Italian court partially allows appeal, reducing second-instance lawyer fees for consumer car repair case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially allowed Radicchio S.R.L.'s appeal against a judgment ordering it to pay €495 for a car repair. While the lower court correctly rejected claims regarding vehicle age and fuel pump failure, the Supreme Court found the awarded lawyer fees of €2,500 exceeded statutory limits for a €495 claim. Consequently, the appeal was accepted only regarding the fee calculation, which was reduced to €630, while other arguments were dismissed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1490 c.c.; d.lgs. 206/2005; d.m. 55/2014: The court must strictly apply statutory fee tables based on the cause value, reducing excessive awards even when substantive liability claims are rejected.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20289-2016 proposto da: RADICCHIO S.R.L., in persona dell'Amministratore Unico e suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO SINOPOLI, rappresentata e difesa dall'avvocato ALFREDO LOVELLI, giusta delega in atti; - ricorrente - contro DE GREGORIO GIUSEPPE; - intimati , - avverso la sentenza n. 2960/2015 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 29/09/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS;
15. R.G. 20289/2016 PREMESSO CHE Il Giudice di pace di San Giorgio Ionico con sentenza n. 26/2010 ha accolto la domanda di Giuseppe De Gregorio e ha condannato la società Radicchio s.r.l. a pagare euro 495, pari alla spesa sostenuta dall'attore per riparare, in costanza di garanzia, l'auto acquistata in data 29 dicembre 2006. La società Radicchio s.r.l. ha impugnato la sentenza, contestando che si trattava di un'auto usata, immatricolata da sei anni cosicché il difetto andava ricondotto alla vetustà dell'automezzo e al suo uso ordinario. Il Tribunale di Taranto, con sentenza 29 settembre 2015, n. 2960, ha rigettato l'impugnazione. Avverso la pronuncia la società Radicchio s.r.l. ricorre per cassazione. L'intimato Giuseppe De Gregorio non ha proposto difese. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in quattro motivi.
1. Il primo motivo denuncia "violazione e omessa ovvero erronea applicazione dell'art. 1490 c.c., in relazione all'art. 1494 c.c.; omesso esame circa un fatto decisivo": il Tribunale avrebbe erroneamente applicato l'art. 1490 c.c. per il quale, perché possa operare la garanzia per vizi, occorre che i vizi siano tali da rendere il bene inidoneo all'uso o da ridurne in modo apprezzabile il valore mentre nel caso in esame l'autovettura era stata utilizzata dall'acquirente senza soluzione di continuità, evidentemente adempiendo alla sua tipica funzione, fatto non valutato dal Tribunale.
Il motivo non può essere accolto. La ricorrente fa riferimento all'art. 1490 c.c. senza considerare che, in ogni caso, l'art. 130, primo comma del d.lgs. 206/2005 dispone la responsabilità del venditore nei confronti del consumatore "per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene", attribuendo al consumatore il diritto al ripristino della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione e contemplando la facoltà del medesimo di chiedere una riduzione adeguata del prezzo ovvero la risoluzione del contratto (v. al riguardo Cass. n. 10463/2020).
2. Il secondo e il terzo motivo sono tra loro strettamente connessi.
a) Il secondo motivo denuncia "violazione e omessa ovvero erronea applicazione dell'art. 1490 c.c., in relazione all'art. 128, terzo comma d.lgs. 206/2005": il Tribunale non avrebbe considerato che trattandosi di un bene usato la garanzia di cui all'art. 1490 c.c. trova applicazione attenuata; infatti l'art. 128, comma 3 del d.lgs. 206/2005 estende ai beni usati la garanzia per vizi "tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo" e "limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa".
b) Il terzo motivo lamenta "violazione e omessa ovvero erronea applicazione degli artt. 115, secondo comma, 191 e 61 c.p.c.": il Tribunale, nell'affermare che non risulta di comune conoscenza che la pompa del carburante vada dopo qualche anno sostituita, avrebbe violato il secondo comma dell'art. 115 c.p.c. in quanto l'avaria della pompa del carburante rappresenta una fisiologica manifestazione di usura e di logorio meccanico ed è compatibile con il normale utilizzo del bene; in ogni caso l'accertamento relativo all'avaria della pompa di carburante richiedeva la nomina di un consulente tecnico d'ufficio, anche in assenza di richiesta delle parti.
I motivi non possono essere accolti. Il Tribunale ha infatti considerato che l'autovettura venduta non era nuova, puntualizzando che andavano esclusi dalla garanzia i vizi conosciuti o facilmente conoscibili dall'acquirente, anche in virtù dello stato di usura del mezzo, tenuto conto dell'anno di immatricolazione e dei chilometri percorsi. Con accertamento in fatto, ha stabilito che l'autovettura aveva percorso poco più di 100.000 chilometri, che il vizio non era conosciuto né conoscibile dall'acquirente al momento dell'acquisto, che il venditore non aveva provato che il vizio derivasse dall'uso ordinario dell'autovettura, né che il compratore avesse scorrettamente utilizzato il veicolo e in qualche modo cagionato il danno.
Quanto alla falsa applicazione della nozione che rientra nella comune esperienza di cui al secondo comma dell'art. 115 c.p.c., il Tribunale si è limitato ad affermare la mancanza di tale nozione di fatto e al riguardo la ricorrente non offre elementi al contrario, limitandosi a invocare l'obbligatorietà della nomina del consulente tecnico d'ufficio, obbligo non sussistente, rientrando tra i poteri discrezionali del giudice la nomina dell'ausiliario.
3. Il quarto motivo lamenta "violazione e omessa ovvero erronea applicazione delle norme contenute nel d.m. 55/2014, in particolare degli artt. 2, 4 e 5, comma 1, e delle allegate tabelle": a fronte di un valore della causa di euro 495, il Tribunale ha liquidato i compensi per il secondo grado in misura pari a euro 2.500 per onorari, così violando le disposizioni e le tabelle del richiamato d.m. n. 55/2014. Il motivo è fondato. Considerato il valore della causa (in base al petitum della domanda introduttiva e secondo la liquidazione operata dal Giudice di pace e confermata in grado d'appello), la somma liquidata dal Tribunale supera i valori massimi previsti dalla tabella allegata al d.m. n. 55/2014 (ai sensi dell'art. 19 del d.m. i valori medi possono essere aumentati fino all'80%).
II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa va decisa nel merito, con nuova liquidazione delle spese di secondo grado in favore di parte resistente, spese che vanno quantificate, seguendo i valori medi della tabella, in euro 630; considerata la parziale soccombenza della ricorrente, le spese del presente grado vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida in favore di parte resistente le spese di secondo grado in euro 630, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge; dichiara non ripetibili le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella ad