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Ordinanza — n. 6463/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because revocation of legal aid admission requires separate opposition, not direct cassation appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6463/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioner incorrectly challenged the revocation of legal aid admission via cassation rather than the required separate opposition procedure. The petitioner, Monica Cianfanelli, sought to overturn a peace judge's decision denying her free legal aid due to property ownership, while the Ministry of Justice argued the revocation was an autonomous act subject to specific procedural rules. The court ruled that such revocations cannot be directly appealed to the Supreme Court and must instead be contested through the opposition process under Article 170 of the relevant decree.

Regesto Legislator

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Art. 170 DPR 115/2002; Revocation of admission to free legal aid is an autonomous act requiring separate opposition under Article 170 of DPR 115/2002, making it inadmissible to challenge directly via cassation appeal.

Parole chiave

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free legal aid admission revocation separate opposition cassation inadmissibility DPR 115/2002 revoca del gratuito patrocinio revoca del trasferimento patrimoniale rinuncia al reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 170 DPR 115/2002
Art. 111 Cost.
Art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002
Art. 13, comma 1 bis DPR 115/2002

Giurisprudenza citata

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Cassazione civile sez. I, 03/06/2020, n.10487
Cassazione civile sez. I, 28/07/2020, n.16117
Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, n.22014
Cass. Civ., n. 5859 del 2002
Cass. Civ., n. 5859 del 2002).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 16085-2017 proposto da: CIANFANELLI MONICA MARIA rappresentata e difesa dall'Avv. ANDREA BODRITO; - ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende; controrícorrenti avverso l'ordinanza del GIUDICE DI PACE di GENOVA, depositata il 03/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2021 dal Consigliere Dott.

ROSSANA GIANNACCARI; Rilevato che: il Giudice di Pace di Genova, con provvedimento del 3.5.2017, letta la nota pervenuta dall'Agenzia delle Entrate, con la quale veniva comunicato l'esito del controllo delle condizioni di reddito di Cianfanelli Monica Maria, ammessa al gratuito patrocinio a spese, ne revocò l'ammissione perché l'istante risultava intestataria di immobili; per la cassazione del decreto del Giudice di Pace ha proposto ricorso Cianfanelli Monica Maria sulla base di cinque motivi; ha resistito con controricorso il Ministero della Giustizia; in prossimità dell'udienza, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa;

Ritenuto che: il ricorso è inammissibile; ilprovvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non va adottato con la sentenza o con l'ordinanza che definisce il giudizio sulla domanda di merito ma con separato decreto; secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, esso ha natura di provvedimento autonomo, soggetto ad un separato regime di impugnazione ovvero l'opposizione ex art. 170 del D.P.R. 115/2002, dovendosi escludere che quei provvedimento sia impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione (ex muitis Cassazione civile sez.

I, 03/06/2020, n.10487; Cassazione civile sez. 1, 28/07/2020, n.16117); avverso l'ordinanza emessa all'esito del giudizio di opposizione è ammesso il ricorso ex art.111 Cost mentre Ric 2017 n 16085 sez 52 - ud 28-10-2021 -2- è escluso che della revoca irritualmente disposta dal giudice del merito possa essere investita la Corte di cassazione in sede di ricorso avverso la decisione; nel caso di specie, la ricorrente ha impugnato per cassazione il provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio mentre avrebbe dovuto proporre opposizione ai sensi dell'art.170 DPR 115/2002; il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo; la condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di un'amministrazione dello Stato deve essere limitata, riguardo alle spese vive, al rimborso delle somme prenotate a debito (Cassazione civile sez, II, 11/09/2018, n.22014;

Cass. Civ., n. 5859 del 2002). - ai sensi comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dei comma 1- bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in C 1000,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dì contributo unificato pari a quello R)c. 2017 n. 16085 sez. 52 - ud, 28-10-2021 -3- previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cessazione, in data 23 ottobre 2021. Funzio`kr,e Vig9;fit,R '