Cassation court quashes appeal inadmissibility order for violating pre-hearing declaration rule under Art. 348-ter CPC.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Court of Appeal's order declaring the appeal inadmissible because it was issued after the trial proceedings began. The appellant argued the lower court violated procedural rules by failing to rule on inadmissibility before the hearing, while the appellee contested this procedural defect. The court held that once the trial commences, the appellate judge loses the power to issue an anticipatory inadmissibility order, rendering the specific procedural violation fatal to the lower decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 348-ter, comma 1, primo periodo, c.p.c.; Art. 348-bis, comma 1, c.p.c.: The violation of the rule requiring the appellate court to rule on inadmissibility before proceeding to the trial constitutes a defect in the inadmissibility order, allowing cassation review without needing to prove actual prejudice to the defense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 1657-2017 proposto da: COMUNE ALGHERO IN PERSONA DEL SINDACO PRO-TEMPORE, rappresentato e difeso dall'avv. BARBARA CATTROCCI; - ricorrente - contro MADARESE GIUSEPPE, MASIA ANTONIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIAN SACCOCCIA 6, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO DI MAIO, rappresentati e difesi dall'avvocato GIULIO SALVATORE SPANU; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 381/2015 del TRIBUNALE di SASSARI, depositata il 5/3/2015 e l'ordinanza della CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI depositata il 14/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere Dott.
CHIARA BESSO MARCHEIS; r 13. R.G. n. 1657/2017 PREMESSO CHE Il Comune di Alghero ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Sassari 5 marzo 2015, n. 381 e l'ordinanza della Corte d'appello di Cagliari, depositata il 14 ottobre 2016, che ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. l'impugnazione proposta avverso la sentenza. Il Tribunale di Sassari aveva rigettato la domanda del ricorrente di rilascio del terreno occupato dai convenuti Giuseppe Madarese e Antonia Masia e, in accoglimento della domanda riconvenzionale dei convenuti, li aveva dichiarati proprietari esclusivi del medesimo terreno.
Giuseppe Madarese e Antonia Masia resistono con controricorso. Il ricorrente e i controricorrenti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE Come detto in premessa, il ricorso è rivolto sia avverso la sentenza del Tribunale che contro l'ordinanza di inammissibilità della Corte d'appello. Logicamente prioritario è l'esame del motivo rivolto contro l'ordinanza di inammissibilità. Al riguardo il ricorrente contesta, ai sensi del n. 4 dell'art. 360 c.p.c., "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 348-bis e ter, 350, nonché 115, 116, 132 e 61 c.p.c.": l'ordinanza, tutt'altro che succintamente motivata, non è stata resa all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. "prima di procedere alla trattazione" come prescritto dall'art. 348-ter c.p.c.; sono poi state obliterate le "numerose ragioni che implicavano la manifesta fondatezza dell'appello", introducendo fatti e circostanze che non erano stati considerati dal giudice di primo grado.
Il motivo è fondato laddove censura il mancato rispetto dell'art. 348-ter c.p.c., che impone al giudice di pronunciarsi sull'inammissibilità dell'appello all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., prima di procedere alla trattazione. Questa Corte ha infatti precisato che "l'inosservanza da parte del giudice di appello della specifica previsione contenuta nell'art. 348-ter, comma 1, primo periodo, c.p.c., la quale gli consente di dichiarare inammissibile l'appello che non abbia ragionevole probabilità di essere accolto soltanto prima di procedere alla trattazione ai sensi dell'art. 350 c.p.c., costituisce un vizio proprio dell'ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis, comma 1, c.p.c. deducibile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., senza che sia anche necessario valutare se dalla stessa sia derivato un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle parti, avendo il giudice di appello, dopo l'inizio della trattazione, perduto il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza predetta" (così Cass. 15786/2021).
Nel caso in esame, la Corte d'appello, dopo essersi all'udienza del 25 settembre 2015 riservata di decidere sulla inammissibilità dell'appello, con successiva ordinanza depositata il 23 febbraio 2016 ha rilevato che nel fascicolo d'ufficio non risultavano presenti i verbali di udienza recanti le dichiarazioni dei testimoni escussi in primo grado e ha poi rinviato per la produzione dei verbali all'udienza del 22 aprile 2016; tale provvedimento ha segnato l'inizio della trattazione della causa, così che la Corte d'appello non poteva, avendo perso il relativo potere, definire anticipatamente il merito della lite con l'ordinanza di inammissibilità del gravame del 14 ottobre 2016.
L'accoglimento della censura comporta l'assorbimento delle altre censure rivolte all'ordinanza di inammissibilità della Corte d'appello, nonché l'assorbimento dei tre motivi fatti valere avverso la pronuncia di primo grado. L'ordinanza della Corte d'appello di Cagliari va pertanto cassata e la causa deve essere rinviata alla medesima Corte d'appello; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il motivo di ricorso rivolto contro l'ordinanza della Corte d'appello di Cagliari del 14 ottobre 2016, assorbiti i motivi di ricorso diretti avverso la sentenza n. 381/2015 del Tribunale di Cagliari; cassa l'ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione. Così deciso in Roma, nel