Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper 'assembly' of lower court documents violating procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant improperly assembled lower court documents to present the case. The appellant submitted a petition containing verbatim reproductions of prior proceedings rather than a concise summary of relevant facts. The court ruled that this technique violates the requirement for a clear and autonomous cassation petition, preventing the court from understanding the specific grounds for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.; A cassation appeal improperly assembled by verbatim reproduction of lower court acts is inadmissible for failing to meet the requirement of a clear and autonomous petition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente PU SENTENZA sul ricorso n. 15531 - 2017 R.G. proposto da: FONTANILI GIORGIO s.r.l. - c.f. 01217440351 - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Germanico, n. 101, presso lo studio dell'avvocato Stefano Peconi che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato Giuseppe Colosimo la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso. RICORRENTE contro CO.GE. COSTRUZIONI GENERALI s.p.a. in liquidazione - c.f. 00161500343 - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, al largo A.
Sarti, n. 4, presso lo studio dell'avvocato professor Bruno Capponi che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato professor Achille Saletti, all'avvocato Antonio Belli ed all'avvocato Giovanni Daleffe la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato al controricorso. 3ie-r A7k. ' s. CONTRO RICORRENTE avverso la sentenza n. 1011/2017 della Corte d'Appello di Bologna, udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 25 novembre 2021 dal consigliere dott. Luigi Abete, lette conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott.
Francesca Ceroni, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, "confezionato <assemblando> atti e documenti dei precedenti gradi di merito"; in subordine, ha chiesto rigettarsi il ricorso, FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 1011/2017 la Corte d'Appello di Bologna accoglieva il gravame proposto dalla "CO.GE. Costruzioni Generali" s.p.a. nei confronti della "Fontanili Giorgio" s.r.l. avverso la sentenza n. 1417/2008 del Tribunale di Parma e, in riforma dell'appellata sentenza, revocava il decreto ingiuntivo n. 977/2004, con il quale il Tribunale di Parma aveva ingiunto alla "CO.GE .
Costruzioni Generali" il pagamento alla (ricorrente, poi appellata,) "Fontanili Giorgio" della somma di euro di euro 67.885,43, oltre accessori.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la "Fontanili Giorgio" s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione. La "CO.GE. Costruzioni Generali" s.p.a. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.
3. Il P.M. ha formulato per iscritto le sue conclusioni. La ricorrente ha depositato memoria. Del pari ha depositato memoria la controricorrente. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Il ricorso è inammissibile ex art. 366, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.
5. Si rileva che la "parte prima" del ricorso per cassazione (cfr. pag. 3), intitolata "antecedenti processuali", è suddivisa in due paragrafi, il primo, rubricato "(antecedenti processuali) relativi al giudizio di primo grado" (pagg. 3 - 17), il secondo, rubricato "(antecedenti processuali) relativi al giudizio di secondo grado" (pagg. 17 - 56). Nel primo paragrafo risultano riprodotti integralmente e pedissequamente il testo del ricorso per decreto ingiuntivo, il testo del decreto ingiuntivo, il testo dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo della "CO.GE ." ed il testo della comparsa di costituzione e risposta della "Fontanili Giorgio".
Nel secondo paragrafo risultano riprodotti integralmente e pedissequamente il testo della citazione d'appello della "CO.GE .", il testo della comparsa di costituzione e risposta della "Fontanili Giorgio", il testo della comparsa conclusionale della "CO.GE.", il testo della comparsa conclusionale della "Fontanili Giorgio", il testo della memoria di replica della "CO.GE ." ed il testo della memoria di replica della "Fontanili Giorgio".
6. La riferita "strutturazione" della "parte prima" del ricorso per cassazione - deputata "in astratto" a rappresentare l' "esposizione sommaria dei fatti di causa" - mercé la tecnica dell' "assemblaggio", "assemblaggio" per nulla scalfito o stemperato dai "passaggi di collegamento" tra le pedisseque riproduzioni degli atti processuali, dà ragione dell'inammissibilità, riconducibile, appunto, alla prefigurazione del n. 3 del 1° co. dell'art. 366 cod. proc. civ., dell'esperita impugnazione (cfr. in tal senso memoria della "CO.GE.", pag. 2). Più esattamente, è sufficiente il riferimento all'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte a tenor del quale, in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata;
è, per altro verso, inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (cfr. Cass. sez. un.11.4.2012, n. 5698; nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso articolato con la tecnica dell'assemblaggio, mediante riproduzione integrale in caratteri minuscoli di una serie di atti processuali: sentenza di primo grado, comparsa di risposta in appello, comparsa successiva alla riassunzione a seguito dell'interruzione, sentenza d'appello ove mancava del tutto il momento di sintesi funzionale, mentre l'illustrazione dei motivi non consentiva di cogliere i fatti rilevanti in funzione della comprensione dei motivi stessi.
Cfr. Cass. (ord.) 2.5.2013, n. 10244; Cass. (ord.) 22.11.2013, n. 26277; Cass. sez. lav. (ord.) 25.11.2020, n. 26837).
7. Si tenga conto, in pari tempo, che le sezioni unite di questa Corte spiegano ulteriormente che l'inottemperanza all'onere di cui al n. 3 del 1° co. dell'art. 366 cod. proc. civ. non può essere superata attraverso l'esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l'esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l'esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione (cfr. Cass. sez. un. 22.5.2014, n. 11308; Cass. 22.2.2016, n. 3385, secondo cui il ricorso per cassazione redatto per "assemblaggio", attraverso la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali, è carente del requisito di cui all'art. 366, n. 3), c.p.c., che non può, a fronte dell'utilizzo di tale tecnica, neppure essere desunto, per estrapolazione, dall'illustrazione del o dei motivi; Cass.24.4.2018, n. 10072).
8. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrente va condannata in solido a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.
9. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 10 co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente, "Fontanili Giorgio" s.r.I., a rimborsare alla controricorrente, "CO.GE . Costruzioni Generali" s.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 10 co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 10 co. bis, d.p.r. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 25