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Ordinanza — n. 2292/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2292/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2292/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso 4750-2017 proposto da: SOLDINI SERGIO MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE, 109, presso lo studio dell'avvocato DONATELLA VICARI, rappresentato e difeso dall'avvocato DUCCIO CAMPANI, giusta delega in atti; - ricorrente - contro IMMOBILIARE ROMA CLAUDIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TARANTO 44, presso lo studio dell'avvocato FELICE FAZIO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti; - controricorrenti - nonchè contro COST-EDIL S.R.L., MPS GESTIONE CREDITI S.P.A.; - intimati - avverso la sentenza n. 22/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 08/01/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2021 dal Consigliere CHIARA SESSO MARCHE IS;

Regesto Legislator

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art. 139 c.p, art. 650 c.p, art. 360 c.p, art. 160 c.p; Ordinanza — n. 2292/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Il motivo è infondato. Secondo il ricorrente il fatto che la copia del decreto ingiuntivo (l'atto da notificare) sia stata consegnata a Lidia Bonucci - incaricata "occasionalmente" di controllare il contenuto della cassetta della posta - presso l'ufficio postale, a seguito del deposito dell'avviso nella cassetta, renderebbe la notificazione inesistente in quanto si tratta di fattispecie diversa da quella di cui all'art. 139 c.p.c. Il ragionamento non è corretto. L'art. 160 c.p.c. riconduce alla nullità della notificazione la mancata osservanza delle disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia.

Parole chiave

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corretta notificazione intimazione di pagamento opposizione al precetto esecutivo mancato versamento dell'anticipo spese procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento aumento della pigione

Disposizioni normative citate

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art. 139 c.p
art. 650 c.p
art. 360 c.p
Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia "violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n.
art. 160 c.p

Giurisprudenza citata

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sez. un., n. 14916/2016
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 4750-2017 proposto da: SOLDINI SERGIO MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE, 109, presso lo studio dell'avvocato DONATELLA VICARI, rappresentato e difeso dall'avvocato DUCCIO CAMPANI, giusta delega in atti; - ricorrente - contro IMMOBILIARE ROMA CLAUDIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TARANTO 44, presso lo studio dell'avvocato FELICE FAZIO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti; - controricorrenti - nonchè contro COST-EDIL S.R.L., MPS GESTIONE CREDITI S.P.A.; - intimati - avverso la sentenza n. 22/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 08/01/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2021 dal Consigliere CHIARA SESSO MARCHE IS;

18. R.G. 4750/2017 PREMESSO CHE 1. Il Tribunale di Siena, con sentenza n. 140/2008, dichiarava inammissibile l'opposizione all'esecuzione proposta da Sergio Maurizio Soldini e da Aman Eric Renè. Gli opponenti avevano dedotto che nei loro confronti era stato intimato precetto di pagamento per euro 334.720, in forza di un titolo esecutivo costituito da un decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma ad avviso degli opponenti irritualmente notificato mediante consegna a persona diversa da quelle indicate dall'art. 139 c.p.c. Il Tribunale rilevava come solo a fronte di vizi tali da determinare inesistenza giuridica del titolo esecutivo sarebbe stato possibile proporre opposizione all'esecuzione, mentre il vizio di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo doveva essere fatta valere con opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. cosicché, scaduto il termine per la sua proposizione, rimaneva preclusa la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione.

Soldini e Aman impugnavano la sentenza del Tribunale di Siena; l'impugnazione è stata rigettata dalla Corte d'appello di Firenze con sentenza 8 gennaio 2016, n.

22. Sergio Maurizio Soldini ricorre per cassazione avverso la pronuncia della Corte d'appello di Firenze. Resiste con controricorso Immobiliare Roma Claudia s.r.l. Memoria è stata depositata dalla controricorrente. Gli intimati Cost-Edil s.r.l. e M.P.S. Gestione crediti s.p.a. non hanno proposto difese. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia "violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento all'art. 160 c.p.c.; decisione difforme dalla giurisprudenza di Codesta Corte": la Corte d'appello ha erroneamente assimilato la fattispecie in esame (consegna della raccomandata da parte dell'operatore postale in sede, in seguito a giacenza) a quella della mancata osservanza delle disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la missiva (dal portalettere) in fase di consegna, trattandosi di due fattispecie completamente diverse, cosicché la fattispecie in esame andrebbe ricondotta allo schema dell'inesistenza giuridica della notificazione.

Il motivo è infondato. Secondo il ricorrente il fatto che la copia del decreto ingiuntivo (l'atto da notificare) sia stata consegnata a Lidia Bonucci - incaricata "occasionalmente" di controllare il contenuto della cassetta della posta - presso l'ufficio postale, a seguito del deposito dell'avviso nella cassetta, renderebbe la notificazione inesistente in quanto si tratta di fattispecie diversa da quella di cui all'art. 139 c.p.c. Il ragionamento non è corretto. L'art. 160 c.p.c. riconduce alla nullità della notificazione la mancata osservanza delle disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia.

Nel caso in esame (è vero che, ha precisato la Corte d'appello, non sono presenti nei fascicoli delle parti gli atti relativi alla notificazione del decreto ingiuntivo, ma le circostanze risultano dalle indicazioni fornite dagli stessi Soldini e Aman) è pacifico che alla notificazione ha provveduto un soggetto che ad essa poteva procedere, che la notificazione è stata eseguita in luogo ove poteva essere eseguita e che il piego è stato depositato presso l'ufficio postale. Il fatto che il piego sia stato ritirato da Lidia Bonucci, così che gli incaricati dell'ufficio postale avrebbero consegnato l'atto a un soggetto non munito di delega (il che, ha ancora precisato la Corte d'appello, non è d'altro canto stato provato), è pertanto ipotesi riconducibile alla violazione delle disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia di cui all'art. 160 c.p.c., così che ci si trova, a tutto concedere, di fronte a una ipotesi di nullità della notificazione e non certo di inesistenza della medesima (v. al riguardo Cass. n. 121/2015, secondo la quale "se in concreto è ravvisabile un rapporto di collegamento tra il luogo e il consegnatario della notificazione con lo stesso destinatario, si tratta non di inesistenza bensì di nullità sanabile", v. poi Cass., sez. un., n. 14916/2016, per cui "l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità").

II. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore della controricorrente che liquida in euro 10.500 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella ad