Cassation court dismisses appeal claiming res judicata where prior suit was possessory, not ownership. The court rejects the argument that the 1970 judgment established ownership via prescription. The appeal is dismissed because the legal basis for the claim does not exist. The court orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Mauro Camarda's appeal against a second-instance judgment confirming the inadmissibility of his claims. Camarda argued that a 1970 judgment definitively established ownership via prescription, creating res judicata that barred his current suit. The court ruled that the 1970 proceedings were possessory actions, not ownership disputes, and the prior judgment only expressed a conviction regarding factual sufficiency for prescription, not a declaratory ruling on ownership. Consequently, the legal foundation for the appeal was found to be non-existent, leading to the rejection of the request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2905 c.c.; Art. 2922 c.c.: A prior judgment establishing ownership via prescription does not create res judicata for a subsequent possessory action if the original suit was clearly possessory in nature and lacked a declaratory ruling on ownership.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
r DPA 115/02 ORDINANZA sul ricorso 2814-2017 proposto da: CAMARDA MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 20, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO AURICCHIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VIRGINIA GARRAFA; - ricorrenti - contro NIAZZONE MARIA GRAZIA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONINO GIANNOTTA; CONDOMINIO VIA FRANCESCO FUSCO 2/4 CATANIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SANNIO 61, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO ANTONIO LA CORTE, che lo rappresenta e difende; LENA MICHELE, rappresentato difeso dall'avvocato VERA MESSINA; - controricorrenti - LA PIANA FRANCESCO, INGLESE PATRIZIA, GAMBERA STEFANO GIUSEPPE, MENDOLA ROSALBA, DI CARA CALOGERO, PRIOLO ROSAMARIA, CAUDULLO ANGELA NQ, MASCALI .ANTONINA, MAUGERI GIUSEPPE MARIA, FERRANTE CARMELA, MAUGERI MAURIZIO, SPAGNUOLO LAURA, SPAGNUOLO GABRIELLA, SPAGNUOLO ANTONINO, LENA GIOVANNI, MAUGERI ALFIO, NICOSIA MARIA GRAZIA NQ, RAPISARDA GIUSEPPE, ARSI' VINCENZO, TORNATORE ANNA LUISA, TORNATORE STEFANIA, SCALA ENZA, DEL ZOPPO RITA, GAMBERA ELISABETTA, PAPOTTO ANNUNZIATA, FOTI GRAZIA, INTERLANDI FERRO AGATA CARMELA, GRANATA PROSPERO, PINT.ALDI CARMELA CORRADA NQ, RANERI LOREDANA RITA NQ, RANERI LUISA NQ, ABATE MARIA, COCO GIUSEPPE, COCO CONCETTA, VALENTINO NUNZIA, LA PIANA MARIA GRAZIA, MIRONE NATALE ALDO, CASTORINA GIUSEPPA MARIA, CASTORINA SILVANA PAOLA, BARBAGALLO CONCETTA, CHIARENZA GABRIELLA, DITTA DANIELE, SCALIA SILVIA CETTINA, CANTARELLA MARIA, DIANTONI SEBASTIANO, GIANNONE ANNUNZIATA, CONTINO MARILU', D'EMILIO VALERIA, SICURELLA ASSUNTA MARIA; - intimati - avverso la sentenza n. 1001/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 20/06/2016;
Ric. 2017 n. 02814 sez. 52 - ud. 19-10-2021 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA La Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado, resa nel contraddittorio fra Camarda Mauro e il Condominio di via Fusco Catania 2/4 e singoli condomini. Il primo giudice ha dichiarato inammissibili le domande del Camarda, perché coperte da giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania del 1970, confermata in appello con più sentenze, a loro volta confermate in cassazione con sentenza n. 6412 del 1988.
La vertenza riguardava la lite fra i rispettivi danti causa delle parti dell'odierno giudizio, che era stata definita dal Tribunale con raccoglimento della domanda proposta da Russo Giuseppe (dante causa dell'attore) nei confronti della Cooperativa Edilizia Società Esercizi Telefonici, alla quale era poi subentrato il Condominio, costituitosi dopo l'assegnazione in proprietà esclusiva delle unità immobiliari comprese nell'edificio. La convenuta era stata condannata a riportare una striscia di terreno, posta fra l'edificio del Russo e quello della Cooperativa nello stato quo ante nonché a rimuovere opere poste nel sottosuolo.
Era poi avvenuto che, notificato il precetto per l'esecuzione della sentenza, il Tribunale aveva accertato l'illegittimità della preannunciata esecuzione per intervenuta prescrizione del diritto all'esecuzione forzata del titolo. La Corte d'appello, appunto, ha condiviso la valutazione del primo giudice in ordine al fatto che l'azione, successivamente proposta dal Camarda per il ripristino della medesima striscia di terreno, fosse coperta da giudicato. Ric. 2017 n. 02814 sez. 52 - ud. 19-10-2021 -3- Per la cassazione della sentenza il Camarda ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo, con il quale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e degli artt. 948 e segg. c.c. e delle norme e principi che regolano il giudicato.
Si sostiene che non sussisteva preclusione perché la lite definita con la sentenza del 1970 riguardava il possesso e non la proprietà. Quindi il giudicato non precludeva la successiva iniziativa giudiziaria per la tutela del diritto domenicale. Il ricorrente richiama, a sostegno della tesi, la citata sentenza della Suprema n. 6412 del 1988, dalla quale risultava la natura possessoria e non petitoria dell'azione proposta. Hanno resistito con controricorso il Condominio di via Fusco, Mazzone Maria Grazia e Lena Michele. Gli altri soggetti, destinatari della notificazione del ricorso, sono rimasti intimati.
Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Le eccezioni dei contro ricorrenti Mazzone Maria Grazia e Condominio di via Francesco Fusco, di difetto di legittimazione dell'attuale ricorrente, avendo il medesimo dedotto, già con la iniziale citazione, di avere trasferito l'immobile, sono infondate. La Corte d'appello, infatti, ha statuito positivamente nel merito, con ciò implicitamente riconoscendo la legittimazione del Camarda. La deduzione, pertanto, implicava che fosse stato proposto ricorso incidentale contro la sentenza, magari condizionato (Cass. n. 7381 del 2013).
Si osserva ancora in via preliminare che la maggior parte delle notificazioni alle parti, già contumaci nel giudizio d'appello, è stata fatta a mezzo del servizio postale e per alcuni dei notificati manca l'avviso di ricevimento. Si deve ancora aggiungere che nei confronti di Ric. 2017 n. 02814 sez. 52 - ud. 19-10-2021 -4- Di Cara Girolamo il ricorso è stato notificato presso il difensore, nonostante il medesimo, nella intestazione della sentenza impugnata, sia compreso fra gli appellati non costituiti; tuttavia, nel verificare i presupposti della necessità della integrazione del contraddittorio, deve tenersi conto del principio, ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte, secondo cui in forza del principio della ragionevole durata del processo, la fissazione del termine ex art.331 c.p.c. può ritenersi superflua ove il gravame, come nel caso in esame, appaia prima .facie infondato, e l'integrazione del contraddittorio si riveli, perciò, attività del tutto ininfluente sull'esito del procedimento (Cass., SU., n. 21660/2013).
In casi del genere, la concessione del termine si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (cfr. Cass. n. 11287/2018). Il ricorso è, infatti, manifestamente infondato. Il ricorrente, al fine di suffragare la propria tesi sulla natura possessoria del giudizio definito con la sentenza del Tribunale Civile di Catania n. 2186 del 1970, richiama la sentenza della Suprema Corte, intervenuta sulla vicenda, che avrebbe a suo dire confermato la natura possessoria delle domande a suo tempo proposte.
Fatto è che la sentenza della Suprema corte non afferma minimamente ciò che sostiene il ricorrente. Nella pronuncia di legittimità si riconosce, infatti, che l'onere probatorio a carico dell'attore, sia a voler qualificare l'azione proposta come personale, sul modello dell'adio iniuriarum del diritto romano, sia a volerla inquadrare nello schema dell'azione negatoria, non subiva modifiche: nell'uno e nell'altro caso l'attore avrebbe potuto fornire la prova della proprietà «con qualunque mezzo ivi compresi gli elementi di carattere presuntivo».
In questa Ric. 2017 n. 02814 sez. 52 - ud. 19-10-2021 -5- prospettiva la Suprema corte riconobbe che i riferimenti, contenuti nella sentenza all'epoca impugnata, all'acquisto del diritto per usucapione da parte del Russo, non dovessero essere intesi quale statuizione autonoma di «declaratoria di avvenuto acquisto della proprietà per usucapione», ma che essi si risolvessero «nella espressione del convincimento di sufficienza — quale prova del potere del Russo di chiedere la condanna della convenuta alla rimozione dei manufatti, dell'accertamento di una situazione di fatto idonea all'acquisto della proprietà per usucapione.
Ed entro tali limiti — ed ai soli fini dell'accertamento della fondatezza dell'azione proposta nel presente giudizio — l'apprezzamento su indicato deve ritenersi giuridicamente esatto». Ora, tali considerazione non vogliono dire affatto che il Russo avesse agito per la tutela del possesso e non della proprietà; con esse la Suprema corte intendeva sottolineare che, in considerazione della natura dell'azione proposta, la prova della proprietà, imposta pur sempre all'attore, poteva esaurirsi nella dimostrazione di una situazione di fatto suscettibile di giustificare l'acquisto del diritto per usucapione, senza che a tal fine occorresse una statuizione autonoma di riconoscimento del diritto.
A un attento esame, il fatto che la lite definita nel 1970 non avesse natura possessoria è confermato persino dallo svolgimento del giudizio. Esso, infatti, fu introdotto come denuncia di nuova opera dinanzi al pretore, secondo le norme procedurali vigenti all'epoca e quindi riassunto dinanzi al Tribunale. Se il ricorrente dell'epoca avesse agito a tutela del possesso la causa sarebbe stata trattenuta dal pretore, non rimessa al tribunale. Insomma, la situazione che, all'epoca, aveva costituito oggetto della tutela non era certamente il possesso, venendo quindi a mancare la Ric. 2017 n. 02814 sez. 52 - ud. 19-10-2021 -6- giustificazione teorica su cui è fondato il ricorso, il quale, pertanto, deve essere rigettato, con addebito di spese.
Ci sono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto".
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuno di essi, in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettaric nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €: 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della