Italian Supreme Court dismisses usucapion appeal, ruling appellate court correctly valued evidence regarding property acquisition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed Marco Busdraghi's cassation appeal against the Second Instance Court of Sassari regarding his usucapion claim for a property in Alghero. Busdraghi argued that the appellate court improperly valued testimonial evidence and misinterpreted statements made to a valuer, but the Court found these arguments lacked legal foundation. The decision established that the cited civil code provisions govern substantive possession and usucapion, not the procedural mechanics of judicial evidence evaluation, thereby upholding the lower court's factual findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1140 cod. civ.; Art. 1156 cod. civ.: The provisions on possession and usucapion do not regulate the judge's mechanism for evaluating evidence; mere criticism of the appellate court's assessment of testimonial value does not constitute a violation of substantive law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso 9355-2017 proposto da: BUSDRAGHI MARCO BENEDETTO ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANICIO GALLO 194 presso studio LA GATTUTA FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO MAMELI;- ricorrente - contro ITALFONDIARIO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, 2021 VIA FRANCESCO DENZA 50-A, presso lo studio 2415 dell'avvocato NICOLA LAURENTI, rappresentata e difesa dall'avvocato FILIPPO BASSU; - controricorrente - contro LIDO PARK DI FRANK GEROLAMA & C SAS IN LIQUIDAZIONE, IN PERSONA DEL LIQUIDATORE PRO-TEMPORE; - intimata - avverso la sentenza n. 588/2016 della CORTE D'APPELLO di SASSARI, depositata il 18/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal Consigliere Dott.
SERGIO GORJAN; Fatti di causa Marco Busdraghi evocò in giudizio avanti il Tribunale di Sassari la sas Lido Park di Frank Gerolama & C e la spa Italfondiario per sentir dichiarare il suo acquisto, mediante usucapione, dell'immobile sito in Comune censuario ed amministrativo di Alghero, catastalmente identificato al foglio 61 particella 792 sub 14, 15, 18, 21 e 22, libero dall'ipoteca iscritta e successivo pignoramento. Resistettero e la sas Lido Park e la spa Italfondiario, contestando la domanda attorea e il Tribunale turritano accolse la domanda del Busdraghi, riconoscendo l'intervenuto acquisto per fatto del diritto di proprietà sul fondo oggetto di causa libero da pignoramento ed ipoteca.
Avverso detta sentenza la spa Italfondiario propose gravame - cui aderì la sas Lido Park - avanti la Corte d'Appello di Cagliari sez. dist. di Sassari, che, resistendo il Busdraghi, accolse l'impugnazione e rigettò l'originaria domanda mossa dall'attore. La Corte sarda ritenne che una più adeguata valutazione del complesso probatorio acquisito in causa e della stessa condotta del Busdraghi non supportava la sua originaria domanda. Avverso detta sentenza Marco Busdraghi ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi. Resiste con controricorso la spa Italfondiario, mentre la sas Lido Park, benché ritualmente vocata, è rimasta intimata.
Ragioni della decisione Il ricorso proposto dal Busdraghi risulta privo di fondamento giuridico e va rigettato. Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente denunzia violazione della norma ex art 1140 cod. civ. posto che il Collegio turritano ha violato le disposizioni in tema di valutazione delle prove nell'apprezzare il risultato della prova orale assunta in causa. I La censura appare priva di fondamento solo si consideri che la norma sostanziale, indicata siccome violata, non regola affatto il meccanismo di valutazione probatoria da parte del Giudice, bensì attiene all'istituto del possesso.
L'argomentazione critica svolta con la censura appare compendiarsi nella mera elaborazione di critica nel merito dell'appezzamento, operato dalla Corte sarda, circa le dichiarazioni testimoniali rese da Luigi Bertramo - ritenuto teste inattendibile dal Tribunale - ma, motivatamente, valorizzato dai Giudici d'appello per sostenere la loro statuizione sfavorevole al ricorrente. Con il secondo mezzo d'impugnazione il Busdraghi lamenta violazione del disposto ex art. 1156 cod. civ. - forse 1158 -, posto che la Corte turritana aveva travisato la valenza delle dichiarazioni da lui rese allo stimatore incaricato nell'ambito dell'avviata procedura esecutiva e da questi riferite quale teste nel presente procedimento.
In disparte l'osservazione che non appare comprensibile l'evocazione della norma ex art 1156 cod. civ. - detta disposizioni in tema di usucapione di universalità di mobili e mobili registrati -, va rilevato che anche nella specie l'argomentazione svolta si limita a critica meritale dell'apprezzamento, fatto dalla Corte sarda, circa le dichiarazioni testimoniali rese dallo stimatore a riguardo delle affermazioni fatte a lui dal Busdraghi, in relazione alla sua relazione con i beni pignorati - oggetto della domanda di questo giudizio -, quando si recò in loco per valutare il bene staggito.
Anche nella specie la mera contestazione dell'apprezzamento della valenza degli elementi di prova da parte del Giudice non configura la violazione della norma sostanziale evocata. Al rigetto dell'impugnazione segue la condanna del Busdraghi alla rifusione verso la spa Itafondiario delle spese id questo giudizio di legittimità, liquidate in C 4.300,00 di cui C 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario secondo tariffa forense.Al rigetto dell'impugnazione segue anche l'obbligo del Busdraghi di versare importo pari al contributo unificato, ove dovuto.
P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il Busdraghi alla rifusione verso la spa Italfondiario delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in C 4.300,00 di cui C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario nella misura del 15%. Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater dPR 115/02 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dell'art 13 comma 1 bis dPR 115/02.
Così deciso in Roma nell'adunanza di camera di consiglio del 17 novembre 2021. I