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Ordinanza — n. 4719/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of interest regarding nullity of first-instance judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4719/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant lacked legal interest to contest the appellate court's decision on the nullity of the first-instance judgment. The appellant argued that the first-instance court failed to recognize a procedural nullity due to missing signatures on the hearing record, but the Court noted that the appellate court had already decided the case on its merits. Consequently, the appellant could not gain any advantage by having the nullity declared, rendering the procedural objection moot.

Regesto Legislator

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Art. 130 c.p.c.; Art. 57 disp. att. c.p.c.; Art. 281 sexies c.p.c.: A cassation appeal challenging a second-instance judgment for failing to declare the nullity of a first-instance decision is inadmissible if the second-instance court has already ruled on the merits, thereby depriving the appellant of any interest in the nullity declaration.

Parole chiave

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lack of interest procedural nullity second instance judgment merits decision inadmissible appeal cassation procedure mootness prova della proprietà

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 130 c.p.c.
Art. 57 disp. att. c.p.c.
Art. 281 sexies c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
artt. 130 c.p
Con un unico motivo la società ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 130 c.p.c.
art. 281 sexies c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 2, n. 21943 del 12 ottobre 2020
Cass., Sez. 6-3, n. 14515 del 10 luglio 2015
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Testo completo

z DPR 115/02 ORDINANZA sul ricorso 20930-2017 proposto da: Immobiliare Avetrana srl, elettivamente domiciliata in ROMA, Via Gramsci 54, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Rizzo, rappresentata e difesa dall'Avv. Franco De Laurentiis; - ricorrente - contro Raffaele Pesare, Isidoro Pesare, Palma Anna Pesare, Franca Pesare, Stefania Pesare, Michele Antonio Pesare ed Ombretta Pesare; - intimati - avverso la sentenza n. 200/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, SEZ. DIST. TARANTO, depositata il 30/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal relatore DARIO CAVALLARI;

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 16 ottobre 1999, Giovanni Pesare ha convenuto davanti al Tribunale di Taranto, Sez. Dist. di Manduria, l'Immobiliare Avetrana di Tanzillo Girolamo sas (poi divenuta Immobiliare Avetrana srl), chiedendo di essere dichiarato proprietario esclusivo di una parte del fondo sito in agro di Manduria, in catasto al foglio 143, p.11e 1576 e 173, occupato illegittimamente dalla società convenuta, proprietaria del terreno confinante, con conseguente ordine di rilascio e condanna al risarcimento del danno.

— Ha esposto l'attore che la società convenuta aveva apposto dei paletti sulla linea di continuazione di un muretto a secco già esistente, ritenendo erroneamente che tale muretto rappresentasse la linea di demarcazione del confine. Si è costituita l'Immobiliare Avetrana di Tanzillo Girolamo sas, chiedendo il rigetto della domanda attrice e, in via riconvenzionale, il riconoscimento dell'intervenuta usucapione del terreno controverso. Con sentenza n. 814/14 il Tribunale di Taranto, Sez. Dist. di Manduria, ha accolto la domanda attrice, dichiarando Raffaele Pesare, Isidoro Pesare, Palma Anna Pesare, Franca Pesare, Stefania Pesare, Michele Antonio Pesare ed Ombretta Pesare proprietari esclusivi della porzione di terreno controversa, della quale ha ordinato il rilascio.Con atto notificato il 20 maggio 2014, l'Immobiliare Avetrana srl ha presentato appello, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.

La Corte di Appello di Lecce, Sez. Dist. Taranto, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 200/17, ha respinto l'appello. L'Immobiliare Avetrana srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo, domandando la cassazione della sentenza impugnata. Nessuno degli intimati ha svolto difese. Parte ricorrente ha depositato memoria.

1. Con un unico motivo la società ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 130 c.p.c. e 57 disp. att. c.p.c., nonché 281 sexies c.p.c., poiché la corte territoriale avrebbe errato nel non rilevare la nullità della decisione di primo grado in quanto il verbale dell'udienza del 14 marzo 2014, data nella quale la causa era stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., era nullo per mancanza di un provvedimento e di sottoscrizione del giudice. Al riguardo, si osserva che è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione diretto ad ottenere, riproponendo censure già svolte in sede di appello, la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, giacché una decisione di accoglimento comporterebbe null'altro che la trattazione nel merito della causa da parte del giudice di appello (Cass., Sez. 2, n. 21943 del 12 ottobre 2020).

Nella presente controversia, la decisione della corte di appello è contestata perché essa avrebbe errato nel ritenere corretto l'operato del giudice di primo grado nonostante quest'ultimo, secondo la società ricorrente, avesse emesso una sentenza nulla per via della mancata sottoscrizione del verbale dell'ultima udienza. Si evidenzia, però, che, se anche il giudice di secondo grado avesse accolto il gravame sul punto, avrebbe dovuto, in ogni caso, decidere la causa nel merito - come, in effetti, è avvenuto - con la conseguenza che parte ricorrente non ha più interesse a prospettare nella presente sede la violazione processuale de qua.

Ne deriva l'inammissibilità del motivo.

2. Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile. Alcuna pronuncia va emessa sulle spese di lite, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'articolo 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo di versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, n. 14515 del 10 luglio 2015).

P.Q.M.

La Corte, - dichiara inammissibile il ricorso; - ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione II Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 novembre 2021. Il F