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Ordinanza — n. 5554/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to prove service of the appeal document to the respondent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5554/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to prove that the appeal document was served on the respondent. The respondent argued that no proof of notification existed in the file, citing the requirement for formal service. The Court ruled that without evidence of notification, the appeal lacks legal existence and must be rejected.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 166 c.p.c.: The failure to prove notification of a cassation appeal renders it inadmissible, as the defect of notification produces the same consequences as the legal non-existence of the notification.

Parole chiave

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cassation appeal proof of notification inadmissible appeal service of process legal non-existence onorari legali indennità di patrocinio risarcimento del danno

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 166 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, se dovuto.
art. 702bis c.p
Daniela Sebastiani ha proposto ricorso, sulla scorta di cinque motivi, per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale Viterbo depositata il 18/08/17, che accogliendo parzialmente il ricorso ex art. 702bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20893/15
Cass. 20893/15: «Il materiale difetto di notificazione del ricorso per cassazione ne comporta la declaratoria di inammissibilità, trattandosi di situazione rispetto alla quale valgono le stesse conseguenze derivanti -IL ) dal vizio di giuridica inesistenza della notificazione stessa>).
Cass. 542/15
Cass. 22562/16
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 22192-2017 proposto da: SEBASTIANI DANIELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL'AMBA ARADAM, 22, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO GRILLO, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCO TAURCHINI; - ricorrente - contro DANTI ANDREA; - intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di VITERBO, depositata il 18/08/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO; RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Daniela Sebastiani ha proposto ricorso, sulla scorta di cinque motivi, per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale Viterbo depositata il 18/08/17, che accogliendo parzialmente il ricorso ex art. 702bis c.p.c. presentato dall'avvocato Andrea Danti, l'ha condannata a versare a quest'ultimo la somma di C 19.000 (oltre accessori di legge), quale compenso dell'attività professionale dal medesimo svolta in favore della stessa sig.ra Sebastiani.

2. Il Tribunale, in composizione monocratica, ha motivato la propria decisione di accoglimento della domanda del professionista giudicando «fondata la pretesa, essendo sul punto condivisibili le motivazioni e le argomentazioni logiche e giuridiche di parte attrice, da intendere integralmente richiamate e trascritte, fondate su argomenti e norme correttamente individuate e applicate (vedi Cass.542/15 e 22562/16). In particolare, le prestazioni sono state rese come emerge dalla documentazione depositata (atti formati e deleghe rilasciate) dovendo ridursi la somma richiesta ad C 19.000,00 oltre accessori di legge».

3. Andrea Danti è rimasto intimato.

4. La causa è stata chiamata all'adunanza camerale del 4 novembre 2021, per la quale la ricorrente ha depositato una memoria.

5. il ricorso è inammissibile, non risultando il medesimo notificato alla parte intimata. Nel fascicolo della ricorrente, infatti, non è presente né alcuna relata di notifica in formato analogico (cartaceo), né alcuna stampa di relate di notifica in formato digitale, né alcuna stampa di messaggi di posta elettronica certificata con allegati files di notifiche in formato digitale del ricorso della signora Sebastiani all' intimato Andrea Danti (cfr. Cass. 20893/15: «Il materiale difetto di notificazione del ricorso per cassazione ne comporta la declaratoria di inammissibilità, trattandosi di situazione rispetto alla quale valgono le stesse conseguenze derivanti -IL ) dal vizio di giuridica inesistenza della notificazione stessa>).

6. Non vi è luogo alla regolazione delle spese di questo giudizio, in mancanza di attività difensiva dell'intimato.

7. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto. Così deciso in Roma il 4 novembre 2021. IlPi' idente ,SeOio an D F Gru