Cassation court dismisses land claim due to failure to prove title chain and inability to reduce burden of proof.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Francesco Vaccaro's appeal against the Second Instance Court's dismissal of his land claim. Vaccaro argued that the defendants' possession claims were invalid because their predecessors began holding the land after his 1959 acquisition, yet the appellate court found their possession started earlier. The court upheld the lower decision because the plaintiff failed to provide sufficient evidence to shift the burden of proof regarding his title chain.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2916 c.c.; Art. 2920 c.c.: The plaintiff in a vindication action must prove the title chain; if the defendant's possession began before the plaintiff's acquisition, the burden of proof cannot be attenuated without specific evidence.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 1803-2017 proposto da: VACCARO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERTO CARONCINI, 51, presso lo studio dell'avvocato CORRADO SCIVOLETTO, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO BORROMETI; - ricorrente - contro BLANDINO GIOVANNA, SORTINO GIOVANNI, DI RAIMONDO 2021 VINCENZO, DI RAIMONDO GIOVANNI, DI RAIMONDO MARIA 2096 CONCETTA; -7 intimati Z avverso la sentenza n. 1787/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 25/11/2015; (7% udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere Dott.
ANTONELLO COSENTINO; RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il Sig. Francesco Vaccaro ha proposto ricorso, sulla scorta di due motivi, per la cassazione della sentenza con cui la Corte d'appello di Catania, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di Modica, ha rigettato la domanda di rivendica da lui proposta nei confronti di Giovanna Blandino, Giovanni Sortino, Vincenzo Di Raimondo, Giovanni Di Raimondo e Maria Di Raimondo, avente ad oggetto un compendio di terreni in Comune di Ispica, contrada Passi, partitamente occupati dai convenuti; con la medesima sentenza la corte di appello ha altresì rigettato anche la domanda riconvenzionale di usucapione proposta da Giovanna Blandino e l' eccezione di usucapione proposta da Giovanni Soffino e Vincenzo Di Raimondo (nella contumacia di Giovanni Di Raimondo e Maria Di Raimondo) in relazione ai terreni la loro rispettivamente occupati.
Ai fini della migliore intelligenza delle censure è opportuno precisare che - secondo quanto riportato nella impugnato sentenza (pag. 4) - il compendio di terreni rivendicato dal sig. Francesco Vaccaro era stato a lui originariamente donato da suo padre, Tommaso Vaccaro, con atto del 23 aprile 1951; tale compendio era stato poi venduto da Francesco Vaccaro a sua zia Antonietta Lentini con atto del 24 febbraio 1959; infine il medesimo compendio era stato ritrasferito da Antonietta Lentini al medesimo Francesco Vaccaro con atto di donazione del 21 luglio 1978, costituente l'attuale titolo di proprietà dell'attore in rivendica, qui ricorrente.
La corte etnea - premessa la inammissibilità, per tardività, della produzione in giudizio dell'atto di donazione da Tommaso a Francesco Vaccaro del 1951 - ha ritenuto che Francesco Vaccaro non avesse offerto la probatio diabolica di cui è onerato chi agisce rivendica, non avendo dimostrato il diritto di proprietà della sua dante causa Antonietta Lentini, e che, d'altra parte, egli non potesse giovarsi di alcuna attenuazione dell'onere della prova né nei confronti dei convenuti Giovanni Di Raimondo e Maria Di Raimondo, essendo questi ultimi rimasti contumaci, né nei confronti dei convenuti Giovanna Blandino, e Giovanni Soffino e Vincenzo Di Raimondo, avendo gli stessi dedotto che il possesso dei rispettivi danti causa (Giuseppe Blandino e Giorgio Sortino) era iniziato nel 1954, prima dell'acquisto di Antonietta Lentini.
Nessuno degli intimati ha depositato controricorso. La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 30 settembre 2021, per la quale non sono state depositate memorie. Con il primo dei motivi di ricorso, il sig. Vaccaro deduce violazione degli artt. 948 c.c. e 2699 ss. c.c. e censura l'impugnata sentenza là dove essa esclude che egli potesse giovarsi dell'attenuazione dell'onere della probatio diabolica conseguente alla allegazione dei convenuti costituiti di aver acquistato per usucapione l'immobile de quo. Detta attenuazione, secondo la corte d'appello, non opererebbe né nei confronti dei convenuti non costituiti, «in quanto il principio di non contestazione riguarda soltanto la parte costituita in giudizio, ciò a mente dell'articolo 115 c.p.c.» (pag. 8, penultimo capoverso, della sentenza); né nei confronti dei convenuti costituiti Giovanna Blandino (avente causa di Giuseppe (aventi causa di Giorgio Sortino), perché, nella prospettazione di tali convenuti, il possesso che aveva generato l'acquisto per usucapione dei rispettivi danti causa era iniziato nel 1954, ossia prima dell'acquisto del fondo da parte di Antonietta Lentini, dante causa del Vaccaro, avvenuto nel 1959.
La corte d'appello ha infatti sottolineato come in due separati giudizi di rivendica introdotti nel 1974 da Antonietta Lentini nei confronti, rispettivamente, di Giuseppe Blandino e di Giorgio Sortino, ognuno dei quali aveva ad oggetto una distinta porzione del terreno oggi per l'intero rivendicato dal Vaccaro, gli allora convenuti avessero dedotto di essere proprietari per usucapione delle porzioni di terreno nei loro confronti rispettivamente rivendicate; ossia di aver già posseduto tali porzioni di terreno per almeno vent'anni nel 1974, vale a dire almeno dal 1954.
