Cassation court dismisses appeal on litigation costs, ruling total loser status required for aggravated liability under Art. 96 CPC.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Luigia Leoni's appeal against the Second Instance Court's reform of the litigation costs award. Leoni argued that the opposing party, Carlo Paparo, should have borne all costs due to his total defeat, but the lower court found he was a partial winner regarding the reduced debt amount. The court held that aggravated liability under Article 96 of the Civil Procedure Code requires total defeat, which was absent here, thus dismissing the claim and ordering Leoni to pay the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 96, commi 2 e 3, cod. proc. civ.; The aggravated liability for litigation costs under Article 96 of the Civil Procedure Code requires total defeat by the losing party, as reciprocal victory precludes the application of this provision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7918-2017 proposto da: LEONI LUIGIA, elettivamente domiciliata in Roma, Via A. Secchi 9, presso lo studio dell'avv. Valerio Zimatore, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro PAPARO CARLO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Flaminia 732, presso lo studio dell'avv. Elvira Riccio, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Nesci; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1430/2016 della Corte d'appello di Catanzaro, depositata il 14/09/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2021 dalla consigliera Annamaria Casadonte; rilevato che: -la signora Luigia Leoni impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro che ha riformato la sentenza del tribunale di Catanzaro in relazione alle spese di lite; -il contenzioso tra le parti inizia con la notifica del decreto ingiuntivo effettata da Carlo Paparo a Luigia Leoni ed Antonio Bressi per il pagamento di euro 73.197,18 oltre accessori, richiesti in base a dichiarazioni sottoscritte dai coniugi ingiunti perprestiti onerosi; -questi ultimi proponevano opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo con la rideterminazione dell’importo dovuto; -nel giudizio di opposizione si costituiva il creditore opposto Paparo che eccepiva l’infondatezza dell’opposizione; -all’esito del giudizio di prime cure l’adito tribunale in accoglimento dell’opposizione revocava il decreto ingiuntivo condannando Luigia Leoni (deceduto il Bressi nel corso del giudizio) al pagamento della minore somma di euro 19.206,00 oltre interessi e condannando il creditore opposto alla rifusione delle spese di lite; -a seguito di gravame da quest’ultimo proposto, la corte d’appello ha riformato la sentenza impugnata in relazione alla statuizione sulle spese osservando che la condanna dell’opponente, seppure ad una somma ridotta rispetto al quantum richiesto, avrebbe dovuto comportare la compensazione delle spese di lite e non la condanna della parte risultata creditrice di somme alla rifusione integrale delle spese di lite; -la corte territoriale contestualmente ha rigettato la domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata formulata dalla Leoni, oltre che per difetto della soccombenza totale del Paparo, anche per mancanza in capo ad esso del presupposto della malafede e della colpa grave; - la corte d’appello decideva, pertanto, di compensare le spese per entrambi i gradi di giudizio nella misura di un mezzo con condanna dell’opponente nei limiti del residuo mezzo; -la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dalla Leoni con ricorso affidato ad un unico articolato motivo, cui resiste con controricorso Carlo Paparo; considerato che: -con l’unico motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 96, commi 2 e 3, cod. proc. civ., per avere la corte territoriale riformato la statuizione del primo giudice sull’integrale condanna alle spese a carico delle creditore opposto Paparo nonostante l’accertata non debenza della somma esorbitante il dovuto e proditoriamente richiesta dallo stesso con il decreto ingiuntivo; -si censura altresì la mancata applicazione nei confronti del Paparo della sanzione prevista dall’art. 96, commi 2 e 3, cod. proc. civ. nonostante l’accertata malafede dello stesso per avere richiesto una somma esorbitante non dovuta e costituente, ad avviso della ricorrente, sostanzialmente oggetto di giudicato; -la censura è infondata sia con riguardo al profilo della disposta compensazione per metà in ragione della parziale soccombenza dell’attore sostanziale, sia in relazione alla richiesta applicazione dell’art. 96 cod. proc civ.; -con riguardo alla operata compensazione per un mezzo delle spese di lite, essa costituisce applicazione del generale principio (cfr.
Cass.21684/2013; id.3438/2016; id.10113/2018; id. 1268/2020) secondo cui rientra fra i presupposti per la compensazione l’accoglimento solo parziale della domanda attorea, come effettivamente avvenuto nel caso di specie; -con riguardo alla violazione dell’art. 96 cod. proc. civ., costituisce presupposto ineludibile per l’applicazione della sanzione disciplinata dall’invocato art. 96 cod. proc. civ. la condizione di “soccombente” della parte nei cui confronti la sanzione per responsabilità aggravata è invocata come sidesume inequivocabilmente dal tenore letterale della disposizione in esame che così recita:
“1.Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave il giudice, su istanza della parte, la condanna, oltre che allespese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza.
2. Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito 1 provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziato compiuta l’esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni dell’attore al creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.
3. In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativa determinata.”; - come già affermato da questa Corte, la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma quando non sussista il requisito della totale soccombenza per essersi verificata soccombenza reciproca (cfr.
Cass.21590/2009; id.7409/2016; id.24158/2017); -tale presupposto della soccombenza totale del Paparo non ricorre nel caso di specie, essendo egli stato riconosciuto creditore seppure di somma inferiore e avuto l’appello fondamento in relazione alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado; -l’infondatezza del primo profilo della censura sull’applicazione dell’art. 96 cod. proc. civ. rende inammissibile per difetto di interesse la censura in ordine alla contestazione della valutazione operata sulla mala fede e colpa grave del Paparo, essendo la ritenuta ratio decidendidella mancanza della soccombenza totale idonea da sola a giustificare il rigetto della domanda di accertamento della responsabilità aggravata (cfr.
Cass. Sez. Un. 7931/2017; Cass.11493/2018); -atteso l’esito del ricorso, ed in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in euro 1415,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bi