Court allows appeal against appeal court decision on unreasonable length of civil opposition proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation allowed the first ground of appeal against a Salerno Court of Appeal decision regarding the unreasonable length of civil proceedings. Antonino Stassano argued that the prolonged duration of his opposition to a money order decree, which lasted from 2007 to 2017, violated his rights under the law on reasonable length of proceedings. The Court of Appeal had dismissed the claim because the applicant allegedly became aware early on that his opposition was unfounded, yet the Supreme Court found the lower court failed to explain why this specific awareness rendered the entire preceding period irrelevant to the calculation of reasonable duration.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2 comma 2 quinquies della legge n. 89 del 2001; The court must explicitly justify why a party's early realization of the unfounded nature of their opposition negates the relevance of the entire preceding procedural duration for the assessment of reasonable length.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 28527-2019 proposto da: STASSANO ANTONINO, rappresentato e difeso dall’avvocato ELISA D'AMBROSIO; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 28527/2019 Numero sezionale 143/2022 Numero di raccolta generale 2221/2022 Data pubblicazione 25/01/2022 avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositato il 14/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale FULVIO TRONCONE, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA Antonino Stassano ha proposto ricorso, articolato in tre motivi, avverso il decreto reso il 14 febbraio 2019 dalla Corte d’appello di Salerno in sede di opposizione ex art. art. 5 ter della l. n. 89 del 2001. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore. In data 7 giugno 2018 Antonino Stassano aveva spiegato domanda di equa riparazione per la durata non ragionevole di un procedimento civile di opposizione a decreto ingiuntivo, da lui intrapreso nei confronti della Findomestic Banca s.p.a., svoltosi davanti al Tribunale di Salerno dall’ottobre 2007 fino alla sentenza del 1° agosto 2017.
Il ricorrente aveva evidenziato che, con ordinanza del 27 gennaio 2009, era stata rigettata l’istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in pendenza di opposizione e nominato un CTU contabile. La Corte d’appello di Salerno in sede di opposizione ha ritenuto, confermando la statuizione del giudice designato, che ricorresse l’ipotesi di cui all’art. 2 comma 2 quinquies della legge n. 89/2001, in quanto “ben presto, fu chiaro alla parte opposta di non poter ottenere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e che i tassi applicati dalla Findomestic non erano da F i r m a t o D a :
T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 28527/2019 Numero sezionale 143/2022 Numero di raccolta generale 2221/2022 Data pubblicazione 25/01/2022 considerarsi usurari, ancorché ciò fu accertato dopo molti anni, solo a seguito di disposta C.T.U.” Il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Troncone, ha presentato memoria contenente conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Il ricorrente ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso di Antonino Stassano deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 comma 2 quinquies lettera a) della legge n. 89 del 2001 e dell’art. 2697 c.c., ponendo in risalto che il giudizio si è concluso dieci anni dopo la sua instaurazione, senza che vi fosse alcuna consapevolezza dell’infondatezza originaria o sopravvenuta delle difese dell’opponente a decreto ingiuntivo, in tal senso certamente non rilevando il diniego della provvisoria esecuzione del decreto stesso. Il secondo motivo di ricorso lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, avendo il decreto impugnato attribuito allo Stassano il ruolo di parte opposta, anziché di parte opponente.
Il terzo motivo di ricorso denuncia ancora l’omesso esame circa un fatto decisivo e la motivazione apparente. Il primo motivo di ricorso è fondato e il relativo accoglimento determina l’assorbimento dei restanti motivi, i quali, in ragione della cassazione del provvedimento impugnato, perdono di immediata rilevanza decisoria. L'art. 2, comma 2 - quinquies, della l. n. 89 del 2001, come modificato dalla l. n. 208 del 2015, esclude l'indennizzo in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 28527/2019 Numero sezionale 143/2022 Numero di raccolta generale 2221/2022 Data pubblicazione 25/01/2022 dell'infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande e difese.
Come più volte ribadito da questa Corte (già nella disciplina anteriore all'introduzione del vigente comma 2- quinquies, lettera a, dell'art. 2, legge n. 89/2001), in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, il patema d'animo derivante dalla situazione di incertezza per l'esito della causa è da escludersi non solo ogni qualvolta la parte rimasta soccombente abbia proposto una lite temeraria, difettando in questi casi la stessa condizione soggettiva di incertezza sin dal momento dell'instaurazione del giudizio, ma anche per il periodo comunque conseguente alla consapevolezza dell'infondatezza delle proprie pretese che sia sopravvenuta dopo che la durata del processo abbia superato il termine di durata ragionevole (Cass.
Sez. 6 - 2, 12/01/2017, n. 665; Cass. Sez. 2, 18/04/2018, n. 9552; Cass. Sez. 6-2, 24/06/2021, n. 18191, non massimata). La valutazione di temerarietà del giudizio presupposto operata dal giudice del merito dell'equa riparazione non va, peraltro, soggetta al sindacato di legittimità motivazionale, per effetto dei limiti introdotti dal nuovo testo dell'art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c., ferma la ipotizzabilità del vizio di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c. ove determinate affermazioni in diritto contenute nella decisione impugna risultino in contrasto con l’indicata norma regolatrice della fattispecie.
La Corte d’appello di Salerno ha fatto allora applicazione del comma 2-quinquies, lettera a, dell'art. 2, legge n. 89/2001 in una fattispecie in cui il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, nell’ambito di un giudizio di primo grado certamente eccedente la durata ragionevole, aveva emanato una ordinanza F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 28527/2019 Numero sezionale 143/2022 Numero di raccolta generale 2221/2022 Data pubblicazione 25/01/2022 che negava l'esecuzione provvisoria del decreto stesso (di per sé provvedimento di natura interinale e produttivo di effetti destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronunzia sull'opposizione, senza interferire sulla definizione della causa) e disposto di procedere a C.T.U. proprio per superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione).
Il decreto impugnato non ha tuttavia spiegato, se non in via meramente assertiva, perché dalla pronuncia di rigetto dell'istanza ex art.648 c.p.c. o dal successivo accertamento contabile (“dopo molti anni”) della non usurarietà dei tassi di interesse, lo Stassano avrebbe acquisito consapevolezza che la sua opposizione a decreto ingiuntivo fosse ab origine manifestamente infondata e insuscettibile, in quanto tale, di generare una possibile incertezza sull'esito della causa e perciò di arrecare pregiudizio per la protrazione del processo oltre il limite della ragionevole durata.
Né si comprende, altrimenti, quale dato della fattispecie concreta accertata implicasse una sopravvenuta consapevolezza dell'impossibilità dell'accoglimento della opposizione proposta, tale da rendere ex se irrilevante il periodo di durata del processo antecedente all'acquisizione della stessa. Conseguono l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti motivi, e la cassazione del decreto impugnato, con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, che, in diversa composizione, sottoporrà la causa a nuovo esame, tenendo conto dei rilievi svolti, e provvederà altresì a liquidare le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa il decreto impugnato nei limiti della F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 28527/2019 Numero sezionale 143/2022 Numero di raccolta generale 2221/2022 Data pubblicazione 25/01/2022 censura accolta e rinvia alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2022. Il Consigliere estensore ANTONIO SCARPA Il Presidente FELICE MANNA F i r m a t o D a :
T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E