Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal of the lawsuit under Article 391 of the Code of Civil Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the lawsuit. The appellant, Mario Iagher, had previously lost a property dispute regarding illegal building overhangs and boundary disputes against Nadia Cordella and others. The court ruled that the withdrawal rendered the proceedings void, citing Article 391 of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.: The withdrawal of the appeal by the appellant extinguishes the cassation proceedings without the need for a ruling on costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA Distanze legali sul ricorso (iscritto al N.R.G. 24105/'17) proposto da: IAGHER MARIO (C.F.: GHR MRA 69M01 L329D), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso, dall'Avv. Flavio Maria Bonazza ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Paolo Migliaccio, in Roma, v. Cosseria, n. 5; - ricorrente - contro CORDELLA NADIA (C.F.: CRD NDA 50P51 L329H) e TISSOT FRANCESCO (TSS FNC 50R28 L329Y), in quali di eredi universali di Cordella Angela, rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso, dagli Avv.ti Maurizio Donnini e Matteo Sartori e domiciliati "ex lege" presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; - controricorrenti - e IAGHER ALBERTO (C.F.: GHR LRT 63S15 D530C) e IAGHER FRANCO (C.F.: GHR FNC 67R27 L329T); - intimati - avverso la sentenza della Corte di appello di Trento n. 84/2017 (pubblicata il 23 marzo 2017); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2021 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato nel marzo 2006 la sig.ra Cordella Angela, quale proprietaria della p.m.i. della p. ed. 558 c.c. Tonadico, confinante con la p. ed. n. 668 di proprietà di Franco, Alberto e Mario Iagher, lamentava che questi ultimi avevano sopraelevato il confinante edificio di loro proprietà senza rispettare le distanze previste per le nuove costruzioni di 5 metri dal confine e di 10 metri dagli edifici frontistanti, nonché che gli stessi, malgrado la certezza del confine, avevano invaso il sedime della sua proprietà (coincidente con parte della stradina di accesso ai garage e lastrico solare sovrastante il garage) mediante il sistematico parcheggio di autovetture, oltre che mediante il deposito di materiale vario.
Pertanto, in virtù di tale premessa, chiedeva al Tribunale di Trento-sez. dist. di Borgo Valsugana la condanna dei citati convenuti alla demolizione della parte di edificio individuato con la p. ed. 668 realizzata a distanza inferiore a quella minima prescritta dal vigente PRG del Comune di Tonadico, nonché di disporre l'apposizione dei termini di confine tra le particelle edilizie 558 e 668, oltre alla condanna al rilascio, da parte degli stessi convenuti, della porzione della p.ed. 558 occupata, inibendo agli Jagher ogni illegittimo utilizzo.
Nella costituzione dei medesimi convenuti, che instavano per il rigetto della proposta domanda ed invocavano la sospensione del giudizio per la pendenza di altro processo tra le parti relativo a parte dell'avversa azione, l'adito Tribunale, con sentenza n. 22/2010, respinte le eccezioni preliminari dei convenuti, stabiliva che il confine tra i relativi immobili delle parti in causa era quello indicato nella mappa come allegato 1 della relazione del c.t.u., ordinava ai rispettivi titolari del diritto di proprietà sugli stessi di astenersi dall'occupare porzioni di proprietà non rientranti tra quelle oggetto del loro diritto e di non recare in altro modo molestie al godimento altrui, ordinando, altresì, la demolizione della sopraelevazione realizzata in virtù di concessione edilizia, con conseguente integrale rispetto del progetto approvato con il rilascio della stessa, nonché condannando i convenuti al pagamento delle spese giudiziali.
2. Decidendo sull'appello formulato dai soccombenti convenuti, cui resisteva l'appellata (la quale, a sua volta, avanzava appello incidentale), la Corte di appello di Trento, con sentenza n. 84/2017 (pubblicata il 23 marzo 2017), in parziale riforma dell'impugnata decisione, così provvedeva: - ordinava agli appellanti principali l'arretramento della porzione di 22 cm di edificio di loro proprietà, realizzata in sopraelevazione, evidenziata nella relazione del c.t.u., fino a rispettare la distanza legale di dieci metri dal fronteggiante fabbricato di proprietà della Cordella e di cinque metri dal confine; - condannava gli stessi appellanti principali a rilasciare libera da cose e persone la porzione della p.ed. 558 dagli stessi occupata, inibendo loro qualsiasi utilizzo della proprietà della Cordella; - ordinava, ai sensi dell'art. 951 c.c., l'apposizione dei termini tra i confini; - condannava sempre gli Iagher ad astenersi dall'occupare porzioni di proprietà non rientranti tra quelle oggetto del diritto a non arrecare molestie al godimento altrui; - confermava nel resto l'impugnata sentenza, condannando, in solido, i medesimi appellanti principali alla rifusione delle spese del grado, ivi comprese quelle occorse per l'espletamento delle cc.tt .uu.
3. Avverso la citata sentenza di appello ha formulato ricorso per cassazione, riferito a cinque motivi, il solo Iagher Mario, resistito con controricorso da Cordella Nadia e Tissot Francesco, nella qualità di unici eredi universali di Cordella Angela, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
4. Rileva il collegio che il difensore costituito per il ricorrente ha depositato, in data 2 dicembre 2021, presso la Cancelleria di questa Sezione dichiarazione - del 29 novembre 2021 - di rinuncia agli atti del giudizio di cassazione ai sensi dell'art 390 c.p.c. sottoscritta dallo stesso ricorrente Iagher Mario, seguita da firma per autentica del medesimo difensore, contestualmente accettata, con apposizione del visto mediante le relative firme da parte dei due difensori dei controricorrenti, instando, quindi, entrambe le parti per la dichiarazione di estinzione del presente giudizio.
Pertanto, per effetto di tale evenienza processuale, non può che darsi atto dell'intervenuta estinzione del presente giudizio di legittimità in virtù dell'art. 391, comma 1, c.p.c., senza, inoltre, doversi provvedere sulle relative spese, ricadendosi nell'ipotesi prevista dal comma 4 dello stesso art. 391 c.p.c. . Da siffatta pronuncia consegue che non sussistono nemmeno le condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione per rituale rinuncia al ricorso. Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 13 dicembre 2021. Il Presidente LorEn