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Sentenza — n. 4520/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal on litigation costs calculation, rejecting first ground while upholding second regarding dispute value.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4520/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially allowed Leda Marconi's appeal against the Perugia Court of Appeal's decision on litigation costs. Marconi argued for a lower fee bracket based on the first-instance amount, while the Ministry of Justice contested the calculation method. The court rejected the first ground but accepted the second, ruling that the dispute value for cost purposes is the amount awarded by the first judge when only costs are appealed.

Regesto Legislator

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Art. 5 ter legge n. 89 del 2001; Art. 385 c.p.c.: When the second instance judgment concerns exclusively the correctness of the first instance's cost award, the value of the dispute for cost allocation purposes is determined by the amount liquidated by the first judge.

Parole chiave

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litigation costs calculation dispute value determination costs of proceedings second instance appeal legal fees proportionality spese di procedura ripetibili dell'avvocato tassazione delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 5 ter legge n. 89 del 2001
67/2019 depositato il 24 gennaio 2019, respingeva l'opposizione proposta da Leda Marconi, ai sensi dell'art. 5 ter legge n.
Art. 23 comma 8-bis d.l. n. 137 del 2020
Con avviso notificato alle parti il ricorso è stato trattato in camera di consiglio in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, d.
Art. 375 ultimo comma c.c.
176 del 2020, senza la partecipazione delle parti che non hanno fatto richiesta di discussione orale, con adozione della forma di sentenza della decisione, in forza dell'art. 375, ultimo comma, c.c.
Art. 385 terzo comma c.p.c.
Ai sensi dell’art. 385, terzo comma, c.p.c.
Art. 92 comma 2 c.p.c.
visto l’accoglimento parziale e la conseguente soccombenza reciproca compensa le spese del giudizio di legittimità ex art. 92, comma 2, c.p.c.
articolo 91 c.p
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c., dell’articolo 2233, secondo comma, c.c., liquidazione dei compensi in violazione del decreto ministeriale numero 55 del 2014.
articolo 2233 c.c
La liquidazione di soli euro 250 sarebbe meramente simbolica in violazione dell’articolo 2233 c.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sent. n. 27871 del 2017
Sez. 3, Sent. n. 536 del 2011
27871 del 2017 Sez. 3, Sent. n. 536 del 2011) 3.
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Sentenza — n. 12027/2022 — snciv
Court allows partial appeal on lawyer fees calculation based on correct cause value, remanding case for new fee assessment.
Ordinanza — n. 10860/2023 — snciv
Cassation court dismisses appeal against appellate court's fee liquidation in unreasonable duration proceedings. The court rejects claims of insufficient motivation and procedural anomalies regarding fee calculation. The decision upholds the appellate court's fee assessment based on established legal criteria. The ruling confirms that fee liquidations in duration proceedings must follow standard tables unless specific circumstances warrant reduction. The court emphasizes that the appellate court properly applied the criteria for legal representation fees. The judgment clarifies the limits of judicial discretion in awarding lawyer's fees. The decision affirms the validity of the appellate court's reasoning on fee allocation. The court maintains that the fee liquidation was legally sound and properly motivated.
Ordinanza — n. 32957/2021 — snciv
Cassation court allows appeal against administrative court fee award, ruling it violated minimum legal standards set by specific decree.
Ordinanza — n. 25489/2021 — snciv
Italian Supreme Court dismisses appeal regarding monitoring phase costs, ruling the table for ordinary proceedings applies.
Ordinanza — n. 8920/2024 — snciv
Italian Supreme Court allows claim for fair compensation, overturning lower court's fee calculation errors.

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Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso 9815-2019 proposto da: MARCONI LEDA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GOLAMETTO 4, presso lo studio dell'avvocato GIOVAMBATTISTA FERRIOLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; Ric. 2019 n. 9815 sez. S2 - ud. 16/12/2021 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9815/2019 Numero sezionale 2755/2021 Numero di raccolta generale 4520/2022 Data pubblicazione 11/02/2022 - resistente - avverso il decreto n. 67/2019 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 24/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2021 dal Consigliere Dott.

LUCA VARRONE; FATTI DI CAUSA 1. La Corte di appello di Perugia, con decreto n. 67/2019 depositato il 24 gennaio 2019, respingeva l'opposizione proposta da Leda Marconi, ai sensi dell'art. 5 ter legge n. 89 del 2001, avverso il decreto del magistrato designato che, in accoglimento della domanda di equa riparazione formulata dalla ricorrente, liquidava l'indennizzo in complessivi € 1.334,00 e in € 250,00 le spese del procedimento, ritendo infondate le doglianze relative alle sole spese di lite.

