Cassation court allows appeal by correcting appellate court name error to ensure proper jurisdiction transfer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Mario De Caro's appeal against the Salerno Court of Appeal's inadmissibility ruling. De Caro argued the lower court failed to apply the *translatio iudicii* mechanism due to an error in identifying the competent appellate court. The court held that the designation of the referring judge in a cassation decision creates formal res judicata and cannot be challenged, except through correction of material errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 383 c.p.c.; Art. 385 c.p.c.: The designation of the referring judge in a cassation decision establishes a jurisdictional status that is formally res judicata and non-impugnable, except where a material error exists which must be corrected via the remedy of correction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16690/2017 R.G. proposto da DE CARO MARIO, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Giovanni Fusaro, con domicilio eletto in Roma, via Cratilo di Atene n. 32 presso lo studio dell'Avv. Domenico Vizzone; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso la medesima Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrenti - avverso il decreto della Corte di appello di Salerno n. 2945 depositato il 21 aprile 2017. ( S i ( Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8 luglio 2021 dal Consigliere Milena Falaschi.
Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - la Corte di appello di Salerno, con decreto n. 2945 del 2017, ha dichiarava inammissibile il ricorso in riassunzione proposto da Mario DE CARO, ex art. 3 della L. 89/200, nei confronti del Ministro della giustizia e del Ministero dell'economia e delle finanze, rilevando che parte ricorrente non aveva documentato l'esistenza di una pronunzia con cui la Cassazione avrebbe rinviato alla Corte di appello di Salerno la domanda in questione e non risultando che in relazione alla sentenza di legittimità n. 3266/2016 depositata in data 12.02.2014, che ad avviso del DE CARO era incorsa in un errore materiale nell'indicare la Corte di appello di rinvio, fosse intervenuta correzione di errore materiale, sì da attribuire alla Corte distrettuale di Salerno la cognizione della controversia; - avverso il decreto della Corte di appello di Salerno Mario De Caro propone ricorso per Cassazione, fondato su un unico motivo, con il quale denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. - la violazione e la falsa applicazione degli artt. 50 e 383 c.p.c., oltre a nullità del procedimento, - entrambi i Ministeri intimati resistono con unico controricorso; - fissata adunanza camerale per l'11 marzo 2021, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per l'acquisizione del fascicolo di ufficio di cui al ric.
R.G. n. 4385 del 2013, adempimento espletato dalla Cancelleria; - in prossimità dell'adunanza camerale parte ricorrente ha curato anche il depositato di memoria illustrativa. Atteso che: - con l'unico motivo di ricorso viene censurata la decisione del giudice di rinvio per non avere provveduto ad applicare il meccanismo della traslatio iudicii trattandosi di caso di errore evidente nell'individuazione del giudice naturale munito di giurisdizione. Diversamente opinando, ad avviso del ricorrente, si finirebbe con l'attribuire all'errore nella individuazione del giudice territorialmente competente per l'appello e/o riassunzione conseguenze ben più rilevanti rispetto all'ipotesi di errore nell'individuazione del giudice munito di giurisdizione.
Sotto altro profilo osserva che l'orientamento favorevole all'applicabilità del meccanismo della traslatio iudicii in caso di appello proposto dinanzi a giudice territorialmente incompetente appare rispondente al principio della effettività della tutela giurisdizionale, immanente nel nostro ordinamento. Il motivo è da accogliere nei termini di seguito esposti. Il Collegio ritiene il ricorso fondato avuto riguardo all'implicita istanza in esso contenuta volta a sollecitare alla Corte il potere di emendare anche d'ufficio gli errori materiali, come appunto previsto dalla novellata previsione di cui all'art. 391 bis c.p.c., la sentenza di questa Corte n. 3266 del 2014, in quanto la erronea indicazione del giudice di rinvio, non essendo emendabile da quest'ultimo (su cui vedi Cass. n. 2407 del 2004 e Cass. n. 17457 del 2007) e neppure potendo formare oggetto di rinvio di ufficio alla Corte perché proceda alla detta correzione (così Cass. n. 8491 del 2009), si colloca esattamente nell'ambito applicativo della correzione su istanza della parte interessata ovvero di ufficio, le volte in cui la Corte abbia posto i presupposti argomentativi dalla cui applicazione non possa che univocamente discendere la identificazione che si intende correggere.
Nella fattispecie ciò appunto è quello che è accaduto in quanto il Collegio, nel cassare il decreto impugnato per non avere la Corte di merito, che dal fascicolo di ufficio relativo al ricorso R.G. n. 4385/2013 risulta pacificamente essere la Corte di appello di Salerno, concesso termine alla parte ricorrente per la proposizione del ricorso nei confronti dell'Amministrazione effettivamente legittimata. Ciò nonostante, ha poi indicato, nella motivazione e nel dispositivo, la Corte di appello di Catanzaro. La designazione del giudice di rinvio, da parte della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 383 c.p.c., determina, come sopra esposto, una competenza di detto giudice, che non può essere oggetto di contestazioni successive e che non è modificabile (salva l'ipotesi di un errore materiale, cui si può sopperire attraverso il rimedio della correzione); la ragione di tale non modificabilità "non risiede tanto nel carattere funzionale ed inderogabile della competenza del giudice di rinvio, bensì nella circostanza che, non prevedendo il nostro ordinamento processuale civile l'impugnazione delle sentenze della Corte di cassazione, al di fuori dell'ipotesi di revocazione di cui agli artt. 391 bis e 391 ter, la designazione del giudice di rinvio, quale parte della statuizione della Cassazione, non è suscettibile di essere messa in discussione, perché su di essa, quale questione di rito, si forma nell'ambito del processo in cui è intervenuta, la cosa giudicata formale" (Cass. n. 17457 del 2007).
Dalle superiori considerazioni sopra svolte consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione del decreto impugnato, previa correzione della sentenza n. 3266 del 2014 di questa Corte nel senso che va indicato quale giudice del rinvio la Corte di appello di Salerno in luogo della Corte di appello di Catanzaro. Al giudice del rinvio va rimessa, ai sensi dell'art. 385 c.p.c., la liquidazione delle spese di legittimità, tenendo conto della correzione d'ufficio della originaria sentenza di questa Corte. P . Q . M . La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata previa correzione della sentenza di questa Corte n. 3266 del 2014 nel senso che si deve intendere alla penultima riga della prima pagina laddove è scritto la "Corte di appello di Catanzaro", la "Corte di appello di Salerno", al pari della terza riga dell'ultima pagina laddove è scritto "la Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione" si intenda scritto e si sostituisca la "Corte di appello di Salerno, in diversa composizione; rinvia la causa alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della