Italian court dismisses appeal on sales warranty, ruling buyer knew defects upon arrival despite summer closure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected the appeal filed by BCN Concerie S.p.A. against a lower court ruling that dismissed its warranty claim. The buyer argued the seller was unaware of the 76% defective furs because the company was closed for summer holidays on the delivery date. However, the court found that the buyer's representative confirmed the defects immediately upon arrival, establishing knowledge at that moment. Consequently, the statutory warranty period had already expired, and the appeal was dismissed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1495 c.c.; Art. 1362, 1363 c.c.: The warranty period for sales defects begins when the buyer acquires full and objective awareness of the vices, which occurred upon delivery here, not when the company reopened.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 4641-2017 proposto da: BCN CONCERIE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE, 3, presso lo studio dell'avvocato BRUNO NICOLA SASSANI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO CECCHELLA, giusta delega in atti; - ricorrente - contro KALINOWSKI ANDRZEJ, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ASOLONE 8, presso lo studio dell'avvocato MILENA LIUZZI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIORGETTA SCALI, giusta delega in atti; - controricorrente - nonchè contro SOBOLEWSKI ADAM KAZIMIERZ - intimato - avverso la sentenza n. 1103/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 04/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2021 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHE IS;
19. R.G. 4741/2017 PREMESSO CHE 1. In primo grado veniva accolta la domanda risarcitoria della BCN Concerie s.p.a. nei confronti della P.W. Folwex S.3. Export-Import A. Kalinowski & K. Sobolewski, per il riconoscimento del minor prezzo del pellame venduto e risultato difforme per il 76% della fornitura per problemi di conservazione non addebitabili all'acquirente, e veniva condannato il venditore a pagare 90.472 dollari. Il venditore impugnava la sentenza e la Corte d'appello di Firenze, con sentenza 4 luglio 2016, n. 1103, accoglieva l'impugnazione e rigettava la domanda proposta dalla BCN Concerie s.p.a., essendo la medesima decaduta dalla garanzia per vizi della merce venduta, e accoglieva la domanda riconvenzionale della società polacca, condannando l'appellata a pagare la somma di dollari 404.
Avverso la pronuncia ricorre per cassazione BCN Concerie s.p.a. Resiste con controricorso Andrzej Kalinowski, già socio della cancellata società polacca. Memoria è stata depositata dalla ricorrente. L'intimato Kazimierz Sobolewski non ha proposto difese. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in tre motivi strettamente connessi tra loro e pertanto trattati congiuntamente:
1) il primo motivo denuncia "omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla circostanza che il 16/08/2001 la ditta BCN era chiusa per ferie, che a tale data non era presente personale idoneo ad accertare la qualità della merce e che solo al termine delle ferie, il 27/08/2001, il personale addetto (sig. Carmelo Quarta) constatò le difformità e i vizi e chiamò il legale rappresentante di BCN e il rappresentante e procacciatore d'affari Piero Benvenuti a confermare tale constatazione";
2) il secondo motivo denuncia "violazione o falsa applicazione dell'art. 1495 c.c., laddove la norma nello stabilire la decadenza del „ ,411ANA .‘p1PWIV <0Y., compratore della garanzia dei vizi, se non denunziati entro otto giorni dalla scoperta, richiede, secondo giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, la piena, obiettiva, consapevolezza dei vizi da denunziare”;
3) il terzo motivo lamenta "violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. oppure dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, laddove non si sono adottati i criteri di un'interpretazione complessiva delle deposizioni testimoniali, al di là di una singola (equivoca) espressione letterale estrapolata da una deposizione, alla ricerca della effettiva dichiarazione espressa dai testi nella ricostruzione dei fatti". Quanto al primo motivo, il fatto il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte d'appello, ossia la chiusura della ditta il 16 agosto 2001, e la sua riapertura 27 agosto 2001, non assume carattere decisivo.
La Corte d'appello ha infatti affermato che nessuno ha mai messo in dubbio che la merce pervenne alla BCN Concerie il 16 agosto 2001, circostanza dalla medesima dedotta, e che fin dall'arrivo del camion si accertò la non corrispondenza di quanto ordinato con quanto fornito, e questo sulla base della dichiarazione del testimone Benvenuti che, rispondendo sullo specifico capitolo della non corrispondenza delle caratteristiche della merce fornita, ha dichiarato testualmente che "questo si è visto quando il pellame è arrivato". Il fatto, poi, che la consegna sia avvenuta nel mese di agosto, periodo usualmente dedicato alle ferie, non elide l'accertamento in fatto operato dalla Corte della verifica della merce al suo arrivo.
Quanto al secondo motivo, è vero che secondo la giurisprudenza di questa Corte il dies a quo del computo del termine decadenziale per la denuncia va individuato nel momento in cui il compratore ha consapevolezza dei vizi, ma secondo l'accertamento effettuato dalla Corte d'appello tale consapevolezza si è avuta all'arrivo della merce, appunto sulla base della dichiarazione del testimone Benvenuti. Quanto al terzo motivo, va ricordato che questa Corte ha espressamente puntualizzato che "le norme sull'interpretazione dei contratti sono applicabili ex art. 1324 c.c., in quanto compatibili, anche agli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale quando si tratti di dichiarazioni di volontà consapevolmente indirizzate alla produzione di determinati effetti giuridici di natura patrimoniale ad esse collegati dall'ordinamento, mentre la loro applicazione è da escludere nei riguardi di atti che, essendosi formati nel processo a fini istruttori od essendo destinati a svolgervi funzioni di prova, sono soggetti alla valutazione e al prudente apprezzamento del giudice nell'esercizio della discrezionalità a lui demandata dall'art. 116 c.p.c. e nel rispetto dell'obbligo di enunciare, a sostegno del suo libero convincimento, una motivazione congrua, sufficiente e conforme ai criteri logici" (così Cass.n. 7178/1995), ragione per la quale è anche da escludersi l'applicazione del criterio dell'interpretazione delle leggi di cui all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale.
II. I motivi sono quindi infondati e il ricorso va rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore del controricorrente che liquida in euro 5.800, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data