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Ordinanza — n. 6115/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against appellate court ruling excluding contractor liability for extra work ordered by client.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6115/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by the heirs of the client against the appellate court's decision to exclude the contractor's liability for extra work. The lower court found that although the additional roof protection work was not originally contracted, it was ordered by the client, making the contractor entitled to compensation under Article 1661 of the Civil Code. The court held the appeal inadmissible because the cited articles regarding lump-sum contracts did not apply when the extra work was explicitly commissioned by the client.

Regesto Legislator

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Art. 1655, 1657, 1659, 1661 c.c.; When extra work is ordered by the client, the contractor is entitled to compensation under Art. 1661 c.c. even if the original price was fixed globally, overriding Art. 1659 c.c.

Parole chiave

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extra contract work lump sum contract client order contractor compensation appellate court review Civil Code provisions liability exclusion responsabilità dell'architetto

Disposizioni normative citate

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Art. 1655 c.c.
„<< Il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 1655 cod.
Art. 1657 c.c.
Art. 1659 c.c.
6 ), risulta applicabile nella fattispecie non l'art. 1659, comma 3, ma il successivo art.
Art. 1661 c.c.
1659, comma 3, ma il successivo art. 1661, comma 1, cod.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
civ., in relazione all'art. 360 n.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
civ., in relazione all'art. 360 n.
art. 1655 cod. civ
„<< Il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 1655 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere escluso la responsabilità per i danni a carico dell'appaltatore sulla base delle semplice circostanza, riferita R.G.
art. 1659 cod. civ
6 ), risulta applicabile nella fattispecie non l'art. 1659, comma 3, ma il successivo art.
art. 111 Cost
Il secondo motivo di ricorso, che denunzia violazione dell'art. 111 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 326 del 2020
Infondata è in particolare la censura di violazione del principio dell'onere della prova, tenuto conto che rientra nella potestà discrezionale del giudice di merito la decisione di disporre consulenza tecnica d'ufficio ( Cass. n. 326 del 2020; Cass.
Cass. n. 25253 del 2019
326 del 2020; Cass. n. 25253 del 2019; Cass.
Cass. n. 9461 del 2010
25253 del 2019; Cass. n. 9461 del 2010 ).
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: De Giacomi Edoardo, De Giacomi Elisabetta e De Giacomi Alessandro, rappresentati e difesi per procura alle liti in calce al ricorso dall'Avvocato Barbara Buffoni, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bologna, viale Gozzadini n. 5/2°. Ricorrenti contro Pivetti Massimiliano, titolare della ditta Il MAX, rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al controricorso dall'Avvocato Angela Codecà, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo digitale pec del difensore. Controricorrente avverso la sentenza n. 1575 della Corte di appello di Bologna, depositata il 15. 9. 2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7. 12. 2021 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi. Ct 1 (Yfs (2 ( R.G. N. 8400/2017. Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza n. 1575 del 15. 9. 2016 la Corte di appello di Bologna rigettò l'appello proposto da Monti Alda avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Bologna, n. 2280 del 2010, che l'aveva condannata a pagare a Pivetti Massimiliano, titolare della ditta Il Max, la somma di euro 25.822,84 quale prezzo delle opere fuori contratto eseguite da quest'ultimo nel corso di un rapporto di appalto per la sistemazione del tetto sovrastante l'unità immobiliare della Monti, e nei confronti della sentenza definitiva, n. 20686 del 2012, che aveva rigettato la sua domanda di risarcimento dei danni subki dal suo immobile ed i suoi arredi a causa di infiltrazioni d'acqua verificatesi in occasione di un violento acquazzone a causa della inadeguata protezione della superficie del tetto durante l'esecuzione dei lavori appaltati.

La Corte di appello motivò la conclusione accolta affermando, quanto alla sentenza del 2012, che andava nel caso di specie esclusa la responsabilità dell'appaltatore per inadeguatezza della protezione del tetto nel corso dei lavori, risultando dalla prova testimoniale che il Pivetti, proprio al fine di evitare danni a seguito di piogge, aveva proposto alla Monti la stesura di una guaina ardesiana sulla soletta del sottotetto prima dello smantellamento del coperto, ma che la committente aveva invece preferito che fossero semplicemente apposti teli di nylon, poi rivelatisi insufficienti alla funzione di protezione; quanto alla sentenza del 2010, che sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio le opere di rifacimento del tetto, inizialmente non previste, erano state regolarmente eseguite.

Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 15. 3. 2017 propongono ricorso De Giacomi Edoardo, De Giacomi Elisabetta e De Giacomi Alessandro, quali eredi di Monti Alda, sulla base di tre motivi. Pivetti Massimiliano resiste con controricorso. La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata. Parte ricorrente ha depositato memoria. „<< Il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 1655 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere escluso la responsabilità per i danni a carico dell'appaltatore sulla base delle semplice circostanza, riferita R.G.

N. 8400/2017. dal un teste, secondo cui la Monti avrebbe manifestato preferenza affinché la protezione del tetto durante i lavori fosse realizzata mediante semplici teli in nylon, senza altresì accertare se tale manifestazione aveva assunto nei confronti dell'esecutore dei lavori carattere cogente, escludente vale a dire una scelta diversa, e se a fronte di tale preferenza l'appaltatore avesse altresì il dovere di verificarne l'adeguatezza e correttezza tecnica, manifestando a sua volta il proprio dissenso. Il motivo è inammissibile ed in parte infondato.

La censura è in parte inammissibile in quanto investe la valutazione da parte del giudice di merito della dichiarazione testimoniale richiamata nella decisione, che la Corte di appello ha interpretato nel senso che l'apposizione in funzione di protezione dei teli in nylon, in luogo della soluzione proposta dall'appaltatore, consistente nella " stesura di una guaina ardesiana sulla soletta del sottotetto prima dello smantellamento del coperto", era ascrivibile ad una scelta della committente ( pag. 5 della sentenza ), cioè ad una manifestazione di volontà di quest'ultima.

Sotto altro profilo il motivo è destituito di fondamento, atteso che, come dedotto nel controricorso, la soluzione proposta dall'appaltatore integrava un lavoro aggiuntivo, con l'effetto che correttamente l'appaltatore si è astenuto dal realizzarlo in difetto di autorizzazione della committente, anzi, merita aggiungere, in presenza di una sua volontà contraria, a mente dell'art. 1659 cod. civ., secondo cui l'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute se il committente non le ha autorizzate. Il secondo motivo di ricorso, che denunzia violazione dell'art. 111 Cost. e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., lamenta che la Corte di appello abbia accolto la domanda della controparte di pagamento dei lavori extra contratto sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, avente natura meramente esplorativa, ed in assenza della prova che il lavori aggiuntivi fossero stati ordinati per iscritto dalla committente, ai sensi dell'art. 1659 cod. civ.

Il terzo motivo di ricorso, denunziando violazione degli artt. 1657 e 1659 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., censura la statuizione ( R.G. N. 8400/2017. che ha condannato la Monti al pagamento dei lavori extra contratto, per i quali invece, atteso che il prezzo dei lavori era stato determinato a forfait, non doveva essere riconosciuto all'appaltatore compenso alcuno, ai sensi dell'art. 1659 citato, che esclude, se il prezzo dell'opera è determinato globalmente, il diritto dell'appaltatore. Anche questi motivi, da trattarsi congiuntamente, sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

Infondata è in particolare la censura di violazione del principio dell'onere della prova, tenuto conto che rientra nella potestà discrezionale del giudice di merito la decisione di disporre consulenza tecnica d'ufficio ( Cass. n. 326 del 2020; Cass. n. 25253 del 2019; Cass. n. 9461 del 2010 ). La doglianza è inoltre in parte inammissibile, atteso che la sentenza impugnata ha motivato la propria conclusione in ordine alla esecuzione dei lavori extra contratto non solo sulla base degli accertamenti svolti dal consulente tecnico, ma anche richiamando, a sostegno, la testimonianza resa da altro teste, nella specie il figlio della parte attrice, che aveva gestito il rapporto con l'impresa.

Inammissibili si presentano le censure, dedotte in entrambi i motivi, di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, tenuto conto che la lettura del ricorso non consente di individuare in modo chiaro e preciso i fatti che sarebbero stati trascurati, né , per l'effetto, la loro rilevanza ai fini della risoluzione dei temi controversi, tenuto conto che le censure sollevate investono in realtà questioni giuridiche legate alla valutazione da parte del giudice di merito dei fatti dedotti. Prive di pregio appaiono infine le censure di violazione degli artt. 1657 e 1659 cod. civ., atteso che, avendo la Corte di appello affermato che le opere fuori contratto " sono state commissionate dalla Monti " ( pag. 6 ), risulta applicabile nella fattispecie non l'art. 1659, comma 3, ma il successivo art. 1661, comma 1, cod. civ., che, in caso di variazioni ordinate dal committente, riconosce in favore dell'appaltatore il diritto al compenso aggiuntivo anche se il prezzo dell'opera sia stato determinato globalmente.

Il ricorso va pertanto respinto. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.R.G. N. 8400/2017. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q. M . rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 4.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera