Cassation court dismisses appeal against condominium administrator for failure to prove fraud or gross negligence in financial management.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed Mauro Antonio's cassation appeal against the Padua Tribunal's rejection of his damages claim against condominium administrator Trentin Stefano. The appellant argued that the administrator acted illegally regarding electrical works and demolitions, but the court found the assembly had duly approved the accounts and expenses. Consequently, the court ruled that the administrator's actions were lawful and that the appellant failed to prove fraud or gross negligence required for civil liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1130, 1131, 1135, 1137 c.c.; The condominium administrator's acts are binding on all owners if approved by the assembly, and owners must challenge such deliberations promptly rather than alleging fraud at the final accounts stage.
Parole chiave
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la seguente SEGNALAZIONE PER !ECU RO ORDINANZA r..u, .0. i sul ricorso 968-2017 proposto da: MAURO ANTONIO,elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALPOLICELLA 12, presso lo studio dell'avvocato ANDREA PROVINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERO GALLIMBERTI; - ricorrente - contro TRENTIN STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.P.DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO PAGLIARI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO ANGI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1682/2016 del TRIBUNALE di PADOVA, depositata il 31/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere Dott.
ROSSANA GIANNACCARI; FATTI DI CAUSA giudizio trae origine dalla domanda proposta da Mauro Antonio, proprietario di un appartamento nel Condominio Prato, sito in Padova, nei confronti dell'amministratore Trentin Stefano, con cui chiese il risarcimento dei danni conseguenti a comportamenti illegittimi ed arbitrari del predetto. Il Giudice di Pace dispose CTU ed accolse la domanda di risarcimento dei danni nella misura di C 6,00. Il Tribunale rigettò l'appello proposto dal Mauro e lo condannò al pagamento delle spese dì lite. Il giudice di merito osservò che l'appellante aveva riprodotto, in sede di gravame ed in modo pedissequo, le doglianze proposte innanzi al Giudice di Pace; accertò che i bilanci erano stati approvati dall'assemblea sicchè eventuali dissensi dovevano essere fatti valere con l'impugnazione tempestiva della delibere assembleari, né era stata fornita la prova della condotta truffaldina.
Per la cassazione della sentenza d'appello ha proposto ricorso Mauro Antonio sulla base di otto motivi. Ha resistito con controricorso Trentin Stefano. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1655,1661, 1665 e 1130, comma 1 c.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c., in relazione all'erroneità delle voci riportate in bilancio relative al contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori elettrici condominiali inerenti la luce delle scale e l'ascensore. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.1130, comma 1, n.3 c.c., in relazione Ric, 2017 n. 00968 sez. 52 - ud. 12-10-2021 -2- all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per l'illegittima esecuzione dei lavori elettrici condominiali mai deliberati dall'assemblea Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.1135 c.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p,c. per l'illegittima demolizione del soffitto, realizzato all'insaputa dell'assemblea.
Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 c.c. e dell'art.1710 c.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c., in relazione all'addebito delle spese per la pulizia del condominio. Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1655, 1661 e 1665 c.c. , in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c., in relazione al contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori aventi ad oggetto i lastrici solari e la terrazza nel condominio. Con il sesto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1655,1662,1663,1667 , 1130, comma 4 c.c., 2049 c.c.„ in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c., in ordine ai rapporti inerenti al contratto d'appalto con la società "Linda", che aveva arrecato danni a due scalini ed alla parete scala.
Con il settimo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 c.c., 1710 c.c., , in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c. per l'illegittima esecuzione di lavori elettrici privati mai autorizzati dai condomini, I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati. Con essi vengono denunciate, in sede di legittimità, le doglianze espresse nei gradi di merito, riguardanti presunte irregolarità commesse dall'amministratore, Ric, 2017 n. 00968 sez 52 - ud. 12-10-2021 -3- Lungi dal contestare le affermazioni contenute nella sentenza per contrasto con la norma regolatrice, il ricorso contesta le risultanze di causa in relazione a specifici comportamenti dell'amministratore, in relazione ai quali il giudice di merito non ha ravvisato profili di responsabilità civile per dolo o colpa grave oppure deduce profili di illegittimità delle delibere condominiali.
Ai sensi dell'art.1131 c.c., nei limiti conferiti dall'art.1130 c.c. o dei maggiori poteri conferiti dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti, dal punto di vista sostanziale e processuale. Ne consegue che l'approvazione del preventivo e la ripartizione delle spese, nonché l'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore , rientrano tra le attribuzioni dell'assemblea dei condomini , le cui deliberazioni, se non impugnate tempestivamente, per vizi di nullità o annullabilità, vincolano tutti i condomini, ai sensi dell'art.1137 c.c. Qualora la ripartizione delle spese condominiali sia avvenuta soltanto con l'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore, ai sensi dell'art. 1135, n. 3, c.c., l'obbligazione dei condomini di contribuire al pagamento delle stesse sorge al momento della approvazione della delibera assembleare di ripartizione, che i condomini assenti o dissenzienti dovranno impugnare nei termini di legge e non per ragioni di merito, perché non è consentito al singolo condomino rimettere in discussione, al momento dei bilancio consuntivo, i provvedimenti della maggioranza che, tradottisi in delibere, avrebbero dovuto essere tempestivamente impugnati (ex multis Cassazione civile sez.
VI, 24/09/2020, n.20006). Come correttamente affermato dal Tribunale, si era in presenza di regolari delibere di approvazione dell'operato Ric, 2017 n. 00968 sez. 52 - ud. 12-10-2021 -4- dell'amministratore da parte dell'assemblea condominiale ed era stata esclusa ogni ipotesi di comportamento penalmente rilevante, anche nella competente sede penale. Con l'ottavo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art.91 c.p.c., per avere il Tribunale disposto la condanna delle spese del giudizio d'appello. Il motivo è infondato. Il Tribunale ha correttamente applicato il criterio della soccombenza in quanto l'appello era stato rigettato.
Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo dì contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 1400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Ric. 2017 r. 00968 sez. 52 - ud. 12-10-2021 -5- Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civ