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Ordinanza — n. 3247/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses administrative appeal against bank sanctions due to the appellant's death extinguishing the debt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3247/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the administrative appeal inadmissible because the appellant, Lorenzo Gorgoni, died before the judgment was rendered. The court noted that under Italian law, administrative pecuniary sanctions do not transmit to heirs upon the violator's death. Consequently, the legal obligation to pay the fine extinguished automatically, rendering the ongoing litigation moot.

Regesto Legislator

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Art. 7 della l. n. 689 del 1981; Art. 372 c.p.c.: The death of the person subject to an administrative pecuniary sanction extinguishes the obligation to pay the fine, rendering the administrative proceeding and any subsequent judicial review inadmissible.

Parole chiave

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administrative sanction death of violator extinction of debt inadmissible appeal no transmission to heirs sanzioni pecuniarie irregolarità finanziarie vigilanza sulle banche

Disposizioni normative citate

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Art. 7 della l. n. 689 del 1981
Vertendosi in tema di sanzioni amministrative, la morte dell'autore della violazione comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall'Amministrazione, la quale, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 689 del 1981, non si trasmette agli eredi.
Art. 372 c.p.c.
Tale vicenda estintiva del rapporto sanzionatorio assume rilievo anche nel giudizio di cassazione, ove il decesso sia documentato ex art. 372 c.p.c. (tra le tante, Cass.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, stante la declaratoria di inammissibilità sopravvenuta del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 372 c.p
Tale vicenda estintiva del rapporto sanzionatorio assume rilievo anche nel giudizio di cassazione, ove il decesso sia documentato ex art. 372 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, 22/10/2021, n. 29577
(tra le tante, Cass. Sez. 2, 22/10/2021, n. 29577; Cass.
Cass. Sez. 2, 05/10/2020, n. 21265
29577; Cass. Sez. 2, 05/10/2020, n. 21265; Cass.
Cass. Sez. 2, 30/10/2018, n. 27650
21265; Cass. Sez. 2, 30/10/2018, n. 27650).
Cass. Sez. 2, 13/03/2007, n. 5880
Tale dichiarazione implica necessariamente la constatazione dell'automatica perdita di efficacia altresì della sentenza impugnata (Cass. Sez. 2, 13/03/2007, n. 5880).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5259-2019 proposto da: GORGONI LORENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SAN VALENTINO 21, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CARBONETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO DELLA VECCHIA; - ricorrente - contro BANCA D'ITALIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZIONALE 91, presso lo studio dell'avvocato OLINA CAPOLINO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati DONATO MESSINEO, DONATELLA LA LICATA; - controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositato il 04/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : T A L A R I C O P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 3 b 8 7 6 0 9 d 6 a 1 a 7 5 d c 8 b 5 8 7 5 0 a 1 1 b b 7 f a Numero registro generale 5259/2019 Numero sezionale 79/2022 FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONENumero di raccolta generale 3247/2022Data pubblicazione 02/02/2022 1. Lorenzo Gorgoni ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso il decreto n.7824/2018 della Corte d’appello di Roma, del 4 luglio 2018.

2. Resiste con controricorso la Banca d’Italia.

3. Il giudizio trae origine dal procedimento amministrativo sanzionatorio avviato da Banca d’Italia nei confronti del c.d.a., dei membri del Collegio Sindacale, del Direttore Generale e degli altri componenti del Comitato Direttivo della Banca Monte dei Paschi di Siena. Al ricorrente (componente del c.d.a. di MPS), con provvedimento del 28 marzo 2013, vennero contestate la violazione della normativa in materia di contenimento dei rischi finanziari da parte dei membri del c.d.a. e del collegio sindacale, nonché carenze nell’organizzazione e nei controlli interni da parte dei membri del c.d.a. e del collegio sindacale.

Il procedimento si concluse con l’irrogazione di due sanzioni amministrative pecuniarie, l’una di 135.000 €, l’altra di 90.000 €. Lorenzo Gorgoni propose dapprima ricorso in opposizione al TAR Lazio; intervenne, tuttavia, nelle more del processo, la sentenza n.94 del 9 aprile 2014 della Corte Costituzionale, sicché con sentenza n. 7354/2015 il TAR Lazio dichiarò il proprio difetto di giurisdizione. Il giudizio fu riassunto innanzi alla Corte d’appello di Roma, ove Lorenzo Gorgoni dedusse plurimi vizi del provvedimento sanzionatorio.

