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Ordinanza — n. 2684/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to settlement agreement between parties before final ruling. Parties reached transactional agreement, leading to extinction of proceedings. Court declares case extinguished without judgment on merits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2684/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil proceedings extinguished following a settlement agreement reached between the parties prior to the final ruling. The plaintiffs, Ponzo brothers, and the defendants, including the insurance company and Turreni heirs, mutually agreed to resolve the dispute regarding professional liability and fees. Consequently, the court formally accepted the withdrawal of appeals and dismissed the case without issuing a substantive judgment on the legal merits.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When parties reach a settlement agreement during litigation, the court must declare the proceedings extinguished, terminating the case without a judgment on the merits.

Parole chiave

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settlement agreement extinction of proceedings withdrawal of appeal professional liability transazione giudiziale diritti di previdenza professionale violazione dei doveri professionali responsabilità dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rinuncia al ricorso, peraltro, neppure trova applicazione l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dal medesimo art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 111 Cost
Il terzo motivo del ricorso di Gianfranco Ponzo e Romano Ponzo lamenta la violazione dell'art. 111 Cost.
art. 2935 c.c
Il sesto motivo del ricorso principale allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c.
art. 115 c.p
Il settimo motivo del ricorso di Gianfranco Ponzo e Romano Ponzo lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., e degli artt.
art. 2967 c.c
Il nono motivo del ricorso di Gianfranco Ponzo e Romano Ponzo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2967 c.c., dell'art.
art. 17 c.p
2967 c.c., dell'art. 17 c.p.c., degli artt.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 -1, 12/11/2015, n. 23175
Cass. Sez. 6 -1, 12/11/2015, n. 23175; Cass.
Cass. Sez. 6 - 3, 30/09/2015, n. 19560
23175; Cass. Sez. 6 - 3, 30/09/2015, n. 19560).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 100-2016 proposto da: PONZO GIANFRANCO, PONZO ROMANO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 138, presso lo studio dell'avvocato RODOLFO POLCHI, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUIRINO MAJORANA 104, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO BERTI SUMAN, che la rappresenta e difende; TURRENI GUIDO, TURRENI FEDERICO, quali eredi di TURRENI AGOSTINO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo studio dell'avvocato PIETRO LODOLI, rappresentati e difesi dall'avvocato GUIDO TURRENI; - controricorrenti - n• nonché .. sul ricorso proposto da:

TURRENI GUIDO, TURRENI FEDERICO, quali eredi di TURRENI AGOSTINO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo studio dell'avvocato PIETRO LODOLI, rappresentati e difesi dall'avvocato GUIDO TURRENI; - ricorrente incidentale - contro PONZO GIANFRANCO, PONZO ROMANO, SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - intimati - avverso la sentenza n. 383/2015 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 23/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Gianfranco Ponzo e Romano Ponzo hanno proposto ricorso, notificato il 18 dicembre 2015, articolato in dieci motivi, avverso la sentenza n. 383/2015 della Corte d'appello di Perugia, pubblicata in data 23 giugno 2015. 2.La Società Reale Mutua di Assicurazioni resiste con controricorso avverso il ricorso principale.

3. Agostino Turreni ha notificato il 25 gennaio 2016 controricorso, contenente altresì ricorso incidentale articolato in due motivi. A seguito della morte di Agostino Turreni, si sono costituiti, quali eredi dello stesso, Guido Turreni e Federico Turreni. Ric. 2016 n. 00100 sez. 52 - ud. 17-11-2021 -2- 4. Con citazione del 27 gennaio 2011 Gianfranco Ponzo e Romano Ponzo convennero innanzi al Tribunale di Orvieto l'avvocato Agostino Turreni, chiedendo: l'accertamento della responsabilità professionale dell'avvocato nell'attività difensiva prestata in favore degli attori in una controversia relativa ad azione revocatoria, sequestro giudiziario ed opposizioni esecutive; la condanna del convenuto al risarcimento dei danni; l'accertamento dell'avvenuto pagamento degli onorari professionali.

L'avvocato Agostino Turreni chiese il rigetto delle domande avverse, propose riconvenzionale per la condanna degli attori al pagamento di C 71.652,00 per compensi professionali e chiamò in causa la Compagnia assicuratrice Società Reale Mutua di Assicurazioni. Il Tribunale di Orvieto, con sentenza del 17 gennaio 2012, rigettò le domande di Gianfranco Ponzo e Romano Ponzo ed accolse la domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di C 71.599,55 a titolo di compensi. La Corte d'appello di Perugia, con sentenza del 25 giugno 2015, ha poi accolto in parte il gravame di Gianfranco Ponzo e Romano Ponzo, condannando gli stessi in solido al pagamento della minor somma di C 38.520,00, oltre accessori ed interessi.

5. La trattazione dei ricorsi è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. 6.11 primo motivo del ricorso di Gianfranco Ponzo e Romano Ponzo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2652 n. 5, 1176, comma 2, 1218, 2236 e 2697 c.c. Il secondo motivo del ricorso principale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1324, 1362, 1363 c.c. Il terzo motivo del ricorso di Gianfranco Ponzo e Romano Ponzo lamenta la violazione dell'art. 111 Cost. per manifesta Ric. 2016 n. 00100 sez. 52 - ud. 17-11-2021 -3- contraddittorietà, perplessità e incomprensibilità della motivazione.

Il quarto motivo del ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. Il quinto motivo del ricorso principale censura l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti. Il sesto motivo del ricorso principale allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. Il settimo motivo del ricorso di Gianfranco Ponzo e Romano Ponzo lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., e degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. L'ottavo motivo del ricorso principale denuncia la violazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 2697, 1226, 2056 c.c. Il nono motivo del ricorso di Gianfranco Ponzo e Romano Ponzo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2967 c.c., dell'art. 17 c.p.c., degli artt. 57 e 60 del R.D.L 27 novembre 1933 n. 1578, nonché degli artt. 5 e 6 del D.M 8 aprile 2004 n.Il decimo motivo del ricorso principale allega l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti. 6.1. 1.11 primo motivo del ricorso incidentale di Agostino Turreni denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 nn. 1 e 2 c.p.c. per l'inammissibilità dell'appello proposto da Gianfranco Ponzo e Romano Ponzo.

Il secondo motivo del ricorso incidentale lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 14 lett. a), 57, 60 e 64 R.D.L 27/11/1993 n. 1578, nonché del Capitolo I artt. 1, 2 e 4 e tabella B) del Decreto Ministro Giustizia n. 127 dell'8/04/2004, Ric. 2016 n. 00100 sez. 52 - ud. 17-11-2021 -4-- quanto alla disciplina della liquidazione del compenso dell'avvocato vigente ratione temporis.

7. In data 16 settembre 2021 l'avvocato Berti Suman, difensore della controricorrente Società Reale Mutua di Assicurazioni, ha depositato atto di rinuncia al ricorso di Gianfranco Ponzo e Romano Ponzo, assistiti dal difensore avvocato Rodolfo Polchi, recante data 19 luglio 2021, deducendo che "medio tempore è intervenuto tra le parti accordo transattivo anche a definizione del presente procedimento". E' stata altresì depositata la "accettazione della rinuncia al ricorso" della controricorrente Società Reale Mutua di Assicurazioni, datata 22 luglio 2021.

In data 27 ottobre 2021 è stato altresì depositato "atto di accettazíone" di Federico Turreni e Guido Turrení della rinuncia al ricorso operata da Gianfranco Ponzo e Romano Ponzo, e contestuale atto di rinuncia degli stessi Federico Turrení e Guido Turrení al ricorso incidentale, con "accettazione" di Gianfranco Ponzo e Romano Ponzo. Gli atto di rinuncia risultano notificati e vistati, agli effetti degli artt. 390 e 391 c.p.c., sicché non deve pronunciarsi condanna alle spese del giudizio di cassazione. In caso di rinuncia al ricorso, peraltro, neppure trova applicazione l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dal medesimo art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr.

Cass. Sez. 6 -1, 12/11/2015, n. 23175; Cass. Sez. 6 - 3, 30/09/2015, n. 19560). P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Ric. 2016 n. 00100 sez. 52 - ud. 17-11-2021 -5- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civile de