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Sentenza — n. 4220/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against appeal inadmissibility order as it targets the wrong procedural decision.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4220/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed against the appellate court's order of inadmissibility rather than the first-instance judgment. The appellant sought to challenge the dismissal of her incidental appeal regarding the nullity of the expert report, while the appellees argued the correct target was the original court decision. The court ruled that an order of inadmissibility confirming first-instance rulings is not independently appealable to the Cassation court unless it establishes a new autonomous legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 348 ter, comma 3, c.p.c.; An order of inadmissibility confirming first-instance rulings is not appealable to the Cassation court when it lacks an autonomous ratio decidendi distinct from the confirmed decision.

Parole chiave

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inadmissibility appeal procedural target ratio decidendi appellate order Cassation jurisdiction azione per l'apposizione dei termini rettificazione di confine violazione delle distanze dai confini

Disposizioni normative citate

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Art. 348 ter, comma 3, c.p.c.
Il ricorso in Cassazione, di conseguenza, avrebbe dovuto essere diretto avverso la decisione di prime cure, e non invece contro l’ordinanza di inammissibilità, secondo quanto previsto dall’art. 348 ter, terzo comma, c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
Art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
art. 112 c.p
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.
art. 348 bis c.p
Va data, sul punto, continuità al principio secondo cui “L'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23334 del 19/09/2019
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Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso 9518-2017 proposto da: CIAMPAGNA MARIA, rappresentato e difeso dall’avv. NISLA FORCUCCI e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro GANGA MIRELLA e GIANGIULIO SABATINO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA APPIA NUOVA n. 96, presso lo studio F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C O S E N T I N O A N T O N E L L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 0 4 2 7 5 9 9 3 8 d 3 1 4 7 7 1 e 9 6 d a 2 5 b 5 9 3 5 9 5 Numero registro generale 9518/2017 Numero sezionale 67/2022 dell'avvocato MARINO MARINI, che li rappresenta e difende Numero di raccolta generale 4220/2022Data pubblicazione 09/02/2022 unitamente all'avvocato MASSIMO VISCONTI - controricorrenti - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 15/11/2016; udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 14/01/2022 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA; udito l'Avvocato GIUSEPPE RANIERI, per delega dell’avv. MASSIMO VISCONTI, per parte controricorrente, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il P.G., nella persona del Sostituto Dott. ALESSANDRO PEPE, il quale ha concluso per l’inammissibilità, o in subordine per il rigetto, del ricorso FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 21.3.2011 Ciampagna Maria evocava in giudizio Giangiulio Sabatino e Ganga Mirella, proprietari di un fondo confinante con il suo, innanzi il Tribunale di Sulmona, invocando l’accertamento del confine tra i due fondi e la condanna dei convenuti al rilascio della porzione eventualmente occupata.

Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e spiegando a loro volta riconvenzionale per la condanna dell’attrice ad eliminare le opere realizzate sulla loro proprietà. Con sentenza n. 157/2016 il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda principale, accertando il confine in coerenza con le conclusioni della C.T.U. esperita nel Corso del giudizio e condananndo i convenuti al rilascio della porzione da loro occupata. Interponevano appello Giangiulio Sabatino e Ganga Mirella, mentre spiegava appello incidentale la Ciampagna, dolendosi della nullità della C.T.U. ed invocandone la rinnovazione.

