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Ordinanza — n. 5557/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses lawyer's appeal on inadmissibility grounds for late procedural objections and lack of merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5557/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by lawyer Pietro Tassinari inadmissible, upholding the lower court's decision on his legal fees. Tassinari argued that the trial court violated the principle of ne bis in idem and improperly changed procedural rules, but the Court rejected these claims as raised too late without prior objection. The ruling emphasizes that substantive arguments challenging the lower court's factual findings cannot be raised for the first time in a cassation appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 14, comma 3 d.lgs. 150/2011; Art. 4, comma 1 e 2 d.lgs. 150/2011; Art. 13, comma 1-quater d.p.r. 115/2002: Appeals based on procedural violations or substantive errors must be raised within the trial phase; late introduction of such grounds renders the cassation appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal ne bis in idem violation procedural rule change late procedural objection legal fee dispute cassation admissibility substantive review ban duplica

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
15/01/2015, n.635); -con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod.
Art. 14, comma 3 d.lgs. 150/2011
civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 2, d.lgs.
Art. 4, comma 1 d.lgs. 150/2011
150/2011, nonché dell'art. 4, comma 1 e art.
Art. 4, comma 2 d.lgs. 150/2011
150/2011, nonché dell'art. 4, comma 1 e art.
Art. 13, comma 1-quater d.p.r. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
articolo 14 d.lgs. 150/2011
civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 2, d.lgs.
art. 4, comma 3 d.lgs. 150/2011
150/2011, nonché dell'art. 4, comma 1 e art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. 8053/2014
Cass. Sez. Un. 8053/2014; Cass.
Cass. 9253/2017
8053/2014; Cass. 9253/2017; 27415/2018); -attesa l'inammissibilità di tutti i motivi il ricorso è inammissibile e il ricorrente è tenuto alla rifusione delle spese a favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art.
Cass. 27415/2018
Sez. Un. 8053/2014
Sez. Un. 8053/2014; Cass.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 23815-2017 proposto da: TASSINARI PIETRO, elettivamente domiciliato in Benevento, via G. Piermarini n.34 presso l'avvocato Mario Chiusolo che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro BERTOLI MARIAGABRIELLA, elettivamente domiciliato in Roma, Via Luigi Luciani 1, presso lo studio dell'avvocato Daniele Manca Bitti, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Maria Ida Quinzani; - controricorrente - avverso l'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, depositata il 19/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2021 dalla relatrice Annamaria Casadonte; e I rilevato che: -Pietro Tassinaro impugna con ricorso straordinario per cassazione l'ordinanza con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere- sezione distaccata di Caserta, ha accolto parzialmente l'opposizione al decreto ingiuntivo da lui proposta e l'ha condannato al pagamento a favore dell'avvocato Maria Gabriella Bertoli dell'importo di euro 3501,79 a titolo di compenso per l'attività professionale svolta nell'interesse del Tassinari nei giudizi meglio individuati nel provvedimento impugnato; -il tribunale campano dopo avere disposto la celebrazione del giudizio con le forme di cui all'articolo 14 d.lgs. 150/20111 ha rigettato l'eccezione di ne bis in idem sollevata dal Tassinari in relazione alla decisione del Tribunale di Brescia sul ricorso proposto dall'avvocato Bertoli e concernente le medesime prestazioni dedotte nel decreto ingiuntivo emesso dalla Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; - inoltre, l'adito tribunale ha ritenuto generico ed irrituale il disconoscimento della conformità all'originale delle copie degli atti prodotti dall'avvocato Bertoli così come formulata dal Tassinari nel giudizio di opposizione; -nel merito il tribunale ha considerato fondata la domanda di compenso per essere stato provato il relativo mandato rispettivamente nel ricorso monitorio proposto con il patrocinio dell'avvocato Bertoli nei confronti di Babyuk Natalya, nella causa di opposizione alla delibera del 26/1/2008, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 7506/ 2008; -conseguentemente il tribunale ha proceduto alla liquidazione dei rispettivi compensi pervenendo ad un importo complessivo inferiore a quello liquidato nel decreto ingiuntivo opposto e rideterminato in euro 3501,79, con rigetto della domanda Ric. 2017 n. 23815 sez. 52 - ud. 04-11-2021 -2- riconvenzionale avanzata dal Tassinari e compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3 con condanna dell'opponente al residuo pagamento dei 2/3; -la cassazione della ordinanza impugnata è chiesta dal Tassinari con ricorso affidato a 4 motivi ed illustrato da memoria, cui resiste con controricorso l'avvocato Maria Gabriella Bertoli; considerato che: -con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione del divieto del ne bis in idem per avere il tribunale ritenuto che la pronuncia adottata dal tribunale di Brescia fosse inidonea a spiegare efficacia di giudicato al di fuori di quel processo; -la censura è inammissibile poiché non attinge la ratio decidendi posta a fondamento del rigetto dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva qualificato in termini di improcedibilità la pronuncia del tribunale bresciano, ricavandone, in applicazione del principio giurisprudenziale espressamente indicato nell'ordinanza (cfr. pag.3 ), l'inidoneità di quella pronuncia a costituire giudicato in senso sostanziale; -rispetto a tale statuizione parte ricorrente si limita a ribadire la sua contestazione senza indicare il principio di diritto erroneamente applicato dal tribunale casertano (cfr.