La Corte d’appello, pervenendo al rigetto dell’opposizione, ha affermato, per quanto qui ancora rilevi, che:

1) deve ritenersi applicabile ratione temporis l’articolo 145 T.U.B. nella sua formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n.72 del 2015, né può applicarsi la disciplina transitoria prevista all’articolo 2 co.3 del d.lgs. n.72 del 2015, in quanto il giudizio risulta instaurato prima dell’entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, dovendosi avere riguardo alla data del ricorso n. 5115/2013 proposto davanti al TAR; parimenti inapplicabile deve ritenersi l’art. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : T A L A R I C O P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 3 b 8 7 6 0 9 d 6 a 1 a 7 5 d c 8 b 5 8 7 5 0 a 1 1 b b 7 f a Numero registro generale 5259/2019 Numero sezionale 79/2022 144 co. 3 e 4 TUB, nella sua formulazione risultante dal d.lgs. n.72 Numero di raccolta generale 3247/2022Data pubblicazione 02/02/2022 del 2015, dovendosi escludere la natura sostanzialmente penale delle sanzioni amministrative ivi previste;

2) nell’irrogare la sanzione non si è violato il principio di colpevolezza, dal momento che l’art. 3 della legge n. 689/1981 pone una presunzione di colpa a carico dell’autore del fatto contestato, di talché alla Banca d’Italia spetta solo l’accertamento della sussistenza della condotta illecita; neanche potrebbe addebitarsi al provvedimento il difetto di essere diretto a sanzionare scelte gestionali, sicché parimenti infondato è l’assunto dell’opponente in ordine alla violazione dell’art. 2381 co. 6 c.c., in quanto anche gli amministratori di una s.p.a. privi di deleghe hanno l’obbligo di agire in modo informato, in ciò consistendo il comportamento diligente che si richiede loro; a tutti gli amministratori spetta un potere di gestione dell’impresa, cui corrisponde un dovere di vigilanza sull’andamento della stessa, dovere che non viene meno laddove uno o più delegati (oppure un comitato esecutivo) siano destinatari di attribuzioni specifiche; il principio di corresponsabilità dei consiglieri rispetto alle condotte del c.d.a. può essere superato solo dimostrando l’espressa dissociazione dalle decisioni dell’organo cui siano seguite misure concrete di contenimento degli effetti negativi, dovendosi invece rilevare come nel caso di specie i segnali di allarme fossero stati sottovalutati e financo minimizzati dagli amministratori;

è da escludersi che il provvedimento investisse l’opportunità di determinate scelte gestionali insindacabili 4.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.

5. Il primo motivo del ricorso di Lorenzo Gorgoni denuncia l’illegittimità del decreto nella parte in cui conferma il provvedimento sanzionatorio in violazione del principio del favor rei, in relazione agli artt. 144 e 144-ter TUB come modificati dal d.lgs. n.72 del 2015, nonché l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 co.3 del d.lgs. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : T A L A R I C O P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 3 b 8 7 6 0 9 d 6 a 1 a 7 5 d c 8 b 5 8 7 5 0 a 1 1 b b 7 f a Numero registro generale 5259/2019 n.72/2015, in relazione agli artt. 3 e 117 Cost., per non aver previsto Numero sezionale 79/2022Numero di raccolta generale 3247/2022 la retroattività della legge più favorevole con riferimento alle sanzioni Data pubblicazione 02/02/2022 irrogate ai sensi del TUB prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 72 del 2015.

6. Il secondo motivo di ricorso allega l’illegittimità del decreto della Corte d’appello di Roma, per aver violato l’art. 3 co. 1 della l. n. 689/81, nonché l’art. 2381 co.3 e 6, in relazione al principio della c.d. business judgement rule. Il ricorrente reitera la censura in merito alla non sussistenza dell’elemento soggettivo e assume che il provvedimento avrebbe investito scelte gestionali della Banca insindacabili, in quanto aventi ad oggetto il merito della gestione commerciale della Banca.

7. Nella memoria depositata dall’avvocato Francesco Carbonetti il 30 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c., è stato dichiarato che il ricorrente Lorenzo Gorgoni è deceduto in Lecce in data 28 aprile 2021, come documentato dall’allegato estratto per riassunto dell’atto di morte del Comune di Lecce. Vertendosi in tema di sanzioni amministrative, la morte dell'autore della violazione comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall'Amministrazione, la quale, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 689 del 1981, non si trasmette agli eredi.

Tale vicenda estintiva del rapporto sanzionatorio assume rilievo anche nel giudizio di cassazione, ove il decesso sia documentato ex art. 372 c.p.c. (tra le tante, Cass. Sez. 2, 22/10/2021, n. 29577; Cass. Sez. 2, 05/10/2020, n. 21265; Cass. Sez. 2, 30/10/2018, n. 27650). Ne discende la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per il venir meno dell’ordinanza – ingiunzione oggetto di opposizione. Tale dichiarazione implica necessariamente la constatazione dell'automatica perdita di efficacia altresì della sentenza impugnata (Cass. Sez. 2, 13/03/2007, n. 5880).

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : T A L A R I C O P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 3 b 8 7 6 0 9 d 6 a 1 a 7 5 d c 8 b 5 8 7 5 0 a 1 1 b b 7 f a Numero registro generale 5259/2019 Il sopravvenuto mutamento dei termini della controversia si connota Numero sezionale 79/2022Numero di raccolta generale 3247/2022 come ragione di compensazione tra le parti delle spese processuali Data pubblicazione 02/02/2022 sostenute nel giudizio di cassazione.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, stante la declaratoria di inammissibilità sopravvenuta del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per il venir meno dell’ordinanza – ingiunzione oggetto di opposizione e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 18 gennaio 2022.

Il Presidente LORENZO ORILIA F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : T A L A R I C O P A O L O E m e s s o D a