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Ordinanza — n. 5030/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; judgment extinguished without ruling on costs or merits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5030/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal filed by Aurelia Conti against the Perugia Court of Appeal was extinguished because the client withdrew the request and accepted the opposing party's position. The underlying dispute involved construction defects in a new building where the first-instance court awarded partial damages while rejecting the decennial warranty claim due to alleged failure to timely report issues. The Court of Cassation declined to rule on the merits or costs, noting that the procedural withdrawal rendered the appeal moot.

Regesto Legislator

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Art. 379 c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: When a party withdraws the appeal and accepts the opposing party's position, the cassation judgment must declare the proceedings extinguished without ruling on the merits or costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings cassation appeal acceptance of counterparty no ruling on merits difetti di costruzione garanzia per i difetti della cosa difetti materiali

Disposizioni normative citate

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Art. 379 c.p.c.
Art. 380 c.p.c.
art. 1669 cod. civ
Proposto appello principale dal Manzi e dalla Franzese, la Conte si dolse in via incidentale lamentando che il Tribunale aveva escluso, senza rendere sul punto motivazione, la garanzia decennale di cui all'art. 1669 cod. civ.
art. 1495 cod. civ
Il Giudice di primo grado aveva riconosciuto risarcibili solo i danni individuati in una scrittura privata redatta contestualmente all'atto di compravendita, reputando che, per il resto, gli acquirenti non avessero effettuato tempestiva denuncia ai sensi dell'art. 1495 cod. civ.
art. 92 cod. proc. civ
Con la medesima sentenza la Corte di Perugia l'appello principale relativamente al capo afferente al regolamento delle spese, che compensò per entrambi i gradi, individuando la sussistenza dei "giusti motivi", di cui all'art. 92 cod. proc. civ., nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dalla I.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
n. 7634/2006
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5998-2017 proposto da: CONTI AURELIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANGELO EMO, presso lo studio dell'avvocato ANDREA PIETROPAOLI, rappresentata e difesa dall'avvocato TITO SINIBALDI; - ricorrente contro FRANZESE SERGIO, MANZI GIANLUIGI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANGELO EMO, 106, presso lo studio dell'avvocato CIRO CASTALDO, che li rappresenta n_ e difende unitamente all'avvocato VITTORIO MANZI; - controricorrenti - contro FILIPPUCCI EMILIO, BARONCI MASSIMILIANO, ARVONIO VINCENZO; - intimati - avverso la sentenza n. 10/2017 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 03/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2022 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE GRASSO; La Corte osserva Questa la vicenda che qui viene in rilievo. Emilio Filippucci e Aurelia Conti, i quali avevano acquistato un immobile di nuova costruzione, convennero in giudizio i venditori, Sergio Franzese e Gianluigi Manzi, chiedendo che i convenuti fossero condannati a risarcire il danno, quantificato dagli attori in C 35.581,62, derivante dai gravi difetti costruttivi che inficiavano l'utilizzabilità e la commerciabilità del bene acquistato. L'adito Tribunale accolse solo in parte la domanda, determinando la misura del risarcimento in C 11.574,24.

Proposto appello principale dal Manzi e dalla Franzese, la Conte si dolse in via incidentale lamentando che il Tribunale aveva escluso, senza rendere sul punto motivazione, la garanzia decennale di cui all'art. 1669 cod. civ. Il Giudice di primo grado aveva riconosciuto risarcibili solo i danni individuati in una scrittura privata redatta contestualmente all'atto di compravendita, reputando che, per il resto, gli acquirenti non avessero effettuato tempestiva denuncia ai sensi dell'art. 1495 cod. civ. La Corte d'appello rigettava la doglianza incidentale affermando che nella specie non poteva trovare applicazione il principio enunciato da questa Corte con la sentenza n. 7634/2006, non vertendosi nel caso di compravendita stipulata con il costruttore-venditore «o comunque [nella] ipotesi in cui "il venditore risulti fornito della competenza tecnica per dare direttamente, o tramite il proprio direttore dei lavori, indicazioni specifiche all'appaltatore esecutore dell'opera"».

Con la medesima sentenza la Corte di Perugia l'appello principale relativamente al capo afferente al regolamento delle spese, che compensò per entrambi i gradi, individuando la sussistenza dei "giusti motivi", di cui all'art. 92 cod. proc. civ., nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dalla I. n. 69/2009.Avverso la sentenza d'appello Aurelia Conti ricorre sulla base di cinque motivi. Gianluigi Manzi e Sergio Franzese resistono con controricorso. All'approssimarsi della trattazione della causa in adunanza camerale Aurelia Conti ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso, che in calce reca l'accettazione della controparte.

Pertanto, s'impone declaratoria d'estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il giorno 12 gennaio 2022 Il Presidente (Rosa Maria Di Virgilio) o Giudaitzto a