Cassation Court dismisses appeal regarding admissibility of opposition to enforcement notice due to defective service.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to allow a late opposition to an enforcement notice. The appellant argued that the appellant's residence was certain based on official certification, but the appellate court correctly noted that service under Article 143 of the Civil Procedure Code requires actual research at the last known address. The Supreme Court rejected the claim that the official's failure to verify identity invalidated the service, confirming that the procedural defect justified the opposition's admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 143 c.p.c.; Art. 650 c.p.c.; The opposition to an enforcement notice is admissible if the service of the enforcement notice was null due to the lack of adequate research at the debtor's last known residence, as mere reliance on official certification is insufficient.
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4557/2017 proposto da: Lorenzo Licari, nato a San Giuseppe Jato il 27.03.1957 ed ivi residente, alla via Mazzini n.29 (C.F.:LCR LNZ 57C27 H933V), rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti Mario Saladino del foro di Palermo (C.F.: SLD MKA 64T05 B556A) e Giuseppe Gennaro del foro di Termini Imerese (C.F.: GMN GPP 57D20 G5I0T), ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Dei Prati Fiscali n.321, presso lo studio dell’Avv. Daino Musini; - ricorrente- contro Sammartino Concetta; - intimata– -avverso la sentenza n. 1256/2016emessadalla Corte d’appello di Palermo F i r m a t o D a :
T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 4557/2017 Numero sezionale 2794/2021 Numero di raccolta generale 2224/2022 Data pubblicazione 25/01/2022 in data 30/06/2016 enon notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.
Andrea Penta. Ritenuto infatto Con sentenza in data 17.5.2011, il Tribunale di Palermo, in accoglimento dell'opposizione ex art. 650 c.p.c. proposta da Concetta Sammartino, revocava il decreto ingiuntivo emesso dal medesimo tribunale in data 23.2.2009 in favore di Lorenzo Licari, titolare dell’omonima ditta individuale, avente ad oggetto il pagamento del residuo prezzo per lavori di appalto, e condannava quest'ultimo al pagamento delle spese di lite. Riteneva il primo giudice che doveva ritenersi ammissibile l’ opposizione tardivamente proposta dalla Sammartino nelle forme di cui all'art. 650 c.p.c., in ragione della nullità, per inosservanza delle formalità di legge, della notifica del decreto ingiuntivo eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., e che la documentazione prodotta (fatture commerciali, preventivi non sottoscritti dalla committente) era inidonea a comprovare il credito azionato, a fronte delle contestazioni di parte opponente.
Avverso detta pronunzia proponeva appello il Licari, cui resisteva la Sammartino. Con sentenza del 30.6.2016, la Corte d’appello di Palermo rigettava l’appello, sulla base delle seguenti considerazioni: - la notificazione del d.i. eseguita nelle forme dell’art.143 c.p.c. era nulla, con conseguente ammissibilità dell’opposizione ex art. 650 c.p.c., atteso che il Licari, secondo quanto risultava dalla relata, nonché dalle complessive emergenze processuali, non aveva effettuato adeguate ricerche al fine di notificare il detto atto alla Sammartino; - correttamente il primo giudice aveva altresì ritenuto indimostrato il credito azionato in via monitoria dal Licari, in quanto, da un lato, le fatture non sono idonee, da sole, a fondare il credito del fornitore, avuto riguardo alla loro forma unilaterale ed alla loro funzione di far risultare documentalmente l'attività svelta dalla parte che le ha formate in assunta esecuzione d'un contratto, e, dall’altro lato, pur avendo la Sammartino sempre contestato specificamente la tipologia e la quantità dei lavori de F i r m a t o D a :
T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 4557/2017 Numero sezionale 2794/2021 Numero di raccolta generale 2224/2022 Data pubblicazione 25/01/2022 quibus, il Licari non aveva neanche allegato quali opere aveva in concreto eseguito; - correttamente, infine, il primo giudice aveva rigettato la richiesta di c.t.u. in ragione delle sue finalità meramente esplorative.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorsoLicari Lorenzo, sulla base di due motivi. Sammartino Concetta non ha svolto difese. In prossimità dell’adunanza il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1.Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2730 e 2733 c.c., in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per aver la corte d’appello ritenuto non provato il suo credito, senza considerare che erano stati dimostrati, attraverso l’espressa confessione da parte del Sammartino, i fatti che ne costituivano il fondamento. 1.1.
