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Ordinanza — n. 4224/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on inadmissibility grounds for novelty of argument regarding consumer credit status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4224/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Carlo Caruso's appeal against the appellate court's dismissal of his opposition to a money order. Caruso argued the contracts were consumer loans, but the court found the argument was novel and not previously raised in the record. Consequently, the appeal was inadmissible because the court lacked the authority to examine new factual issues regarding consumer status at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 121 t.u.b.; Art. 117, 125 bis t.u.b.: A consumer credit claim cannot be raised for the first time in a cassation appeal if the novelty of the argument prevents the court from examining it ex actis, requiring new factual findings on the consumer status and purpose of the loan.

Parole chiave

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novelty of argument consumer credit status inadmissibility of appeal ex actis examination money order opposition spese del veicolo a motore contratto di compravendita di veicoli lettera di vettura

Disposizioni normative citate

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Art. 121 t.u.b.
Art. 117 t.u.b.
385/1993 e come tale soggetto alla forma scritta ad substantiam (art. 117 t.u.b.), per cui, in mancanza, il contratto doveva ritenersi nullo, con l’impossibilità di far ricorso ad elementi probatori indiretti, quale la consegna delle vettura e l’erogazione delle somme date in prestito.
Art. 125 bis t.u.b.
Siffatta qualificazione del contratto non trova alcun riscontro nella sentenza impugnata, né risulta che la configurabilità di un contratto sottoposto alla disciplina dell’art. 125 bis t.u.b. sia stata oggetto di dibattito processuale.
Cass. 7048/2016
Cass. 8206/2016
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art.
art. 125 bis d.lgs. 385/1993
La tesi del ricorrente postula che il secondo finanziamento, di cui ancora si discute in questo giudizio, fosse riconducibile alla categoria dei contratti di credito al consumo, disciplinati dall’art. 125 bis d.lgs. 385/1993 e come tale soggetto alla forma scritta ad substantiam (art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 7048/2016
Cass. 8206/2016
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28975/2017 R.G. proposto da CARUSO CARLO, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Ferri, con domicilio eletto in Roma, Via Giacomo Puccini n. 10. – RICORRENTE– contro B.M. MOTOR’S S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Leone, con domicilio in Roma, via Principessa Clotilde n. 2. -CONTRORICORRENTE- e INTESA SAN PAOLO PERSONAL FINANCE S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.. -INTIMATA- avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2844/2017, depositata in data 27.4.2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 24.1.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 28975/2017 Numero sezionale 160/2022 Numero di raccolta generale 4224/2022 Data pubblicazione 09/02/2022 1.

Carlo Caruso ha proposto opposizione dinanzi al tribunale di Roma avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Neos Finance s.p.a. per il pagamento delle rate di due finanziamenti (aventi rispettivamente il nr. C03080945 e C031289276) finalizzati all’acquisto di due vetture, sostenendo, con riferimento al primo contratto, che il veicolo compravenduto era stato oggetto di furto e che la Neos s.p.a. non aveva osservato gli obblighi di comunicazione dei tempi di gestione del sinistro, e che la firma apposta sul secondo contratto non era autentica, non avendo mai acquistato o ricevuto la consegna di alcuna vettura.

La Neos si è costituita, instando per la conferma dell’ingiunzione e per la chiamata in causa della Bm Motor’s s.r.l., obbligata al pagamento, in solido con il beneficiario, in base alle clausole dei contratti di finanziamento. La Bm Motor’s ha contestato l’ammissibilità della chiamata in giudizio e la fondatezza della domanda monitoria, chiedendone il rigetto. Esaurita la trattazione, il tribunale ha respinto l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. L’appello proposto da Carlo Caruso è stato rigettato dalla Corte capitolina sul rilievo che, nonostante le contestazioni dell’appellante e l’avvenuto disconoscimento della firma apposta sul secondo finanziamento, la prova del perfezionamento dei contratti era ricavabile dal fatto che l’importo finanziato era stato erogato e che era provata anche la consegna della vettura, essendo i finanziamenti sottratti a vincoli di forma.

