Italian court dismisses appeal in preliminary contract dispute, upholding specific performance over resolution due to buyer's conduct.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Gian Giuseppe Pecorella's appeal against the Lecce Court of Appeal's decision to order Mario Laveneziana to complete the purchase of a property. While Pecorella argued he was not in breach and demanded contract resolution, the appellate court found his repeated requests for termination demonstrated an implicit refusal to perform. The Supreme Court affirmed this factual assessment, ruling that the judge's choice to enforce the contract rather than dissolve it was legally sound and free from error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2932 cod. civ.; When opposing claims exist for specific performance of a preliminary contract and its resolution for breach, the judge must compare the breaches to determine if the breach justifying resolution is present, and the appellate court's decision to order performance based on the buyer's conduct is binding in cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 18099-2017 proposto da: PECORELLA GIAN GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 110, presso lo studio dell'avvocato MARCO MACHETTA, rappresentato e difeso dall'avvocato CARMINE FARACE; - ricorrente - contro LAVENEZIANA MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA BAINSIZZA l, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO VITTOZZI, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO MAZZOTTA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 21/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 11/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2022 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPE GRASSO; La Corte osserva 1. La vicenda venuta all'esame di legittimità può riassumersi nei termini seguenti: - con contratto preliminare, stipulato il 19/10/1996, Gian Giuseppe Pecorella promise in vendita un fabbricato con annesso fondo agricolo, che Mario Laveneziana, a sua volta, promise d'acquistare, indicandosi la data del 15/11/1996 per la stipula del contratto definitivo, con immissione immediata nel "possesso" del promissario acquirente; in diverse soluzioni, e anche mediante accollo di un mutuo, il prezzo era stato interamente pagato; - poiché, nonostante le comunicazioni scritte del 2/9/1997, 28/7/1999, 3/7/2000 e 19/12/2000 il promissario acquirente non aveva fissato la data per la stipula del contratto definitivo, con citazione notificata il 22/1/2010, il Pecorella chiese risolversi il contratto preliminare per colpa del Laveneziana, del quale chiese, altresì, la condanna a risarcire il danno per avere goduto del bene per tutto il tempo trascorso; per contro il convenuto, in via riconvenzionale, chiese che fosse emessa sentenza che facesse luogo del consenso mancato, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., nonché la condanna al risarcimento del danno, anche per una trascrizione pregiudizievole che affliggeva il bene; - il Tribunale, accolta la domanda principale idichiarò la risoluzione [rectius: risolse il] del contratto preliminare per colpa del Laveneziana, che condannò a risarcire il danno per l'uso dell'immobile; condannò, infine, il Pecorella a restituire il prezzo pagato dal promissario acquirente; - la Corte d'appello di Lecce, investita dall'impugnazione principale di Mario Laveneziana e da quella incidentale di Gian Giuseppe Pecorella, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda del Pecorella e, in accoglimento di quella riconvenzionale, dispose il trasferimento del cespite, ex art. 2932 cod. civ., in favore del Laveneziana; condannò, inoltre, il Pecorella a pagare al Laveneziana la somma necessaria ad estinguere l'ipoteca giudiziale iscritta sull'immobile in data 20/8/2008.
In sintesi, queste le ragioni del diverso opinare del Giudice d'appello. L'inadempimento del promissario acquirente non poteva dirsi incidere in maniera apprezzabile sull'economia complessiva del rapporto, squilibrando il sinallagma, per una pluralità di ragioni: l'ultimo invito del Pecorella a individuare la data per la stipula dell'atto risaliva al 12/10/2000 e, il successivo silenzio, protrattosi per quasi un decennio, era stato rotto solo dalla notificazione della citazione, risalente al 22/1/2010; alla luce del complessivo comportamento delle parti secondo buona fede emergeva una evidente tolleranza del promittente alienante, il quale aveva incamerato per intero il prezzo: taluni spostamenti in avanti della stipula furono necessitati dal completamento della pratica di sanatoria dell'immobile e dal rifiuto del notaio prescelto; successivamente si era procrastinata la stipula per venire incontro all'esigenza del Laveneziana di concludere prima la sua pratica di divorzio; per contro, quest'ultimo, mai aveva manifestato la volontà di non volere addivenire alla stipula dell'atto definitivo, tanto da aver avanzato domanda riconvenzionale ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., in sede giudiziaria; infine, costui aveva diritto ad acquistare l'immobile libero da trascrizioni pregiudizievoli e per questo la controparte andava condannata a fornirlo della necessaria provvista per cancellare la trascrizione, a nulla rilevando che essa fosse stata effettuata a distanza di parecchi anni dalla stipula del contratto preliminare.
