisorio, pertanto nulla avrebbe impedito al giudice di appello di ammetterlo, qualora lo avesse ritenuto necessario.Infine, con il quinto motivo - che costituisce sostanziale sintesi del primo e del terzo mezzo - il ricorrente denuncia, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione o la falsa applicazione degli artt.2956, 2957 e 1988 c.c. Il tre motivi nel loro complesso sono manifestamente infondati. In primo luogo, va osservato che, secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte, l'eccezione di prescrizione presuntiva, a norma dell'art.2959 c.c., è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta, ricorrendo quest'ultima situazione anche nel caso in cui il debitore neghi l'esistenza del credito oggetto della domanda ovvero eccepisca che il credito non sia sorto (Cass.n. 2977 del 2016; (Cass n. 23751 del 2018).
Posto quindi che la prescrizione presuntiva è fondata sulla presunzione di adempimento dell'obbligazione e implica, per questo, il riconoscimento dell'esistenza del credito, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, gli unici mezzi idonei a paralizzare l'opposta presunzione di pagamento sono l'ammissione di non avere estinto l'obbligazione, quanto alla posizione del debitore opponente e il deferimento al debitore del giuramento decisorio, quanto a quella del creditore, con l'ulteriore decisivo corollario che l'indagine sul contenuto delle dichiarazione della parte (o del suo comportamento processuale ), al fine di stabilire se importino o meno ammissione della non avvenuta estinzione del debito agli effetti dell'art. 2959 c.c., dà luogo ad un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (Cass. n. 7800 del 2010;
Cass. n. 22118 del 2006; Cass. n. 18631 del 2021). In altri termini, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, in tema di prescrizioni presuntive, mentre il debitore eccipiente è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito e può fornire tale prova solo deferendo il giuramento decisorio o avvalendosi dell'ammissione fatta in giudizio dal debitore che l'obbligazione non è stata estinta (Cass. n. 17071 del 2021). Tanto premesso, la Corte distrettuale, nell'ambito dei suoi poteri di apprezzamento dell'effettiva portata della linea difensiva delle parti, ha motivato la scelta operata, rilevando che il debitore non aveva tenuto un comportamento contrastante con la deduzione della prescrizione presuntiva, avendo quest'ultimo eccepito l'avvenuto pagamento delle competenze dell'avvocato per l'attività giudiziale dallo stesso espletata in un procedimento di convalida per finita locazione, non potendo assumere alcun rilievo al riguardo la raccomandata del 16.05.2000 fatta valere dal professionista - attestante attività di indagine sulle condizioni economiche della debitrice dello Stradiotti - posto che dai documenti prodotti nella fase monitoria, risultava solo l'attività relativa al procedimento di sfratto, terminata antecedentemente all'anno 1991.
D'altra parte, il creditore non ha nemmeno deferito alla controparte giuramento decisorio, unico strumento processuale a sua disposizione per dimostrare, in tale contesto, il buon fondamento del diritto azionato, e non essendo rilevante in tal senso la dichiarazione testimoniale del collaboratore dell'avv. Contini, articolata in primo grado. Orbene, la doglianza del ricorrente, nella parte in cui lamenta la mancata ammissione da parte del giudice del giuramento decisorio da lui richiesto, oltre ad essere del tutto generica, non chiarendo nemmeno quando lo stesso avrebbe richiesto siffatto strumento processuale, introduce per la prima volta in sede di legittimità una questione nuova, come tale inammissibile.
A tal proposito, va ribadito che secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratta di questioni rilevabili d'ufficio (Cass. n. 19164 del 2007; Cass. n. 25319 del 2017; Cass. n. 20712 del 2018);- con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento in relazione agli artt. 112, 99 e 329 c.p.c. nonché agli artt. 1965 e 1976 c.c., per non aver il giudice del gravame dichiarato la cessazione della materia del contendere o quantomeno sospeso la decisione sino alla declaratoria giudiziale di risoluzione dell'accordo transattivo.
Difatti, secondo il ricorrente le parti avrebbero espresso la volontà di rinunciare al gravame e alle conseguenze dello stesso, manifestando acquiescenza alla sentenza risultante da accettazione espressa. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione agli artt. 1965 e 1355 c.c. per non aver la Corte di appello ritenuto valida ed efficace la transazione anche alla luce della volontà espressa delle parti.
Il secondo e il quarto motivo, che devono essere esaminati congiuntamente data la loro intrinseca connessione, sono inammissibili per genericità. Il ricorrente si è limitato ad accennare, in modo del tutto generico, all'esistenza e validità di tale accordo, riproducendo in modo confuso brevi frammenti dello stesso, senza aver cura di specificare quando e come si sarebbe perfezionato l'accordo, dal momento che il giudice del gravame ha dato atto esclusivamente di un tentativo di accordo non andato a buon fine (v. pag. 3 della sentenza gravata).
Conclusivamente, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in favore di ciascuna parte controricorrente in complessivi euro 1.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese e agli accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sec