La corte etnea ha quindi richiamato il precedente di questa Corte n. 5161/2006 - dove si afferma che «qualora il convenuto sostenga, in via riconvenzionale, di aver acquistato per usucapione la proprietà del bene rivendicato, si attenua l'onere probatorio posto a carico dell'attore in rivendicazione, poiché esso si riduce alla prova di un valido titolo di acquisto da parte sua e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere, nonché alla prova che quell'appartenenza non è stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto» - traendone, a contrariis, la conclusione che l'attenuazione e dell'onere probatorio gravante sull' attore in rivendica non opera nella fattispecie perché i convenuti hanno dedotto di aver acquistato da chi aveva usucapito in forza di un possesso iniziato prima dell'acquisto della dante causa dell'attore.
Francesco Vaccaro contesta tali statuizioni sulla scorta delle seguenti argomentazioni. Quanto alla posizione della sig.ra Giovanna Blandino, nel motivo di ricorso si deduce che il giudizio di rivendica che la signora Lentini aveva introdotto nel 1974 nei confronti del di lei dante causa, Giuseppe Blandino, era stato definito nel 2007 con sentenza di appello, passata in giudicato, che rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione del medesimo Giuseppe Blandino, affermando che costui non aveva mai esercitato un possesso ad usucapionem sulla porzione di terreno da lui occupata, bensì una mera detenzione.
Il ricorrente sostiene che tale sentenza, quand'anche la sua efficacia di giudicato dovesse ritenersi inopponibile a Giovanna Blandino (come la corte etnea afferma essere stato ritenuto dal Tribunale di Modica, con statuizione non impugnata da Francesco Vaccaro con il proprio appello, cfr. pag. 6, penultimo capoverso, della sentenza qui gravata), sarebbe comunque utilizzabile come prova in ordine alla situazione giuridica ivi accertata. Il ricorrente, quindi, sostiene che la sentenza emessa nel 2007 nel giudizio tra Antonietta Lentini e Giuseppe Blandino verrebbe ad escludere che quest'ultimo potesse vantare un possesso anteriore al 1959; donde l'ulteriore conseguenza che esso ricorrente avrebbe «assolto validamente all'onere probatorio di cui all'articolo 948 c.c.». (pag. 8, primo capoverso, del ricorso), L'argomento non può essere condiviso; questa Corte ha infatti recentemente precisato, enunciando un principio a cui il Collegio intende dare conferma e seguito, che «essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo.
Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore» (Cass. 28865/2021).
In questo giudizio Giovanna Blandino ha dedotto di essere proprietaria del bene in forza di un possesso iniziato dal suo dante causa nel 1954, quindi in epoca anteriore al più remoto titolo di acquisto provato dall'attore (1959). Tanto basta, alla luce del principio di diritto sopra ribadito, ad escludere l'attenuazione dell'onere probatorio gravante sull'attore in rivendica. Quanto ai signori Giovanni Sortino e Vincenzo Raimondo, il ricorrente sostiene che costoro avrebbero dichiarato che il possesso del loro dante causa era iniziato nel 1962; avrebbe dunque errato la Corte d'appello nel ritenere che l'inizio del possesso del loro dante causa fosse anteriore all'acquisto della signora Lentini (1959) e, quindi, inidoneo ad attenuare l'onere probatorio gravante sull'attore.
L'esposto argomento non può trovare accoglimento, giacché esso non si misura con il rilievo che si legge nella sentenza (pag. 8, ultimo capoverso) che Giovanni Sortino e Vincenzo Raimondo avevano allegato che il loro dante causa «aveva già usucapito le particelle per cui è causa nell'anno 1974, epoca a cui risale la notifica dell'atto di citazione» dei giudizi di rivendica introdotti dalla signora Lentini. Può peraltro aggiungersi che l'assunto del ricorrente risulta altresì smentito dallo stralcio della comparsa di costituzione e risposta dei signori Sortino e Raimondo trascritto nel ricorso (pag. 8, rigo 12), dove si legge che il dante causa di costoro ebbe a possedere dalla data dell'atto notar Favaccio del 16 Marzo 1962 «anzi da prima».
Il primo motivo di ricorso va quindi complessivamente disatteso. Con il secondo motivo di ricorso Francesco Vaccaro sostiene che la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che la sentenza del 2007 non fosse opponibile a Giovanna Blandino. Secondo il ricorrente, al contrario, tale sentenza era a costei opponibile, perché Giovanna Blandino aveva preso parte al giudizio con la stessa definito.Il motivo è inammissibile per due autonome ragioni. In primo luogo, perché esso non si misura con l'affermazione della sentenza impugnata, che quindi non sottopone a specifica critica, secondo cui:
«l'appellante principale non censura la pronuncia nella parte in cui ha ritenuto inopponibile ai convenuti - odierni appellati - l'eventuale giudicato favorevole all' attore sulle domande oggetto dei giudizi numero 277/74 e 264 /74, per non essere state trascritte le relative domande giudiziali». In secondo luogo, per difetto di interesse al gravame, in quanto l'accertamento negativo del possesso ad usucapionem di Giuseppe Blandino sarebbe comunque irrilevante ai fini della cassazione della sentenza qui impugnata, la quale non ha accolto la domanda riconvenzionale di usucapione di Giovanna Blandino ma ha rigettato l'azione di rivendica del Vaccaro per non avere questi assolto al proprio onere probatorio, non attenuato dalle allegazioni difensive difese dei convenuti.
Il ricorso, pertanto, va complessivamente disatteso. Le spese seguono la soccombenza. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ex art 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/02, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a