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Ordinanza — n. 4015/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal judgment for apparent motivation lacking independent reasoning on traffic fine appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4015/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court granted the appeal against the Second Instance judgment, which had merely copied the First Instance reasoning without independent analysis. The Court found the appeal judgment null because it failed to critically evaluate the appellant's arguments regarding the traffic fine. Consequently, the judgment was quashed and the case remanded to the Rome Tribunal for a new trial with different judges.

Regesto Legislator

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Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: An appeal judgment is null if its motivation is merely apparent, consisting only of a generic sharing of the first instance's factual reconstruction without any critical examination of the appeal grounds.

Parole chiave

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apparent motivation nullity of judgment relationem traffic fine appeal quashing of judgment independent reasoning remand to tribunal opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Nel dettaglio i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli art. 132, comma 2 n.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Nella specie trova quindi applicazione il principio secondo cui " In tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
Art. 111, comma 6 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 22022 del 2017
Cass. n. 22022 del 2017; Cass.
Cass. n. 20648 del 2015
22022 del 2017; Cass. n. 20648 del 2015; Cass.
Cass. n. 2268 del 2006
20648 del 2015; Cass. n. 2268 del 2006).
Cass. Sez. U, n. 22232 del 2016
Cass. Sez. L, n. 27112/2018
Sez. L, n.27112/2018
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22008/2017 R.G. proposto da DI RIENZO GETTULIO (C.F. DRNGTL32M24I339W), DI RIENZO TIZIANA (C.F. DRNTZN73P59H501M), PETRUCCELLI ERMINIA (C.F. PTRRMN45E50C1040), DI RIENZO FABIO (C.F. DNRFBA69A15H501E) DI RIENZO ERNESTO (C.F. DRNST65E12H501R) quali soci della Soc. DI RfENZO ASSICURAZIONI, di DI RIENZO ERNESTO e FABIO e C. s.a.s. con sede in Roma Via Caselle Torinese 5 (C.F. 04854861004), cancellata dal registro delle imprese il 2.2.2017, elett. domiciliati in Roma, Círc.ne Clodia n. 80 presso lo studio dell'Avv.

Alberto Properini che lì rappresenta e difende; - ricorrenti - contro PREFETTURA di ROMA in persona del Prefetto pro tempore; — intimata — avverso la sentenza del Tribunale Civile di Roma (n. 2794/2017), pronunciata il 3 febbraio 2017 e depositata il 13 febbraio 2017; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 23 novembre 2021 dal Consigliere Annachiara Massafra; FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso del 24 aprile 2012, la Soc. Di Rienzo Assicurazioni di Di Rienzo Ernesto e Fabio e C. s.a.s. propose opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura di Roma di euro 160, che respinse, perché infondato, il ricorso presentato contro il verbale di accertamento della Polizia municipale di Roma del 22 novembre 2011, per violazione dell'art. 158 del codice della strada.

L'opposizione venne respinta; contro la decisione venne interposto appello poi rigettato dal Tribunale di Roma con sentenza del 13 febbraio 2017. DI RIENZO GETTULIO, DI RIENZO TIZIANA, PETRUCCELLI ERMINIA, DI RIENZO FABIO, DI RIENZO ERNESTO, quali già soci della Soc. DI RIENZO ASSICURAZIONI, di DI RIENZO ERNESTO e FABIO, cancellata dal registro delle imprese il 2.2.2017, ricorrono con un motivo per la cassazione della sentenza, innanzi indicata, mentre la Prefettura è rimasta intimata. Nel dettaglio i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c., 118 dísp.att. c.p.c., 111, comma 6, Cost., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. La motivazione della sentenza oggetto di censura consta di 6 righi nei quali il Giudice si è riportato integralmente alla motivazione della sentenza di primo grado, senza fare cenno alcuno alle doglianze dell'appellante.Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello, (cfr.

Cass. n. 22022 del 2017; Cass. n. 20648 del 2015; Cass. n. 2268 del 2006). Come più recentemente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 22232 del 2016), "la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture".

2. La motivazione della sentenza impugnata non consente di comprendere quale fosse la fattispecie oggetto di causa, quale fosse il percorso motivazionale del primo giudice e quali le censure mosse col ricorso in appello, esaurendosi la descrizione dei fatti di causa in espressioni assolutamente generiche, che danno atto del rigetto dell'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di euro 160,00 emessa dalla Prefettura di Roma e notificata in data 22 marzo 2012. Non solo, la motivazione d'appello si esaurisce in una affermazione di condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni adoperate dal Tribunale, senza che sia stato trascritto alcun passo motivazionale e senza che emerga alcun esame critico degli stessi attraverso il filtro delle censure di parte.3.

Nella specie trova quindi applicazione il principio secondo cui " In tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame" (Cass.

Sez. L, n.27112/2018).

4. In conclusione il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, la sentenza cassata con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, la quale provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al .7t, e ›. Tribunale di Roma, in r vers compostzioneche provvederà anche cr alla liquidazione delle spese processuali del presente procedimento. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione II, del 23 novembre 2021. Il Presidente Rosa Maria Di Virgilio