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Ordinanza — n. 5358/2022 — snciv Generato dall'IA

Court of Cassation quashes lower court ruling for incorrect measurement baseline of structures regarding legal distance rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5358/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Brescia Court of Appeal's decision, which had dismissed the plaintiff's claims regarding illegal structures. The lower court incorrectly measured the height of a light pole and a concrete base by referencing an artificially raised ground level rather than the original natural terrain. The Supreme Court ruled that legal distance calculations must always reference the original state of the countryside, not modified ground levels, thereby overturning the dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 873 e ss. c.c.; The protrusion of a structure from the ground, which is a necessary requirement for it to be subject to legal distance provisions in the neighborhood relationship, must be measured with reference to the countryside plan, that is, the natural level of the ground, and not to the level of a building realized with lowering of that plan.

Parole chiave

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legal distance rules neighborhood relationship original terrain level artificial ground elevation structure height measurement civil code provisions quashing of judgment violazione delle distanze legali

Disposizioni normative citate

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Art. 873 e ss. c.c.
Art. 91 c.p.c.
- Il primo motivo del ricorso va dunque accolto, con assorbimento del secondo motivo, riguardante l'ambito applicativo degli art. 91 e 92 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6058 del 2006
Il punto di riferimento della misurazione dell'altezza di un manufatto è l'originario stato di campagna e non già il nuovo (Cass. n. 6058 del 2006; Cass.
Cass. n. 13628 del 2010
6058 del 2006; Cass. n. 13628 del 2010; Cass.
Cass. n. 23934 del 2015
13628 del 2010; Cass. n. 23934 del 2015).
Cass. n. 13529 del 1992
Cass. n. 5033 del 1998
Cass. n. 4372 del 2002
5033del 1998;Cass. n. 4372 del 2002).
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Testo completo

la seguente Rep. ,....- T ..., ORDINANZA CC. 16/11/2021 sul ricorso n. 11883-2017 proposto da: CAMOZZO ALBERTO, rappresentato e difeso dagli Avv. FRANCO ROTA e RAFFAELE BONFIGLIO elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio del secondo, C.so VITTORIO EMANUELE- ricorrente - contro CENTRO SPORTPIU' CENATE SOTTO SPORTIVA DILETTANTISTICA s.r.I., in persona dell'Amministratore unico \ Alberto Gamba, rappresentato e difeso dagli Avv. PAOLO BONOMI e ALESSIO PETRETTI, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in ROMA, Via degli SCIPIONI 268/A - controricorrente - avverso la sentenza n. 397/2016, della CORTE d'APPELLLO di BRESCIA depositata il 4/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2021 dal Consigliere Dott.

UBALDO BELLINI. FATTI DI CAUSA Con atto di citazione, notificato in data 13.4.2006, ALBERTO CAMOZZO, proprietario in Cenate Sotto (BG) di due fabbricati con terreno, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Bergamo, Sezione Distaccata di Grumello del Monte, NEW FIT SPORTIVA DILETTANTISTICA s.r.I., proprietaria di fondo confinante dotato di impianti sportivi e, premettendo che i due manufatti a copertura dei campi da tennis e calcetto si trovavano a distanza dal confine di proprietà inferiore a quella prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, chiedeva, previo accertamento della duplice violazione delle concessioni comunali e delle norme sulle distanze legali, di condannare la convenuta ad abbattere, eliminare e comunque ad arretrare ogni opera, manufatto e costruzione fino al rispetto delle distanze legali, oltre al risarcimento del danno.

La convenuta non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia. Istruita la causa in via documentale e con espletamento di CTU, con sentenza n. 90/2012 del 16.5.2012, il Tribunale condannava la convenuta ad eliminare ovvero ad arretrare, fino alla distanza di 5 metri dal confine, un palo di illuminazione e un basamento in cemento armato, rigettando la domanda di risarcimento danni in quanto non provata; condannava la convenuta a rifondere le spese di lite e di CTU a favore dell'attore. Avverso detta sentenza proponeva appello il CENTRO SPORTPIU' CENATE SOTTO SPORTIVA DILETTANTISTICA s.r.l. (già New Fit Sportiva Dilettantistica s.r.I.) chiedendo il rigetto di tutte le domande dell'attore.

Resisteva il Camozzo chiedendo il rigetto del gravame. Con sentenza n. 397/2016, depositata in data 4.5.2016, la Corte d'Appello di Brescia, in accoglimento dell'appello, respingeva tutte le domande formulate da Alberto Camozzo, condannandolo al pagamento delle spese di lite del grado d'appello. In particolare, la Corte di merito osservava che la domanda del Camozzo riguardava i manufatti a copertura dei campi da tennis e calcio, mentre quanto agli accessori era generica. Il primo Giudice pssetvava inóltr,e- lni- preso atto che i manufatti a copertura erano arretrati a distanza regolare secondo le NTA del Comune - individuava quali costruzioni illegittime un palo e il cordolo del campo da tennis.

Riteneva, invece, la Corte d'Appello che il palo della luce non potesse essere considerato costruzione, per cui poteva mantenere una distanza dal confine inferiore a quella prevista dalle NTA del Comune (5 metri). Quanto al basamento in cemento armato, evidenziava che tale manufatto non era nemmeno indicato nella domanda, ma che, comunque, si trovava a livello dell'attuale piano di campagna e non integrava l'ipotesi di costruzione emergente dal suolo e come tale soggetta al rispetto delle norme sulle distanze. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione Alberto Camozzo sulla scorta di due motivi.

Resiste il Centro Sportpiù con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo, il ricorrente Camozzo lamenta la «Violazione o erronea applicazione degli artt. 873 e ss. c.c. e di giurisprudenza consolidata della Suprema Corte in ordine al punto di riferimento per calcolare l'altezza dei manufatti [tra cui appunto il cordolo ed il paloj 1.1. - Il motivo è fondato. 1.2. - La Corte distrettuale ha determinato l'altezza del cordolo e del palo d'illuminazione, muovendo dal terrapieno basamento rialzato (realizzato sulla proprietà della convenuta e rialzato di 60 cm rispetto a quello originario), anziché dall'originario piano di campagna.

Per tale ragione, la Corte è giunta alla conclusione che il cordolo ha un'altezza pressoché trascurabile ai fini della tutela di cui agli artt. 873 e segg. cod. civ.; e che il palo di illuminazione sarebbe un impianto tecnologico interrato e come tale non tenuto al rispetto delle distanze legali. Tale conclusione è infatti errata. Il punto di riferimento della misurazione dell'altezza di un manufatto è l'originario stato di campagna e non già il nuovo (Cass. n. 6058 del 2006; Cass. n. 13628 del 2010; Cass. n. 23934 del 2015). In particolare va richiamata la pronuncia secondo cui «La sporgenza di un manufatto dal suolo, quale requisito necessario a che lo stesso sia soggetto alle disposizioni sulle distanze legali nel rapporto di vicinato, va riscontrata con riferimento al piano di campagna, cioè al livello naturale del terreno, non quindi al livello eventualmente inferiore cui si trovi un finitimo edificio realizzato con abbassamento di quel piano» (Cass. n. 13529 del 1992; conf.

Cass. n. 5033del 1998;Cass. n. 4372 del 2002). 2. - Il primo motivo del ricorso va dunque accolto, con assorbimento del secondo motivo, riguardante l'ambito applicativo degli art. 91 e 92 c.p.c. per asserita erronea attribuzione delle spese di lite. La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, con assorbimento del secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 16 novembre 2021.