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Decreto — n. 3943/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under civil procedure code articles.

Numero d'incarto Decreto — n. 3943/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the civil proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff, represented by Sammaritani, voluntarily relinquished the right to pursue the case against the defendant, De Santis. Consequently, the court applied the statutory provisions allowing for the termination of litigation upon such withdrawal, dismissing the appeal without further examination.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; The court may declare litigation extinguished when a party formally withdraws their appeal, thereby terminating the proceedings.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure voluntary withdrawal termination of litigation cassation appeal dismissal party autonomy ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Article 15 of Legislative Decree No. 40 of 2006
civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n.
art. 391 cod. proc. civ
civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art.
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Testo completo

sul ricorso proposto da: ONORATI MARIA TERESA, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO SAMMARITANI; - ricorrente - contro DE SANTIS GIORGIO, rappresentato e difeso da sé medesimo ex art.86 cpc; - con troricorrente — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma n.2328/2020 pubblicata in data 13 maggio 2020; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da ONORATI MARIA TERESA, accettata dal controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;

PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci 13/2022 RG 32543-2020 giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il As febbraio 2022. Il Presidente titolare Pasquale D'Asc