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Ordinanza — n. 4472/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of proof of service via postal receipt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4472/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioners failed to provide proof of service via postal receipt. Although the lower court had ruled on a simulated sales contract dispute, the cassation request itself was rejected for procedural non-compliance. The court held that postal service notification is only perfected upon delivery, evidenced by a receipt, which was absent in this case.

Regesto Legislator

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Art. 149, ultimo comma, c.p.c.; Art. 291 c.p.c.: The appeal is inadmissible if the receipt of service by postal service is not attached, as notification is perfected only upon delivery to the recipient.

Parole chiave

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inadmissible appeal postal service notification proof of service cassation procedure lack of receipt liquidazione di fondi realizzazione anticipata procedura di realizzazione del pegno immobiliare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 149, ultimo comma, c.p.c.
2 - CC del 14 dicembre 2021 all'originale a norma dell'art. 149, ult.
Art. 291 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 20778 del 2021
(Cass. n. 20778 del 2021;
Cass. n. 8909 del 2001
Cass. n. 8403 del 1999
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Testo completo

ente oq, ORDINANZA sul ricorso 48-2017 proposto da: GABRIELLI ANNAMARIA e FACCHIN PRIMO, rappresentati e difesi dall'Avvocato MICHELA TORTORICI per procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro FACCHIN FERDINANDA, FACCHIN OLIVO, FACCHIN BERTILLA, FACCHIN CAROLINA, FACCHIN BRUNA; - intimati - avverso la SENTENZA n. 1888/2016 DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA, depositata il 21/3/2016; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO; FATTI DI CAUSA 1.1. La corte d'appello, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato l'appello che Annamaria Gabrielli e Primo Facchin hanno proposto avverso la sentenza con la quale il tribunale, su domanda di Ferdinanda Facchin nei confronti dei fratelli Primo, Bruna, Bertilla, Carolina e Olivo Facchin nonché di Annamaria Gabrielli, moglie di Primo, aveva dichiarato la simulazione dei Te- ? contratti di compravendita stipulati da Luigi Facchin, padre dell'attrice, con la nuora Annamaria Gabrielli. 1.2.

La corte, in particolare, a fronte della vaghezza e della genericità delle deposizioni testimoniali sugli asseriti prestiti ricevuti dall'acquirente e della mancanza di prova del pagamento del prezzo, non essendo credibile che "il passaggio di somme di denaro così importanti ... possa essere avvenuto senza alcuna traccia documentale", ha ritenuto che i contratti impugnati dall'attrice non erano, in realtà, vere e proprie compravendite e che, essendo simulati„ tali contratti dovevano essere considerati tra le parti tamquam non essent. 1.3. La corte, infine, in ragione della preponderante soccombenza degli appellanti, li ha condannati al pagamento delle spese processuali, liquidandole nella misura minima "stante la non difficoltà delle questioni trattate". 2.1.

Annamaria Gabrielli e Primo Facchin, con ricorso notificato il 13/12/2016, hanno chiesto la cassazione della sentenza della corte d'appello, dichiaratamente non notificata. 2.1. Ferdinanda Facchin, Bruna Facchin, Bertilla Facchin, Carolina Facchin e Olivo Facchin sono rimasti intimati. RAGIONI DELLA DECISIONE 3.1. Il ricorso è inammissibile. 3.2. Il ricorso è stato, infatti, notificato a mezzo del servizio postale ma gli atti del giudizio di legittimità non contengono gli avvisi di ricevimento che ne attestino la consegna ai rispettivi destinatari, né tali avvisi risultano depositati in seguito. 3.3.

Ed è, invece, noto che, ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto per raccomandata ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegarsi Ric. 2017 n. 48 - Sez. 2 - CC del 14 dicembre 2021 all'originale a norma dell'art. 149, ult. comma, c.p.c., con la conseguenza che la mancanza di tale documento impone la declaratoria d'inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art.291 c.p.c. (Cass. n. 20778 del 2021;

Cass. 8909 del 2001; Cass.n. 8403 del 1999). 3.4. Nessuno degli intimati, d'altra parte, ha provveduto a notificare il controricorso né ha depositato memoria o svolto in giudizio attività difensiva.

4. Nulla per le spese di lite.

5. La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13. Così deciso, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 dicembre 202