Il motivo è inammissibile. Il ricorrente, in palese violazione del principio di autosufficienza, ha omesso di trascrivere l’atto di opposizione a d.i. della controparte, nonostante la corte territoriale abbia espressamente affermato (cfr. pag. 5 della sentenza) che, sulla base delle pagine da 7 a 11 del detto atto, la Sammartino avesse in modo specifico contestato i lavori de quibus sul piano della loro tipologia e quantità. Ciò preclude a questo Collegio di verificare se l’ allora opponente si fosse limitata a criticare il quantum debeatur, se la medesima avesse concluso asserendo di essere rimasta debitrice per la minor somma di euro 8.031,59 e se la committente non avesse contestato l’avvenuta realizzazione dei solai adibiti a terrazzo.
D’altra parte, secondo l’assunto dello stesso ricorrente, la committente gli avrebbe corrisposto la somma complessiva di euro 16.000,00 (cfr. pag. 3 del ricorso), con la conseguenza che non può escludersi che i lavori la cui F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 4557/2017 Numero sezionale 2794/2021 Numero di raccolta generale 2224/2022 Data pubblicazione 25/01/2022 effettiva realizzazione non era stata contestata (ma, anzi, ammessa) con la missiva del 30.1.2008 (trascritta a pag. 4 del ricorso) coincidessero proprio con quelli in relazione ai quali era stato eseguito il pagamento.
Sul punto, la corte di merito ha evidenziato (pag.
5) che, a fronte delle contestazioni formulate dalla Sammartino, il Licari non aveva “neanche allegato quali opere avrebbe in concreto eseguito”. In quest’ottica, come condivisibilmente sostenuto dalla corte di merito, una eventuale c.t.u. si sarebbe rivelata meramente esplorativa e, quindi, come tale, non ammissibile. 2.Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 143 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte territoriale ritenuto la nullità della notifica del decreto ingiuntivo eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c. e la conseguente ammissibilità dell’opposizione tardivamente proposta dalla Sammartino. 2.1.
Il motivo è inammissibile. L’affermazione secondo cui “la residenza della Sammartino appariva assolutamente certa alla luce della certificazione acquisita e opportunamente prodotta all’Ufficiale Giudiziario”, laddove non potevano “assumere alcun valore le dichiarazioni incautamente acquisite dall’Ufficiale Giudiziario, che ha proceduto alla notifica, il quale non ha dato alcuna contezza circa l’effettiva identità delle persone all’uopo interpellate”, oltre ad essere estremamente contorte, non risultano suffragate da alcun elemento oggettivo e non si rivelano, per l’effetto, in grado di sovvertire le considerazioni espresse sul punto dalla corte d’appello.
Invero, quest’ultima, dopo aver correttamente evidenziato che la notificazione di cui all’art. 143 c.p.c. non può essere affidata alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l’ufficiale giudiziario dia espresso conto, ha rilevato che il Lipari, F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a :
D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 4557/2017 Numero sezionale 2794/2021 Numero di raccolta generale 2224/2022 Data pubblicazione 25/01/2022 alla luce della relata e delle complessive emergenze processuali, non aveva effettuato adeguate ricerche al fine di notificare il decreto ingiuntivo alla Sammartino con il meccanismo previsto dall’art. 143 c.p.c., con la conseguenza che l’opposizione tardiva proposta da quest’ultima doveva considerarsi ammissibile. 3.Nessuna pronuncia va adottata in ordine alle spese del presente grado di giudizio, non avendo l’intimata svolto difese.
Ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; - dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, se dovuto. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto il 21.12.2021. Il Presidente Dott. Rosa Maria Di Virgilio F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R