Cass.26/1/2004, n. 1317; id.8/11/2005, n. 21659;id. 19/10/2006, n. 22499; id. 16/1/2007, n. 828; id. 15/01/2015, n.635); -con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 2, d.lgs. 150/2011 per avere il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accolto la domanda pur essendo territorialmente incompetente; Ric. 2017 n. 23815 sez. 52 ud. 04-11-2021 -3- -la censura è inammissibile perché la questione non è affrontata nel provvedimento impugnato, né il ricorrente specifica dove e quando l'aveva in precedenza proposta; -con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 3, del d.lgs. 150/2011, nonché dell'art. 4, comma 1 e art. 4, comma 2, del medesimo d.

Igs. 150/2011 per avere il tribunale disposto il mutamento del rito non alla prima udienza di comparizione delle parti, ma dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni nel rito ordinario svoltosi dall'anno 2012 fino al 13/4/2017, con ciò impedendogli di avvalersi della facoltà riconosciuta dall'art. 4, comma 3 d.lgs. 150/2011 di stare in giudizio personalmente con notevole risparmio dei costi per la difesa tecnica; -la censura è inammissibile per essere stata proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione senza che il ricorrente abbia precisato se dove e quando abbia in precedenza eccepito la necessità di mutamento del rito ovvero richiesto di stare in giudizio senza la difesa tecnica; -con il quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., il vizio di omessa e/o apparente motivazione circa il punto decisivo della controversia in relazione all'eccezione di carenza di legittimazione passiva per non avere mai conferito al legale Bertoli alcun mandato difensivo ed essere la stessa procuratrice domiciliataria dell'avv.

Battaglia nei giudizi per cui rivendicava il pagamento dei compensi; -la censura è inammissibile per mancata allegazione del fatto storico asseritamente non esaminato dal tribunale, atteso che la questione della titolarità del diritto al compenso in capo al difensore Bertoli è stata oggetto di approfondimento da parte Ric. 2017 n. 23815 sez. 52 - ud. 04-11-2021 -4- del tribunale casertano con specifiche e puntuali valutazioni della documentazione allegata dalla stessa Bertoli; -la censura non contesta le specifiche motivazioni poste a fondamento della decisione dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere ma si limita a richiedere il riesame nel merito della decisione, non consentito nei termini formulati alla Corte di legittimità (cfr.

Cass. Sez. Un. 8053/2014; Cass. 9253/2017; 27415/2018); -attesa l'inammissibilità di tutti i motivi il ricorso è inammissibile e il ricorrente è tenuto alla rifusione delle spese a favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e dichiara il ricorrente tenuto alla rifusione delle spese a favore della controricorrente e liquidate in euro 1500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Ric. 2017 n. 23815 sez. 52 - ud. 04-11-2021 -5- Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Secon