Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3947/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to appellant's formal withdrawal of the legal action.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3947/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the legal action. The appellant, represented by Luca Di Eugenio, submitted a renunciation under Article 390 of the Code of Civil Procedure, which the opposing party accepted. Consequently, the court ruled that no further judicial determination was necessary and the proceedings terminated.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390, 391 c.p.c.; A withdrawal of the appeal by the appellant extinguishes the proceedings without the need for a substantive ruling on the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinguishment of proceedings Code of Civil Procedure formal renunciation Italian Supreme Court autorizzazione all’esecuzione spese di esecuzione esecuzione della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Luigi Abete, preso atto che l'avvocato Luca Di Eugenio ha depositato in via telematica rinuncia ex art. 390 cod.
Art. 391 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002
20561 - 2017 R.G.; /tf 2 dà atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art.
art. 86 cod. proc. civ
DGNLCU67A01L103G - rappresentato e difeso disgiuntamente e congiuntamente da sé medesimo, ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ., e, in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso, dall'avvocato Pietro Referza; elettivamente domiciliato in Roma, alla via Leonardo Greppi, n.
art. 390 cod. proc. civ
Luigi Abete, preso atto che l'avvocato Luca Di Eugenio ha depositato in via telematica rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso n. 20561 - 2017 R.G. proposto da: Avvocato LUCA DI EUGENIO - c.f. DGNLCU67A01L103G - rappresentato e difeso disgiuntamente e congiuntamente da sé medesimo, ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ., e, in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso, dall'avvocato Pietro Referza; elettivamente domiciliato in Roma, alla via Leonardo Greppi, n. 77, presso lo studio dell'avvocato Antonio Ruggero Bianchi. RICORRENTE contro BANCA D'ITALIA, Istituto di diritto pubblico - c.f. 00997670583 - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall'avvocato Stefania Ceci, dall'avvocato Marco Mancini e dall'avvocato Adriana Pavesi (dell'avvocatura della medesima "Banca d'Italia") ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Nazionale, n.

91. CONTRORICORRENTE e PROCURATORE GENERALE presso la CORTE d'APPELLO di ROMA INTIMATOavverso il decreto dei 8/30.5.2017 della Corte d'Appello di Roma, udita la relazione nella camera di consiglio del 18 gennaio 2022 del consigliere dott. Luigi Abete, preso atto che l'avvocato Luca Di Eugenio ha depositato in via telematica rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. datata 13.1.2022 al ricorso iscritto al n. 20561 - 2017 R.G.; dato atto che la "Banca d'Italia" ha depositato rituale dichiarazione di adesione alla rinuncia; ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione; ritenuto che nessuna statuizione è da assumere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità; dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del medesimo d.p.r.; visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.;

P.Q.M.

la Corte dichiara l'estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto dall'avvocato Luca Di Eugenio ed iscritto al n. 20561 - 2017 R.G.; /tf 2 dà atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del medesimo d.p.r. Così deciso in Roma il 18