Italian Court dismisses appeals by RFI and others, declaring the lawsuit extinguished due to withdrawal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the lawsuit extinguished following the withdrawal of appeals by Rete Ferroviaria Italiana and other parties. The procedural outcome relied on the formal requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, which allow for the extinction of proceedings upon voluntary withdrawal. The court granted the request for extinction with the compensation of costs as explicitly requested by the withdrawing parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; the court may declare a lawsuit extinguished when the parties formally withdraw their appeals, thereby terminating the proceedings without a substantive judgment on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso proposto da: RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA RFI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA N 6, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI CRISOSTOMO SCIACCA, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro CONSORZIO ALTA VELOCITA' MILANO TORINO - CAV.TO.MI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GIUFFRE', che lo rappresenta e difende; - ricorrente incidentale - nonché contro PALADINI FRANCO, FCA FIA CHRYSLER AUTOMOBILES NV, ITALFERR SPA; - intimati - per la cassazione della sentenza non definitiva della Corte d'Appello di Torino n.1524/2015 pubblicata in data 6 agosto 2015 e della sentenza della Corte d'Appello di Torino n.433/2019 pubblicata in data 8 marzo 2019;
Il Presidente titolare letta la rinuncia ai ricorsi proposti da RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA RFI, CONSORZIO ALTA VELOCITA' MILANO TORINO - CAV.TO.MI; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; 2/2022 RG 30572-2019 ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza.
Così deciso in Roma il 411 gennaio 2022. Il Presidente titolare Pasqua