Con ordinanza del 15.11.2016 la Corte di Appello di L’Aquila dichiarava inammissibile tanto il gravame principale che quello incidentale. F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C O S E N T I N O A N T O N E L L O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 0 4 2 7 5 9 9 3 8 d 3 1 4 7 7 1 e 9 6 d a 2 5 b 5 9 3 5 9 5 Numero registro generale 9518/2017 Numero sezionale 67/2022 Propone ricorso per la cassazione di detta decisione, sul Numero di raccolta generale 4220/2022Data pubblicazione 09/02/2022 presupposto che la stessa integri in effetti una sentenza, Ciampagna Maria, affidandosi a tre motivi. Resistono con controricorso Giangiulio Sabatino e Ganga Mirella. All’udienza del 14 gennaio 2022 la parte controricorrente ha concluso per il rigetto del ricorso, mentre il P.G. ha concluso per l’inammissibilità, o in subordine per il rigetto, del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 61, 62, 191, 193, 194 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto ravvisare la nullità della consulenza tecnica esperita in prime cure, in quanto redatta non dall’ausiliario nominato dal giudice, bensì da un suo collaboratore non autorizzato. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello non si sarebbe pronunciata sull’eccezione di nullità della C.T.U., tempestivamente riproposta in seconde cure sub specie di motivo di appello incidentale.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt.159, 61, 62, 191, 193 e 194 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto far derivare, dalla nullità della consulenza tecnica, la nullità di tutti gli atti successivi, inclusi quelli a contenuto decisorio. Il ricorso è inammissibile. La Corte di Appello ha ritenuto pienamente condivisibile l’argomentazione del Tribunale ed ha, su questa base, ravvisato l’inammissibilità sia dell’appello principale che di quello incidentale. In riferimento a quest’ultimo, in particolare, il giudice di secondo grado afferma che “Il primo giudice ha ben spiegato che non sussiste la nullità della c.t.u., una volta che il consulente era stato F i r m a t o D a :

O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C O S E N T I N O A N T O N E L L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 0 4 2 7 5 9 9 3 8 d 3 1 4 7 7 1 e 9 6 d a 2 5 b 5 9 3 5 9 5 Numero registro generale 9518/2017 autorizzato ad avvalersi di un collaboratore; che il c.t.u., dopo Numero sezionale 67/2022Numero di raccolta generale 4220/2022 essersi avvalso della facoltà, aveva partecipato personalmente al Data pubblicazione 09/02/2022 sopralluogo, presenziando e dirigendo le operazioni di rilievo topografico materialmente eseguite dall’ing.

Farina, nel contraddittorio dei consulenti di parte; che la relazione del collaboratore era stata allegata alla c.t.u. ed era stata recepita dal consulente tecnico, dopo averla adeguatamente vagliata” (cfr. pag. 3 del provvedimento impugnato, in principio). L’ordinanza della Corte distrettuale, dunque, non costituisce - come ritiene erroneamente la parte ricorrente- un provvedimento a contenuto decisorio che aggiunge rationes decidendi, o argomentazioni logico-giuridiche, ulteriori e diverse rispetto a quelle poste a base della sentenza di prime cure.

Si tratta, invece, di un’ordinanza di inammissibilità che conferma l’argomentato del giudice di prima istanza, il quale a sua volta aveva deciso in coerenza con le risultanze della consulenza tecnica esperita nel corso del giudizio di primo grado. Il ricorso in Cassazione, di conseguenza, avrebbe dovuto essere diretto avverso la decisione di prime cure, e non invece contro l’ordinanza di inammissibilità, secondo quanto previsto dall’art. 348 ter, terzo comma, c.p.c. Va data, sul punto, continuità al principio secondo cui “L'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. non è impugnabile con ricorso per cassazione quando confermi le statuizioni di primo grado, pur se attraverso un percorso argomentativo parzialmente diverso da quello seguito nella pronuncia impugnata, non configurandosi, in tale ipotesi, una decisione fondata su una ratio decidendi autonoma e diversa né sostanziale né processuale” (Cass.

Sez. 3, Sentenza n. 23334 del 19/09/2019, Rv. 655096). Di conseguenza, l’impugnazione è inammissibile, perché diretta avverso l’ordinanza di inammissibilità della Corte di Appello, e non invece avverso la sentenza del Tribunale, la quale -peraltro- F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a :

C O S E N T I N O A N T O N E L L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 0 4 2 7 5 9 9 3 8 d 3 1 4 7 7 1 e 9 6 d a 2 5 b 5 9 3 5 9 5 Numero registro generale 9518/2017 neppure è stata depositata in copia autentica, con conseguenteNumero sezionale 67/2022Numero di raccolta generale 4220/2022 -ed aggiuntivo- profilo di improcedibilità. Data pubblicazione 09/02/2022 Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 1.000, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 14 gennaio 2022. Il Presidente (A. Cosentino) Il Consigliere estensore (S. Oliva) F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a :

C O S E N T I N O A N T O N E L L O E m e s