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Ordinanza — n. 6140/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal ruling on view easement, holding a dividing wall cannot create a view easement by destination. The court found the lower court erred in applying civil code provisions regarding easements. The case was remanded to the appellate court for a new decision based on this legal principle.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6140/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court quashed the Appellate Court's decision which had recognized a view easement despite the existence of a dividing wall. The appellant argued that the wall prevented safe viewing, while the Appellate Court incorrectly applied the law by assuming the wall created a servitude by destination. The Court ruled that a dividing wall between adjacent properties cannot establish a view easement because it serves only as a boundary marker and allows reciprocal viewing, thus rejecting the lower court's finding.

Regesto Legislator

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Art. 900-905 c.c.; A dividing wall between two adjacent properties cannot constitute the basis for a view easement by destination, as it merely demarcates boundaries and permits reciprocal inspection from both sides.

Parole chiave

Generato dall'IA
view easement dividing wall destination of father of family adjacent properties reciprocal inspection servitude by destination civil code provisions divieto di demolizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 900-949 c.c.
Art. 132 c.p.c.
Art. 900-905 c.c.
art. 900 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 6927/2015
Cass. n. 820/2000
anche Cass. n. 820/2000 e Cass.
Cass. n. 6407/1994
820/2000 e Cass. n. 6407/1994).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 13177-2016 proposto da: TEDESCO NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA G. RANDACCIO l SC B INT 8, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO ANTONIO POGGIO, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE ALTAMURA; - ricorrente - contro ROSELLI NICOLETTA, FRAGASSI VITO, elettivamente 2021 domiciliati in ROMA, VIA XX SETTEMBRE, 3, presso lo 2169 studio dell'avvocato PIERO NODARO, rappresentati e OL difesi dall'avvocato DANILO PENNA; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 355/2016 della CORTE D'APPELLOi di BARI, depositata il 30/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

17. R.G. n. 13177/2016 PREMESSO CHE 1. Nel 2003 Nicola Tedesco, proprietario di un appartamento sito al piano terreno di un immobile, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bari i coniugi Vito Fragassi e Nicoletta Roselli, proprietari dell'appartamento attiguo, proponendo domanda di accertamento negativo dell'esistenza di una servitù di veduta e di demolizione della sopraelevazione della loro porzione di camminamento, sopraelevazione che appunto consentiva ai convenuti di affacciarsi sulla sua proprietà, affaccio prima non possibile, e di condanna dei medesimi a risarcire il danno da egli subito.

I convenuti, costituendosi, eccepivano che la servitù di veduta era preesistente alla sopraelevazione del camminamento, essendo stata costituita dall'originario proprietario quando aveva diviso l'immobile, inizialmente unico, tra i due figli; in via riconvenzionale chiedevano di accertare l'esistenza della servitù. Con sentenza n. 2932/2012, il Tribunale di Bari, accertata l'inesistenza di una servitù di veduta a carico dell'immobile di proprietà di Tedesco, accoglieva la domanda principale dell'attore e, rigettata quella di condanna a risarcire il danno, ordinava il ripristino dello stato dei luoghi.

2. La sentenza era impugnata dai coniugi Fragassi e Roselli, anzitutto contestando come, a differenza di quanto aveva affermato il primo giudice, l'altezza del muro di divisione nel punto dal quale si sarebbe esercitato l'affaccio fosse di soli 134 centimetri, altezza che non consente a una persona di altezza media di sporgersi per l'inspicio in condizioni di sicurezza; inoltre, come aveva rilevato il consulente tecnico d'ufficio, la servitù di veduta era comunque preesistente rispetto ai lavori di sopraelevazione del piano di calpestio della loro proprietà, così che, anche volendo ritenere attualmente esercitabile la servitù di affaccio, nulla era cambiato rispetto al passato. La Corte d'appello di Bari, con sentenza 30 marzo 2016, n. 355, ha accolto il gravame e, in totale riforma della pronuncia impugnata, ha "dato atto della sussistenza della servitù" e ha rigettato "integralmente la domanda proposta da Tedesco in primo grado".

3. Avverso la sentenza della Corte d'appello Nicola Tedesco ricorre per cassazione. Resistono con controricorso Vito Fragassi e Nicoletta Roselli. Memoria è stata depositata dal ricorrente e dai controricorrenti. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in tre motivi.

