Cassation appeal dismissed as litigation extinguished by settlement; parties waived rights via mutual acceptance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the sole interested party, Sara Ramunno, had found a settlement and formally renounced the proceedings. The opposing companies accepted this waiver with offsetting expenses, rendering the litigation moot. Consequently, the Court ruled that no further judicial intervention was necessary and the case was closed without cost allocation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArtt. 306-390 cod. proc. civ.: When parties mutually waive their rights to continue litigation following a settlement, the cassation procedure is extinguished without need for cost determination.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 20407-2016 proposto da: SARA RAMUNNO, rappresentata e difesa dagli Avvocati LAURA TASSONE e UMBERTO LA COMMARA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Laura Tassone, in ROMA, VIA ARCHIMEDE 72 - ricorrente - contro CO.GE.SY S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Fabrizio Berliri e Costanza Nucci ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi, in ROMA, VIA D. CHELINI 5 - con troricorrente - BOREA 89 UNO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Fabrizio Berliri e Costanza Nucci ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi, in ROMA, VIA D.
CHELINI 5 n controricorrente — I FRANCO AMATO, rappresentato e difeso dagli Avvocati Fabrizio Berliri e Costanza Nucci ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi, in ROMA, VIA D. CHELINI 5 - controricorrente — FRANCESCO MARIA FERRARESI, rappresentato e difeso dagli Avvocati Nicola Elmi e Gianfranco Paneri ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi, in ROMA; VIA EMANUELE GIANTURCO 6 - controricorrente — EDIL MEGA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Gianfranco Rotondi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avvocato Luca E. Florio, in ROMA, VIA CHIANA- controricorrente — ICOR 80 S.R.L.
IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore Roberto Delfiore, contumace in appello - controricorrente — avverso la sentenza n. 927/2016 della CORTE D'APPELLO DI ROMA, pubblicata 1'11/02/2016 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2021 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI Fatto e ragioni della decisione Ritenuto che, con sentenza n. 6422/2014 il Tribunale di Roma accoglieva la domanda proposta da FRANCESCO MARIA FERRARESI e SARA RAMUNNO dichiarando la responsabilità solidale delle società BOREA 89 UNO S.R.L., CO.GE.SY S.P.A, ICOR 80 S.R.L., EDIL MEGA S.R.L. per i vizi e i difetti accertati dal CTU, condannando le suddette società, in solido tra loro, al pagamento delle somme di C 19.446,09, oltre IVA, nonché di C 30.349,88 oltre agli interessi legali, al pagamento delle spese di CTU e di quelle processuali; rigettava la domanda degli attori formulata nei confronti di Franco Amato condannando gli attori al pagamento in favore di Franco Amato delle spese processuali; che, avverso detta sentenza, proponevano appello CO.GE.SY S.P.A., BOREA 89 UNO S.R.L.;
Francesco Maria Ferraresi resisteva al gravame e proponeva appello incidentale, al quale resisteva Franco Amato; EDIL MEGA S.R.L. resisteva all'impugnazione, mentre ICOR 80 S.R.L. e SARA RAMUNNO restavano contumaci; che, con sentenza n 927/2016, depositata in data 11.2.2016, la Corte d'Appello di Roma accoglieva gli appelli principali e rigettava le domande proposte da Francesco Maria Ferraresi e Sara Ramunno condannandoli al rimborso delle spese processuali del primo grado in favore di CO.GE.SY . S.P.A. e di BOREA 89 UNO S.R.L. e alla restituzione in favore di BOREA 89 UNO S.R.L. della somma di C 66.913,27, pagata in forza della sentenza impugnata; rigettava l'appello incidentale svolto da Francesco Maria Ferraresi e lo condannava al rimborso, in favore di CO.GE.SY S.P.A., BOREA 89 UNO S.R.L. e Franco Amato, delle spese di lite del grado d'appello; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Sara Ramunno; che anche Francesco Maria Ramunno ha proposto autonomo ricorso principale avverso la medesima sentenza; che i ricorsi sono stati riuniti nel medesimo gravame oggi pendente innanzi alla Suprema Corte di Cassazione con n. di R.G. 20407 del 2016; che BOREA 89 UNO S.R.L. e CO.GE.SY S.P.A. proponevano controricorso; che nelle more del contenzioso Francesco Maria Ferraresi è venuto a mancare lasciando come uniche eredi Sara Ramunno e le due figlie Alice e Lunetta Ferraresi; rilevato che Sara Ramunno non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio in quanto ha trovato una soluzione transattiva della controversia; per tale ragione ha chiesto agli Avvocati Nicola Elmi e Gianfranco Paneri di rinunciare al ricorso presentato dal de cuius in virtù dei poteri loro derivanti dalla c.d. ultrattività del mandato a suo tempo ricevuto; che i legali del Ferraresi hanno accettato di procedere come richiesto; che Sara Ramunno e gli Avvocati Nicola Elmi e Gianfranco Paneri, quali legali del defunto Francesco Maria Ferraresi, dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, al ricorso in Cassazione iscritto al n. R.G. 20407/2016; che BOREA 89 UNO S.R.L. e CO.GE.SY S.P.A. dichiarano di accettare, come in effetti accettano le suddette rinunce, a spese compensate, con atto di rinuncia e contestuale accettazione in data 29.9.2021.
Considerato che, pertanto, alla luce di quanto sopra e visto il combinato disposto degli artt. 306-390 cod. proc. civ., il processo di cassazione va dichiarato estinto, nulla dovendosi statuire sulle spese e non sussistono i presupposti per imporre ai ricorrenti il pagamento del c.d. "doppio contributo".
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione: Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 novembre 2021. 11, P 9si nte "kr Dr. E-e - nna i 5 FEB. 2021 CORTE SUPREM DI CASSAZIONEU.R.P. CENTRALE £0-z-fe 5-4\iNte\PAD‘ A CL)..Tho, DW. oC2ANs7?)\-1).Ack, .-kt e 51011 -5 CD-UA:11/0„ ZU, CO-C)<-3L-QrleLi •jjag-, ,)ra-r.A ZL 6-1-.n/R) 0,220, colw -b-orvu. JJJ C0 L • zeJ « L 2c-te, • go1ca),(DC(011- 2-(3, o ‘, r2"UPJ,:da. APZ