Spettava al debitore – secondo la pronuncia- il compito di dimostrare l’inesistenza del credito o la spettanza di un importo inferiore a quello richiesto. Per la cassazione della sentenza Carlo Caruso propone ricorso affidato ad un unico motivo. La Bm Motor’s s.r.l. ha depositato controricorso. F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 28975/2017 Numero sezionale 160/2022 Numero di raccolta generale 4224/2022 Data pubblicazione 09/02/2022 La Intesa S. Paolo Personal Finance s.p.a, subentrata alla Neos Finance s.p.a., è rimasta intimata.

2. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 214 e 215 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., per aver la pronuncia valorizzato, quale prova del secondo finanziamento, l’avvenuta erogazione delle somme e la consegna della vettura, mentre trattavasi di contratto di credito al consumo che doveva esser redatto per iscritto a pena di nullità, non potendo trarsi la prova del perfezionamento del contratto da elementi indiretti o da presunzioni. Il motivo è infondato. La tesi del ricorrente postula che il secondo finanziamento, di cui ancora si discute in questo giudizio, fosse riconducibile alla categoria dei contratti di credito al consumo, disciplinati dall’art. 125 bis d.lgs. 385/1993 e come tale soggetto alla forma scritta ad substantiam (art. 117 t.u.b.), per cui, in mancanza, il contratto doveva ritenersi nullo, con l’impossibilità di far ricorso ad elementi probatori indiretti, quale la consegna delle vettura e l’erogazione delle somme date in prestito.

Siffatta qualificazione del contratto non trova alcun riscontro nella sentenza impugnata, né risulta che la configurabilità di un contratto sottoposto alla disciplina dell’art. 125 bis t.u.b. sia stata oggetto di dibattito processuale. Il ricorso – in palese violazione dei requisiti di specificità imposti dagli artt. 366 e 369 c.p.c. - non chiarisce se e dove il tema sia stato dedotto nel giudizio di merito. Va invero ribadito che il ricorrente per cassazione che proponga una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, né indicata nelle conclusioni epigrafate, al fine di evitare una statuizione F i r m a t o D a :

D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 28975/2017 Numero sezionale 160/2022 Numero di raccolta generale 4224/2022 Data pubblicazione 09/02/2022 di inammissibilità per novità della censura ha l'onere, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass.7048/2016;

Cass. 8206/2016). Non può comunque ritenersi che qualsivoglia contratto di finanziamento concluso da intermediari autorizzati ricada nella previsione dell’art. 125 bis D.lgs. 385/1993: ai sensi dell’art. 121 t.u.b., il credito al consumo è il contratto intercorso tra il professionista ed un consumatore, allorquando il finanziamento è concesso per esigenze estranee all’attività professionale o d’impresa del beneficiario, circostanza il cui accertamento attiene al fatto ed è rimesso al giudice di merito. In definitiva, l’esistenza di un rapporto riconducibile all’ambito applicativo degli artt. 117 e 125 bis t.u.b. appare questione che non può avere ingresso nel presente giudizio di legittimità, esigendo nuovi accertamenti in fatto riguardanti il possesso della qualità di consumatore in capo al ricorrente e l’estraneità del contratto ad esigenze legate all’attività professionale o imprenditoriale da questi eventualmente svolta, che competeva al giudice di merito scrutinare.

Il ricorso è quindi respinto, con aggravio di spese di legittimità. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 28975/2017 Numero sezionale 160/2022 Numero di raccolta generale 4224/2022 Data pubblicazione 09/02/2022 rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 200,00 per esborsi, ed € 2300,00 per compensi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, del giorno 24.1.2022. IL PRESIDENTE Rosa Maria Di Virgilio F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a :

D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D