2. Leda Marconi ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Perugia fondato su due motivi.

3. Il Ministero intimato ha solo depositato "atto di costituzione" finalizzato alla partecipazione alla fase decisoria.

4. All’adunanza del 1° ottobre 2019 il collegio ha ritenuto che non ricorresse l'evidenza decisoria e, pertanto, ha rimesso la trattazione del ricorso alla pubblica udienza, in particolare con riferimento alla questione relativa al criterio di determinazione delle spese in presenza della sola fase monitoria.

5. Con avviso notificato alle parti il ricorso è stato trattato in camera di consiglio in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, d. l. n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza la partecipazione delle parti che non hanno fatto richiesta di discussione orale, con adozione della forma di sentenza della decisione, in forza dell'art. 375, ultimo comma, c.c. Ric. 2019 n. 9815 sez. S2 - ud. 16/12/2021 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a :

V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9815/2019 Numero sezionale 2755/2021 Numero di raccolta generale 4520/2022 Data pubblicazione 11/02/2022 6. L’ufficio della Procura Generale ha presentato conclusioni scritte ex art. 23, comma 8-bis, d. l. n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, chiedendo il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c., dell’articolo 2233, secondo comma, c.c., liquidazione dei compensi in violazione del decreto ministeriale numero 55 del 2014. e 37 del 2018. Si censura la sentenza nella parte in cui ha applicato la tabella 12 del d.m. n. 55 del 2014 nello scaglione da euro 1100 a euro 5200 perché la somma liquidata in favore dell’istante era di euro 1334, applicando i compensi minimi relativi alle due uniche fasi compatibili con la natura privata di contraddittorio della fattispecie di ingiunzione.

La liquidazione di soli euro 250 sarebbe meramente simbolica in violazione dell’articolo 2233 c.c. citato in rubrica dovendosi peraltro applicare la tabella 12 e non la tabella 8 del D.M. numero 155 del 2014. 1.2 Il motivo è infondato. Il collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: «In tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al d.m. n. 55 del 2014, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto a quello di cui agli artt.633 e ss. c.p.c., rilevando, ai fini dell'applicazione di tale tabella, oltre che l'identica veste formale - decreto - del provvedimento conclusivo Ric. 2019 n. 9815 sez.

S2 - ud. 16/12/2021 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9815/2019 Numero sezionale 2755/2021 Numero di raccolta generale 4520/2022 Data pubblicazione 11/02/2022 della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l'iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardine audiatur et altera pars, che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento "ex lege" Pinto e l'ordinario procedimento d'ingiunzione» (Sez. 2, Sent. n. 16512 del 2020).

Ne consegue che la liquidazione delle spese da parte della Corte d'Appello avvenuta in applicazione della tabella 8 con riferimento alla fase monocratica dinanzi al giudice delegato è immune dalle censure prospettate dal ricorrente.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 14 e 91 c.p.c. liquidazione dei compensi ex d. m. n. 55 del 2014 e d.m. n. 37 del 2018. All’esito del giudizio d’appello le spese poste a carico della parte privata opponente dovevano essere quantificate sulla base dello scaglione da euro 0 a 1100, avendo ad oggetto la causa esclusivamente la misura della liquidazione delle spese nel giudizio di primo grado pari a € 286. Dunque, la liquidazione di euro 1198,50 corrisponderebbe ai minimi applicabili per le controversie dello scaglione superiore. 2.1 Il secondo motivo è fondato.

Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali - sulla base del criterio del "disputatum" (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza); Ric. 2019 n. 9815 sez.

S2 - ud. 16/12/2021 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9815/2019 Numero sezionale 2755/2021 Numero di raccolta generale 4520/2022 Data pubblicazione 11/02/2022 peraltro, ove il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il "disputatum" posto all'esame del giudice di appello (Sez. 3, Sent. n. 27871 del 2017 Sez. 3, Sent. n. 536 del 2011) 3.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione.

4. Ai sensi dell’art. 385, terzo comma, c.p.c. visto l’accoglimento parziale e la conseguente soccombenza reciproca compensa le spese del giudizio di legittimità ex art. 92, comma 2, c.p.c.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 16/12/2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Luca Varrone Felice Manna Ric. 2019 n. 9815 sez. S2 - ud. 16/12/2021 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e F i r m a t o D a : M A N N A F E L