2. Gian Giuseppe Pecorella ricorre avverso la decisione d'appello sulla base di due motivi e l'intimato resiste con controricorso. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1453 e 1455 cod. civ.Assume il ricorrente che la motivazione della sentenza d'appello non sarebbe esauriente e immune da vizi logici, avendo essa apoditticamente escluso che l'inadempimento della controparte potesse porsi a fondamento della decisione di risoluzione del contratto, operando un richiamo generico alla regola normativa.
La circostanza che il termine per la stipula del contratto definitivo non avesse natura essenziale non giustificava la decisione, in presenza di un ritardo che superava la normale tolleranza; inoltre la "operosità" del Laveneziana era insorta solo a seguito della di lui citazione in giudizio. 2.1. La doglianza non supera lo scrutinio d'ammissibilità. Il ricorrente, piuttosto che sviluppare una critica specifica idonea a disarticolare il fondamento della scelta di escludere la sussistenza del grave inadempimento in capo al Laveneziana, si limita a manifestare il proprio nudo dissenso.
Per contro, come si ricava da quel che sopra si è riportato, la sentenza d'appello si adopera in un articolato costrutto motivazionale per escludere essa sussistenza. Costrutto, il quale, già sotto la vigenza dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., anteriore alla riforma operata con il d.l. n. 83/2012, convertito con modifiche nella I. n. 134/2012, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, non era censurabile in sede di legittimità. Dopo quest'ultima riforma, solo in presenza di assenza o apparenza motivazionale potrebbe aggredirsi in questa sede la decisione di merito (cfr., ex multis, Cass. nn. 12182/2020, 4022/2018, 6401/2015, 4709/2012, 12296/2011).
3. Con il secondo motivo il Pecorella denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2932 cod. civ. Assume il ricorrente la mancanza dei presupposti di legge di cui alla norma evocata sotto duplice profilo. Il promittente alienante non era affatto inadempiente rispetto all'obbligo di stipulare il definitivo, avendo, anzi più volte sollecitato il promissario acquirente alla predetta stipula. Quest'ultimo, fino alla sua costituzione in giudizio, non aveva mai manifestato la propria volontà di volere dare esecuzione al contratto preliminare. 3.1.
La doglianza è infondata. Questa Corte ha reiteratamente chiarito, nel corso di quest'ultimo ventennio che in presenza di contrapposte domande di esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare e di risoluzione del medesimo per inadempimento, il giudice deve procedere a una valutazione comparativa ed unitaria degli inadempimenti che le parti si sono addebitati al fine di stabilire se sussista l'inadempimento che legittima la risoluzione. La valutazione della gravità dell'inadempimento, prendendo le mosse dall'esame dei fatti e delle prove inerenti al processo, è rimessa al giudice del merito ed è incensurabile in cassazione se la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o giuridici (Sez. 2, n. 12296, 07/06/2011, 617828; conf., ex multis, Cass. nn. 9176/2000, 9637/2001, 11038/2003, 16930/2003).
Il Giudice del merito ha disposto l'esecuzione in forma specifica proprio alla stregua di una tale incensurabile valutazione, avendo giudicato, sia pure implicitamente, sussistere attuale volontà di non adempiere in capo al Pecorella, il quale aveva manifestato in forma inequivoca di non volere più prestarsi alla stipula del contratto definitivo, avendo chiesto la risoluzione di quello preliminare.
4. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.
5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis