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Ordinanza — n. 2687/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on transfer of business, rejecting claims regarding branch transfer and debt allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2687/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Geos Green srl against the Second Instance Court's decision denying liability for debts of the predecessor company. The appellant argued that a mere land transfer constituted a branch transfer and that debts not in the books should be borne by the new entity. The court held that the lower court correctly identified the transaction as a simple asset sale rather than a business transfer and found the second ground inadmissible due to lack of specific criticism of the reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 2112 c.c.; Art. 2558, 2560, 2697 c.c.: A transfer of a specific convention or land alone does not constitute a transfer of a business branch, and debts must be allocated based on the existence of a branch transfer rather than mere asset acquisition.

Parole chiave

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transfer of business branch assignment of assets allocation of debts commercial company transfer contested accounting books debito sociale assunzione esterna di debito cessione del contratto

Disposizioni normative citate

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Art. 2112 c.c.
Art. 2558 c.c.
perché la corte territoriale avrebbe errato nel porre a carico dell'acquirente di azienda commerciale debiti non risultanti dai libri contabili obbligatori, non potendo trovare applicazione neppure il disposto dell'art. 2558 c.c., atteso che i rapporti in esame avevano ormai avuto esecuzione.
Art. 2560 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
art. 1406 cod. civ
art. 2558 c.c
perché la corte territoriale avrebbe errato nel porre a carico dell'acquirente di azienda commerciale debiti non risultanti dai libri contabili obbligatori, non potendo trovare applicazione neppure il disposto dell'art. 2558 c.c., atteso che i rapporti in esame avevano ormai avuto esecuzione.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6-1, n. 3680 del 7 febbraio 2019
Cass., Sez. 2, n. 27490 del 28 ottobre 2019
3680 del 7 febbraio 2019) e il relativo giudizio può essere contestato in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione (Cass., Sez. 2, n. 27490 del 28 ottobre 2019).
Cass., Sez. 6-3, n. 14515 del 10 luglio 2015
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Testo completo

la seguente SEGNALAZIONE ORDINANZA C.U. PER RECUP CX MI. 13 co. 1 quakT DPR 115M sul ricorso 11793-2017 proposto da: Geos Green srl, elettivamente domiciliata in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 63, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Contaldi, Gianluca Contaldi e Alberto Rangone; - ricorrente - contro Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud, elettivamente domiciliata in Roma, via F. Confalonieri 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Bruna Bruni; - con troricorrente — avverso la sentenza n. 46/2017 della Corte di Appello di Torino depositata il 10/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/12/2021 dal relatore DARIO CAVALLARI;

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE L'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Alessandria ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Alessandria la Geos Green srl in quanto la riteneva subentrata alla Geos srl, società nei confronti della quale vantava un credito per avere svolto, dietro suo incarico, attività di progettazione. Essa aveva chiesto, quindi, la condanna della Geos Green srl a soddisfare il detto credito. Il Tribunale di Alessandria, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1006/2015, ha accolto in parte la domanda attrice.

La Geos Green srl ha proposto appello che la Corte di Appello di Torino, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 46/2017, ha respinto. La Geos Green srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. L'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte sud (già Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Alessandria) ha resistito con controricorso. La società ricorrente e la controricorrente hanno depositato memorie.

1. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la violazione dell'art.2112 c.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nell'affermare che il semplice trasferimento dell'attività relativa ad una specifica Convenzione con il Comune di Alessandria potesse costituire un trasferimento di ramo d'azienda, anche perché ad essere stata ceduta era stata solo la proprietà di un terreno. La doglianza è infondata. La decisione di appello è coerente con l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità per il quale per ramo d'azienda, come tale suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile alla disciplina dettata per la cessione di azienda, "deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità e (come affermato anche dalla Corte di Giustizia, sentenza 24 gennaio 2002, in C-51/00) consenta l'esercizio di una attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo.

Il relativo accertamento presuppone la valutazione complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza in relazione al tipo di impresa, consistenti nell'eventuale trasferimento di elementi materiali oC1---' immateriali e del loro valore, nell'avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, dell'eventuale trasferimento della clientela, nonché del grado di analogia tra le attività esercitate prima o dopo la cessione, in ciò differenziandosi dalla cessione del contratto ex art. 1406 cod. civ. che attiene alla vicenda circolatoria del solo contratto e comporta la mera sostituzione di uno dei soggetti contraenti, nonché il consenso del lavoratore ceduto" (Cass., Sez.

L, n. 9361 del 28 aprile 2014). Nel caso in esame la Corte di Appello di Torino ha chiarito che, sulla base della relazione di stima allegata all'atto di costituzione di Geos Green srl, "la valutazione viene operata in relazione all'insieme produttivo costituito non solo dall'area di cui al Foglio 120, mappale 1076 di mq. 2001, ma all'intera operazione commerciale che assomma in sé i diritti ei gli obblighi a suo tempo assunti da Geos srl in relazione alla suddetta Convenzione". In particolare, con la costituzione della Geos Green srl era stato conferito un ramo di azienda "nel punto di avanzamento in cui era giunto a quel momento e che usufruiva e conteneva in sé anche gli obblighi assunti con l'ATC e le prestazioni da essa già effettuate, in quanto strettamente funzionali al proseguo di attuazione della convenzione e, quindi, anche della corresponsione dei contributi, statali, regionali, comunali ed europei per il programma di edilizia agevolata suddetto".

Pertanto, diversamente da quanto dedotto dalla società ricorrente, si deve ritenere che il trasferimento abbia riguardato la pluralità di rapporti relativi all'attività indicata, a nulla rilevando che tale attività fosse individuata in relazione ad una singola Convenzione conclusa con il Comune di Alessandria, attesa l'importanza e la complessità dei lavori in questione (evincibile dalla descrizione degli stessi contenuta nella sentenza contestata e negli atti delle parti). Sostiene la società ricorrente che la corte territoriale avrebbe errato nel non indicare quale complesso organizzato di persone ed elementi sarebbe stato ceduto alla Geos Green srl in modo da consentire che la Geos srl mantenesse un "residuo di organizzazione distinta".

Al riguardo, si osserva che la motivazione fa chiaramente riferimento ad una serie di rapporti giuridici passati ed in corso di esecuzione, nonché al terreno interessato dalla loro attuazione e ad un "complesso di beni (materiali ed immateriali) organizzato per l'esercizio di una specifica e ben individuata attività imprenditoriale già in atto da alcuni anni", così facendo riferimento ad un ben definito "complesso organizzato di persone ed elementi", non riducibile alla semplice "attività che le era stata affidata" o ad un unico immobile. Soprattutto, deve escludersi, come chiarito dalla Corte di Appello di Torino, che venisse in questione l'alienazione di un terreno al quale sarebbe seguita la cessione dei diritti ed obblighi collegati in quanto attinenti ad obbligazioni pro pter rem.

2. Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta la violazione degli artt.2558, 2560 e 2697 c.c. perché la corte territoriale avrebbe errato nel porre a carico dell'acquirente di azienda commerciale debiti non risultanti dai libri contabili obbligatori, non potendo trovare applicazione neppure il disposto dell'art. 2558 c.c., atteso che i rapporti in esame avevano ormai avuto esecuzione. La doglianza è inammissibile. Infatti, la corte territoriale ha fondato la propria decisione sulla non contestazione della regolare iscrizione del credito in esame nei libri contabili della Geos srl al momento della cessione del ramo di azienda alla società ricorrente.

La giurisprudenza ha chiarito che spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla contropartC___-- (Cass., Sez. 6-1, n. 3680 del 7 febbraio 2019) e il relativo giudizio può essere contestato in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione (Cass., Sez. 2, n. 27490 del 28 ottobre 2019). Nella specie, nel ricorso non è articolata una chiara critica del ragionamento della decisione impugnata (il vizio di motivazione neppure è dedotto) e, comunque, la Geos Green srl non ha indicato in maniera dettagliata e completa, come sarebbe stato suo onere in base al principio di specificità del ricorso, in quali atti avrebbe contestato la circostanza ritenuta ammessa dal giudice di merito.

Infine, in ordine alla parte del motivo concernente l'art. 2558 c.c., si osserva che detta disposizione non è stata applicata dalla Corte di Appello di Torino.

3. Il ricorso va, quindi, respinto.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'articolo 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo di versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, n. 14515 del 10 luglio 2015).

P.Q.M.

La Corte, - rigetta il ricorso; - condanna la società ricorrente a rifondere le spese di lite in favore della parte controricorrente, che liquida in complessivi C 7.300,00, oltre 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; - ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione II C