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Ordinanza — n. 6139/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against administrative fine, quashing lower court's cost compensation due to insufficient reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6139/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal against an administrative fine, quashing the lower court's decision to compensate litigation costs. The appellant argued that the first-instance judge erred by compensating costs based on the acceptance of only one opposition reason, which the lower court deemed sufficient for 'exceptional reasons.' The court found the lower court's reasoning inadequate and merely apparent, failing to justify the cost compensation under the relevant procedural law. Consequently, the decision was annulled and the case remitted for retrial.

Regesto Legislator

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Art. 92, comma 2, c.p.c.; Art. 111 Cost.: The acceptance of an opposition on a preliminary issue does not constitute exceptional reasons for cost compensation if it fails to demonstrate a preponderant shift in the balance of the case.

Parole chiave

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administrative fine litigation costs exceptional reasons procedural compensation insufficient reasoning case remittal preponderant soccombenza spese legali

Disposizioni normative citate

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Art. 92, comma 2, c.p.c.
Art. 111 Cost.
Art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.
Il ricorso denuncia, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c. "violazione o falsa applicazione degli artt.
Art. 91, comma 2, c.p.c.
Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Art. 118, comma 2, disp. att. c.p.c.
art. 92 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 10026/2013
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10464-2016 proposto da: AGGREY ESSANI DAVID, rappresentato e difeso dall'avv. DOMENICO SOMMARIO; - ricorrente - contro PREFETTURA MODENA UTG IN PERSONA DEL PREFETTO; - intimata - avverso la sentenza n. 565/2016 del TRIBUNALE di 2021 MODENA, depositata il 15/03/2016; 2168 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

16. R.G. n. 10464/2016 PREMESSO CHE David Aggrey Essani ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Modena 5 marzo 2016, n. 565, che ha respinto l'appello da egli proposto contro la sentenza n. 837/2015 del Giudice di pace di Modena, con il quale lamentava che il Giudice di pace, accolta l'opposizione a una sanzione amministrativa da egli proposta, aveva compensato tra le parti le spese di lite. L'intimata Prefettura di Modena non ha proposto difese. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso denuncia, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c. "violazione o falsa applicazione degli artt. 91, comma 2, 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118, comma 2, disp. att. c.p.c.. 111 Cost.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ultrapetizione, erronea motivazione in punto spese e mancata valutazione dei documenti attorei": il Tribunale, dopo avere giustamente precisato che la difesa tecnica è un diritto, ha erroneamente mantenuto fermo l'argomento del Giudice di pace del "tenore della decisione", così confermando la compensazione delle spese del primo grado.

La censura è fondata. L'atto di appello denunciava l'illegittimità della compensazione delle spese di lite, motivata dal Giudice di pace con il rilievo che la difesa tecnica non era necessaria nel procedimento e che derivava dal "tenore della decisione". Il Tribunale, dopo avere affermato che il primo argomento "era privo di pregio", trattandosi di scelta legittima (quella di valersi della difesa tecnica), ha ritenuto fondato il secondo argomento, in quanto era stato accolto solo uno dei 42 motivi della opposizione, il che concreterebbe le "gravi ed eccezionali ragioni" che l'art. 92, comma secondo, nel testo ratione temporis applicabile, imponeva al giudice di esplicitare.

La motivazione offerta dal Tribunale, per il quale l'accoglimento di uno solo dei motivi della opposizione (relativo alla notificazione del verbale di accertamento dell'illecito) avrebbe evidenziato "una preponderante soccombenza reciproca", va qualificata come inidonea così da risultare meramente apparente, con la conseguenza che mancavano, a giustificare il provvedimento di compensazione, le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. (v., al riguardo, Cass.10026/2013 - richiamata dal ricorrente - secondo la quale "la considerazione che l'opposizione fosse stata accolta su una questione preliminare [..] deve ritenersi del tutto inidonea al riguardo, risolvendosi nel riferimento a ragioni che comunque non escludevano o attenuavano la soccombenza dell'amministrazione opposta").

II. Il ricorso va quindi accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Modena; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Modena, in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale della