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Ordinanza — n. 2300/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses Ministry's appeal, allowing office defender to recover costs from failed execution proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2300/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Ministry of Justice appealed a lower court ruling that awarded an office defender reimbursement for costs incurred during a failed execution procedure. The court rejected the Ministry's argument that such costs are not recoverable, relying on established precedent that recovery attempts are a prerequisite for fee liquidation. Consequently, the appeal was dismissed, upholding the defender's right to compensation.

Regesto Legislator

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Art. 116 D.P.R. n. 115/2002; The office defender of an accused in criminal proceedings is entitled to reimbursement of costs and fees related to unsuccessful recovery proceedings during the liquidation of professional compensation.

Parole chiave

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office defender criminal defense fee liquidation execution procedure cost reimbursement failed recovery Cassation appeal indennizzo del difensore d'ufficio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.
Con l'unico motivo il Ministero ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art.
Art. 116 del d.P.R. n. 115/2002
la violazione dell'art. 116 del d.P.R. n. 115/2002.
Art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
E' sufficiente, ai sensi dell'art. 118 dísp.
Art. 13, 10 co. quater, d.P.R. n. 115/2002
Non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell'art. 13, 10 co. quater, d.P.R. n. 115/2002, il Ministero ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr.

Giurisprudenza citata

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Cass. (ord.) 10.9.2019, n. 22579
Cass. (ord.) 10.9.2019, n. 22579; Cass.
Cass. (ord.) 10.9.2021, n. 24522
22579; Cass. (ord.) 10.9.2021, n. 24522).
Cass. sez. un. 8.5.2014, n. 9938
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso n. 19240 - 2017 R.G. proposto da: MINISTERO della GIUSTIZIA - c.f. 97591110586 - in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. RICORRENTE contro Avvocato NATALIA GIULIANI INTIMATA avverso l'ordinanza del 30.5.2017 del Tribunale di Pisa, udita la relazione nella camera di consiglio del 4 novembre 2021 del consigliere dott. Luigi Abete, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con decreto in data 25.5/25.6.2016 il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, accoglieva l'istanza dell'avvocato Natalia Giuliani di liquidazione dei compensi ad ella spettanti in qualità di difensore d'ufficio di Sabatino Iovino, imputato nel procedimento penale iscritto al n. 2634/2013 reg. trib., e liquidava la somma di euro 960,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e cassa; rigettava l'istanza dell'avvocato Natalia Giuliani dì rimborso delle spese e di pagamento dei compensi relativi alla procedura esecutiva promossa ai fini del vano tentativo di recupero, nei confronti dell'assistito, delle somme dovute per la difesa d'ufficio.

2. Proponeva opposizione l'avvocato Natalia Giuliani limitatamente al rigetto dell'istanza di rimborso delle spese anticipate. Resisteva il Ministero della Giustizia.

3. Con ordinanza del 30.5.2017 il Tribunale di Pisa accoglieva l'opposizione e liquidava in favore dell'avvocato Natalia Giuliani l'ulteriore somma di euro 659,00, oltre i.v.a. e c.p.a., a titolo di compensi e di rimborso delle spese anticipate per la procedura esecutiva azionata ai fini del recupero delle spettanze nei confronti di Sabatino Iovino; condannava il Ministero a rimborsare all'opponente le spese del giudizio di opposizione. Reputava il tribunale che il difensore d'ufficio che ha invano esperito ai fini del recupero dell'onorario nei confronti dell'assistito azione esecutiva, ha diritto al rimborso delle relative spese e competenze in sede di liquidazione dei suoi compensi, siccome l'attività recuperatoria è un presupposto della liquidazione.

4. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione. L'avvocato Natalia Giuliani non ha svolto difese.

5. Con l'unico motivo il Ministero ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 116 del d.P.R. n. 115/2002. Deduce che al difensore d'ufficio non competono il rimborso delle spese e la liquidazione degli onorari relativi alla procedura esecutiva promossa ai fini del recupero nei confronti dell'assistito degli onorari per la difesa penale.

6. Il motivo è privo di fondamento e va respinto.

7. E' sufficiente, ai sensi dell'art. 118 dísp. att. cod. proc. cív., il riferimento all'insegnamento di questa Corte. Ovvero all'insegnamento secondo cui il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine (cfr. Cass. (ord.) 10.9.2019, n. 22579; Cass. (ord.) 10.9.2021, n. 24522).

8. L'avvocato Natalia Giuliani non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va assunta.

9. Non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell'art. 13, 10 co. quater, d.P.R. n. 115/2002, il Ministero ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass. sez. un. 8.5.2014, n. 9938, ove in motivazione si precisa che è "principio generale dell'assetto tributario che lo Stato e le altre Amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di se stesso con la conseguenza che l'obbligazione non sorge).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 4 novembre 2021. Il preide