1) Il primo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 900, 949 c.c., 132 c.p.c.": la Corte d'appello ha violato le norme afferenti l'oggetto dell'actio negatoria servitutis, avendo ritenuto di individuare nel responso del consulente tecnico d'ufficio la prova in ordine alla pregressa sussistenza di una servitù di veduta, così mutuando la non corretta interpretazione dell'art. 900 c.c. formulata dal consulente tecnico, il che troverebbe conferma nell'erroneo riferimento al parametro dell'altezza media invece che a quello dell'altezza normale.

Il motivo non può essere accolto. Il ricorrente contesta le considerazioni giuridiche formulate dal consulente tecnico d'ufficio, quando invece la Corte d'appello ha ricavato dalla consulenza tecnica dati di fatto (quali la preesistenza di scalini dai quali correva l'altezza di 134 centimetrui) e non valutazioni giuridiche, che in ogni caso competono al giudice e non al consulente tecnico d'ufficio. Quanto al riferimento all'altezza media, va rilevato che è corretto il richiamo operato dal ricorrente all'orientamento di questa Corte che fa riferimento all'altezza di una persona "di ordinaria statura" (v.

Cass. n. 18910/2012), ma il riferimento della Corte d'appello va letto non come rinvio alla media statistica dell'altezza, ma appunto come altezza compresa tra i limiti minimi e massimi che normalmente si registrano nell'ambito della popolazione, non necessariamente coincidente con la media di tali valori.2) Il secondo motivo contesta ancora "violazione e falsa applicazione degli artt. 900-949 c.c., 132 c.p.c.": la Corte d'appello ha reso una motivazione "omessa, insufficiente o contraddittoria", in quanto l'affermazione per cui "l'appello è pertanto destituito di fondamento" indurrebbe a ritenere che, pur avendo accertato la sussistenza della servitù di veduta, pregressa alla esecuzione dei lavori di sopraelevazione, la Corte abbia poi considerato la stessa servitù non più esistente e/o esercitabile in ragione della nuova conformazione del muretto di divisione.

Il motivo non può essere accolto. È vero che la Corte d'appello, dopo avere affermato la preesistenza della servitù e la sua costituzione per destinazione del padre di famiglia, così accogliendo le censure degli appellanti, ha poi affermato che "l'appello è pertanto destituito di fondamento". L'affermazione è però frutto di una mera svista, come risulta, oltre che dal complesso della motivazione, dal chiaro dettato del dispositivo che dispone la totale riforma della sentenza impugnata. Quanto alla considerazione della Corte d'appello circa l'attuale altezza del muro di divisione, che impedirebbe un affaccio in condizioni di sicurezza, si tratta di un mero obiter dictum, semplicemente volto a rafforzare la conclusione della preesistenza della servitù.

3) Il terzo motivo fa valere "violazione e falsa applicazione degli artt. 900-905 c.c.": la Corte d'appello, nell'affermare che la "servitù era stata costituita per destinazione del tiir padre di famiglia, con caratteristiche evidentemente vincolate dai rapporti tra le due frazioni dell'identica originaria proprietà immobiliare, tanto che le distanze codicistiche non sono rispettate", non ha considerato che prima della sopraelevazione era esistente solo un muro divisorio, così che non poteva ritenersi costituita una servitù di veduta. Il motivo è fondato.

La Corte d'appello, nello stabilire che la servitù di veduta era stata costituita per destinazione del padre di famiglia, non ha considerato il costante orientamento di questa Corte secondo il quale "il muro divisorio tra due immobili non può dare luogo all'esercizio di una servitù di veduta, sia perché ha solo la funzione di demarcazione del confine e/o di tutela del fondo, sia perché, anche quando consente di inspicere e prospicere sul fondo altrui, è inidoneo a costituire una situazione di soggezione di un fondo all'altro, a causa della reciproca possibilità di affaccio da entrambi i fondi confinanti" (così Cass. n. 6927/2015, v. anche Cass. n. 820/2000 e Cass. n. 6407/1994).

II. La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rimessa alla Corte d'appello di Bari, che deciderà la causa attenendosi al principio di diritto sopra ricordato. Il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo, rigettati i primi due motivi del ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizio