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Ordinanza — n. 4717/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal as prior judgment on contract validity precludes new nullity claims under Article 2909 Civil Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4717/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against a lower court judgment regarding the validity of a property sale contract. The appellant argued the contract was a disguised loan with a forfeiture clause, but the lower court had already ruled on the contract's validity and rejected the nullity defense. The court held that the prior judgment formed a res judicata on the contract's validity, preventing any new action challenging the same agreement under different legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 2909 c.c.; The judgment on the validity of a contract precludes any subsequent action challenging the same contract under different grounds, establishing res judicata by implication.

Parole chiave

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res judicata by implication contract validity disguised loan forfeiture clause Article 2909 Civil Code preclusive effect judicial economy distrazione di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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Art. 2909 c.c.
Art. 132 n.4 c.p.c.
Art. 111 comma 6 Cost.
Art. 2727 c.c.
Art. 2729 c.c.
Art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cassazione civile sez. I, 19/09/2013, n.21472
Cassazione civile sez. II, 09/11/2012, n.19503
I, 19/09/2013, n.21472; Cassazione civile sez. II, 09/11/2012, n.19503).Nel caso di specie, il Tribunale di Isernia si era pronunciato sull'eccezione di nullità del contratto e, dopo averla esplicitamente rigettata, si era pronunciato anche sulla domanda di rescissione per lesione.
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Testo completo

ItECIT7R0 C.U. ex art. 13 co. 1 qualer DPR i iSio2 ORDINANZA sul ricorse 3990-2017 proposto da: CAVONE FELICIA CARMELA, elettivamente demiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 4, presso lo studio dell'avvocato LUCILLA FORTE, rappresentata e difesa dall'avvocato RAFFAELE MAURO; - ricorrente contro MUTIERE PIERINO; 2021 - intimato - 2425 avverso la sentenza n. 68/2016 della CORTE D'APPELLOdì CAMPORASSO, depositata il 24/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GLANNACCAR I ; FATTI DI CAUSA Con scrittura privata del 9.9.1989, Muliere Pierino concluse un contratto di vendita con cui acquistò da Mannuppella Nicotina e Cavone Silvio un immobile; poiché i venditori non avevano adempiuto all'obbligo di consegna, il Muliere aveva adito il Tribunale di Isernia per chiedere l'accertamento dell'autenticità della scrittura.

I convenuti si erano costituiti ed avevano eccepito la nullità della scrittura sostenendo che essa fosse stata imposta dal Muliere per l'adempimento di un'obbligazione futura e perché la vendita dissimulava un mutuo. Il Tribunale aveva dichiarato l'autenticità della scrittura ed aveva rigettato l'eccezione di nullità. Il Muliere introdusse un altro giudizio, per chiedere che venisse confermato il suo diritto di proprietà dell'immobile e che ne fosse ordinato il rilascio a carico della Manuppella e degli eredi del Cavone. Si costituì il solo Cavone Gaetano ed eccepì la nullità della scrittura; anche Manuppella Nicotina e Cavone Felicia Carmela si costituirono e proposero domanda riconvenzionale per chiedere che fosse accertata la nullità dell'atto di vendita.

Il Tribunale di ilsernia accolse la domanda di rilascio e dichiarò coperta da giudicato esterno la questione della nullità del contratto. Manuppella Nicotina e Cavone Felicia proposero appello, riproponendo la domanda di nullità della scrittura sotto il profilo del divieto di patto commissorio in quanto le parti avevano concluso un altro contratto, privo di data certa, con la quale il Mulìere aveva ritrasferito alle venditrici lo stesso immobile al prezzo di £ 144.860.000, che aveva da loro acquistato per la somma di € 98.500,00; inoltre, dalla consulenza tecnica espletata nella procedura esecutiva risultava che il bene aveva il valore di £ 938.000.000.

La Corte di meri:o ritenne che si fosse formato ìl giudicato esterno sulla validità del contratto d vendita costituito dalla sentenza N.11/1994, emessa dal Tribunale di Isernia, avendo il Cavone e la Manuppella dedotto, in tale giudizio, che la vendita era stata imposta per l'adempimento di un'obbligazione futura sicchè era stata esclusa l'esistenza del patto commissorio, La Corte distrettuale affermò che, a prescindere dall'esistenza del giudicato esterno, non vi fosse la prova del contratto di mutuo in quanto gli unici elementi probatori addotti dai ricorrenti erano costituiti dalla differenza tra il prezzo pagato ed il valore del bene, dovuto all'esistenza di pignoramenti gravanti su di esso.

Per la cassazione della sentenza d'appello, Cavone Felicia Carmela ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, si deduce la "violazione e falsa applicazione dell'art.2909 c.c., in relazione all'art.360 comma 1n.3 c.p.c., oltre all'insufficiente e non corretta motivazione, la violazione dell'art.132, comma 1, n.4 c.p.c. e dell'art.111 Cost"; la ricorrente contesta l'esistenza del giudicato esterno sulla validità del contratto, costituito dalla sentenza del Tribunale di Isernia in quanto, in quel giudizio, il Tribunale si sarebbe limitato a rigettare la domanda di simulazione del contratto e dì rescissione per lesione e non si sarebbe pronunciato sulla nullità del contratto per l'esistenza del patto commissorio.

Il motivo non è condato. E' consolidato il principio di diritto secondo cui il giudice è tenuto al rilievo d'ufficio della nullità, quale irrinunciabile garanzia della tutela di interessi prettamente generali dell'ordinamento, afferenti a valori ritenuti fondamentali per l'organizzazione sociale (Cassazione civile sez. un., 12/12/2014, n.26242). Ne consegue che il giudice, innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale, deve rilevare dì ufficio l'esistenza di una causa dì nullità diversa da quella allegata dall'istante, essendo quella domanda pertinente ad un diritto autodeterminato, individuato indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio.

Poiché la domanda di nullità negoziale è volta all'accertamento negativo della non validità del contratto, la sentenza dichiarativa della nullità di un contratto per un motivo diverso da quello allegato dalla parte corrisponde pur sempre alla domanda originariamente proposta, sia per causa petendi (l'inidoneità del contratto a produrre effetti a causa della sua nullità), sia per petitum (la declaratoria di invalidità e di conseguente inefficacia ab origine dell'atto). Al giudice è quindi riconosciuto il potere-dovere di accertare tutte le possibili ragioni di nullità e non soltanto quella indicata dall'attore.

La domanda di accertamento della nullità negoziale si presta, sul piano dinamico-processuale, a un trattamento analogo a quello concordemente riservato alle domande di accertamento di diritti autodeterminati, inerenti a situazioni giuridiche assolute, anch'esse articolate in base ad un solo elemento costitutivo. Ne consegue che il giudizio di nullità o di non nullità del negozio è idoneo a formare il giudicato in un altro giudizio avente ad oggetto la domanda di nullità sotto un diverso profilo. Del resto, la diversa soluzione della proponibilità in altro processo di una diversa questione di nullità è contraria all'esigenza di concentrazione e stabilità delle decisioni giudiziarie.

La domanda di accertamento della nullità del contratto preclude, pertanto, qualsiasi nuova azione di nullità di quel negozio sotto ogni ulteriore profilo. Si tratta di un'ipotesi di giudicato per implicazione discendente, regolato dall'art.2909 c.c., in base al quale l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato "a ogni effetto" tra le parti in relazione alle questioni dipendenti da quella pregiudiziale oggetto del giudicato stesso (Cassazione civile sez. I, 19/09/2013, n.21472; Cassazione civile sez. II, 09/11/2012, n.19503).Nel caso di specie, il Tribunale di Isernia si era pronunciato sull'eccezione di nullità del contratto e, dopo averla esplicitamente rigettata, si era pronunciato anche sulla domanda di rescissione per lesione.

Si era pertanto formato il giudicato sulla non nullità del contratto ovvero sulla sua validità sicchè la questione della nullità non poteva essere riproposta in altro giudizio perché coperta da giudicato. Il ricorso va pertanto rigettato. E' assorbito il secondo motivo, con cui è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 n.4 c.p.c. , 111 comma 6 Cost e 2727 e 2729 c.c. , in relazione all'art.360 comma ln.3 c.p.c. in relazione alla prova dell'esistenza del patto commissario. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 4100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cas